Dissesto, sono di competenza dell’OSL i debiti precedenti al riequilibrio del bilancio, anche se accertati successivamente

Sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale o amministrativo sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11 del TUEL. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), con sentenza n. 1 del 12 gennaio 2022.
È evidente, per la Sezione, che la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, possa produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente siano attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo. Con l’unico limite rappresentato, come detto, dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza.
Altrimenti, se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell’Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza.
Infatti, se lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell’ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente, è evidente che tale interesse pubblico risulta prevalente, in base ad un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Consiglio non è tenuto ad adottare atti deliberativi di riconoscimento di DFB che siano già stati ammessi alla massa passiva

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 26/2021 ha ribadito che il Consiglio comunale non è tenuto ad adottare atti deliberativi di riconoscimento di debiti fuori bilancio che siano già stati ammessi alla massa passiva e liquidati dalla Commissione straordinaria di liquidazione per tutte le fattispecie previste dall’art. 194 del Tuel. Nel merito, si era già espressa la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG, pronunciando il seguente principio di diritto “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” Di fatto viene superato l’orientamento restrittivo, maturato presso molte Sezioni regionali di controllo, che hanno ritenuto necessario il previo riconoscimento del debito da parte dell’organo consiliare ai fini dell’inclusione del piano di rilevazione. La disciplina relativa al dissesto presenta, infatti, caratteri di specialità e dal quadro normativo si rileva la volontà del Legislatore di rendere quanto più possibile ampia la competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Con l’art. 254 del TUEL il legislatore si è fatto carico di apprestare in favore dell’organo straordinario di liquidazione idonei strumenti istruttori per adottare le determinazioni di competenza anche con riguardo alle ipotesi di debito fuori bilancio connotate da maggiori margini di discrezionalità. La competenza dell’Osl al riconoscimento dei debiti fuori bilancio è da intendersi in senso atecnico e l’inserimento nella massa passiva del debito da parte dell’Osl ha funzione costitutiva ed esaurisce tutti i prerequisiti richiesti per le successive fasi di liquidazione e pagamento, senza ulteriori formalità in capo agli organi comunali, ordinari e straordinari. Diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione di funzioni e o di attività, contraria alle esigenze di celerità e certezza delle risultanze proprie della procedura di liquidazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Competenze dell’organo straordinario di liquidazione ai fini della determinazione della massa passiva

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2020/QMIG, si è pronunciata su una questione di massima, posta dalla Sezione regionale di controllo per il Molise con la Deliberazione n. 53/2020/QMIG, in merito alla perimetrazione delle competenze dell’OSL, in relazione ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con particolare riferimento ai debiti divenuti certi, liquidi ed esigibili in conseguenza di prestazioni eseguite successivamente alla predetta data. Il quesito posto dalla Sez. Molise riguarda «se una obbligazione di pagamento per prestazione professionale sorta nell’esercizio antecedente l’ipotesi di bilancio riequilibrato con atto di impegno e quindi attinente a fatti ed atti di gestione di competenza OSL, ma che trova espletamento negli anni successivi all’ipotesi di bilancio riequilibrato debba rientrare, o meno, nella competenza OSL». Trattasi di prestazione che è stata chiesta e contrattualizzata ante dissesto, ma che, evidentemente, non è stata resa tempestivamente (ancorché la spesa sia stata mantenuta a residuo). Nel merito, la Sezione ha enunciato il principio di diritto secondo cui rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente.”
Lo spartiacque temporale tra la competenza dell’OSL e quella dell’amministrazione ordinaria è sempre da individuarsi nella data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il primo bilancio stabilmente riequilibrato rifletterà, quindi, il bilancio non approvato prima della dichiarazione di dissesto. Infatti, a mente dell’articolo 246, comma 4, del Tuel, il dissesto decorre dal 31 dicembre dell’anno precedente qualora il bilancio di previsione non sia stato validamente approvato nell’esercizio nel quale si è resa necessaria la dichiarazione di dissesto. Viceversa, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo qualora il bilancio di previsione sia stato validamente deliberato nell’esercizio nel quale si è resa necessaria la dichiarazione di dissesto e, quindi, continuerà ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario. L’intervento normativo, ad opera dell’art. 5, comma 2 del DL n. 80/2004, dilata i termini previsti dall’art. 254 del Tuel con l’inclusione nella massa passiva (anche) di tutti quei debiti di bilancio e fuori bilancio correlati a fatti ed atti di gestione verificatisi prima della decorrenza della dichiarazione di dissesto, pur se accertati successivamente a tale data, ma non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione. Il criterio discretivo che richiede la norma risiede non già nella metodologia contabile applicata nel tempo, bensì nel fatto gestionale che ha determinato, in concreto, un arricchimento patrimoniale all’ente, ovvero un suo impoverimento (nel caso delle sopravvenienze passive).
Qualora l’arricchimento o il depauperamento patrimoniale sia già avvenuto prima dell’esercizio nel quale assume validità la dichiarazione di dissesto, il debito è indubbiamente correlato ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
Viceversa, nel caso in cui, pur in presenza di un contratto antecedente alla dichiarazione di dissesto, l’arricchimento (o il detrimento) patrimoniale non fosse ancora avvenuto, la norma additiva non potrebbe attrarre alla gestione liquidatoria alcunché; e l’obbligazione pecuniaria, una volta scaduta, andrebbe necessariamente imputata alla gestione ordinaria. Ciò che determina l’attrazione nella massa passiva è il fatto di gestione che abbia, in concreto, determinato una manifestazione economica (costo), con conseguente arricchimento o depauperamento patrimoniale. Nell’isolare i costi economici della gestione dissestata all’interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell’ente si evita che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi. A corroborare tale orientamento, ad avviso della Sezione, soccorre la distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti ad esecuzione continuata o periodica (c.d. contratti di durata). In questi ultimi sono da ricondurre anche i contratti la cui esecuzione è rinviata ad un momento successivo al perfezionamento del negozio. Nei contratti ad esecuzione istantanea la prestazione consiste in un’unica azione (es.: consegna di un bene) e gli effetti del negozio si esauriscono in un quel preciso momento; nei contratti di durata, invece, gli effetti si protraggono nel tempo, dovendo le parti rinnovare la prestazione ininterrottamente o periodicamente. L’obbligazione è definita ad esecuzione continuativa quando la prestazione consiste in un comportamento che si protrae nel tempo (es.: la fornitura di energia elettrica) mentre è detta ad esecuzione periodica quando la prestazione deve essere ripetuta a scadenze determinate (es.: l’abbonamento a un quotidiano). La durata del rapporto, infatti, dipende dalla natura delle prestazioni previste, cosicché, a seconda delle situazioni, un medesimo modello contrattuale può comportare una esecuzione istantanea ovvero un’esecuzione continuata o periodica. L’effetto dell’art. 5, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2004 n. 80 è quello di attrarre nel dissesto tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente a tale data. Tale conseguenza potrebbe non verificarsi in modo conforme per i contratti ad esecuzione istantanea o differita che si esauriscono in un’unica prestazione, rispetto a quelli i cui effetti sono
diluiti nel tempo, infatti possono ritenersi comprese nella competenza OSL tutte le prestazioni eseguite o in corso di esecuzione per le quali non è esercitabile il diritto di recesso. In una lettura della norma costituzionalmente orientata che tenga conto della compressione
temporanea dei diritti dei creditori voluta dalla legislazione speciale sul dissesto – e, nel contempo, però, garantisca la par condicio creditorum e la regolare prosecuzione delle attività di competenza dell’amministrazione ordinaria – è da ritenere che nei contratti di durata le prestazioni che si verificano dopo il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato siano da imputarsi sul bilancio della gestione ordinaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il debito non ammesso alla massa passiva dall’OSL grava sul bilancio ordinario del comune

Il debito da sentenza esecutiva riguardante il pagamento di somme a titolo di indennità espropriativa e di occupazione di urgenza  in favore di cooperative edilizie, escluso dalla massa passiva dell’Organo straordinario di liquidazione, ricade sul bilancio “ordinario” del Comune al termine della procedura di dissesto. È quanto stabilito dal TAR Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Prima), con sentenza n. 2044/2020 del 7 agosto 2020.  Secondo i giudici, la circostanza che l’organo straordinario di liquidazione abbia ritenuto di non ammettere il debito alla massa passiva con provvedimento ormai consolidatosi, non esonerava l’Ente locale dal dare esecuzione alla sentenza, ferma restando la possibilità di avvalersi dei rimedi approntati dall’ordinamento per aggredire siffatta decisione del medesimo organo straordinario, ciò che non risulta essere avvenuto.
La mancata ammissione alla massa passiva imponeva agli uffici ed all’organo consiliare dell’Ente di seguire l’ordinaria procedura di esecuzione della sentenza, a cominciare dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, corrispondendo tale adempimento oltre che alle molteplici esigenze di controllo democratico, alla necessità di verificare il permanere degli equilibri di bilancio e di garantire il reperimento delle fonti di copertura.
Sotto altro profilo, il Comune avrebbe potuto, ad avviso del Collegio, ben attivare ogni iniziativa utile, tra cui il giudizio ad istanza di parte ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. d) Codice giustizia contabile, per contrastare la decisione dell’OSL.
La separazione della gestione «dissestata» (affidata all’OSL, organo sostitutivo dell’amministrazione in carica) da quella ordinaria (di competenza degli organi interni all’Ente) e l’intervenuta chiusura della procedura dissestuale non possono, a maggior ragione dopo l’estinzione della gestione straordinaria, che condurre alla declaratoria dell’obbligo del Comune di imputare le somme al proprio bilancio «ordinario» e di dare sollecita esecuzione al titolo azionato, ferme restando le azioni di rivalsa che, a pena di danno erariale, vanno poste in essere attraverso gli strumenti approntati dall’ordinamento. D’altronde, ogni diversa considerazione volta a limitare ulteriormente l’avvio e la definizione della procedura volta al completo pagamento delle somme dovute contraddirebbe, nel caso di specie, la logica che sottende il carattere costituzionalmente necessario della «previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, […] connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale» (Corte cost. nn. 419 e 4-OMISSIS-5 del 1995).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti in dissesto: spetta all’OSL ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva

Con deliberazione n. 12/2020, la Corte dei conti – Sezione Autonomie – chiamata a pronunciarsi  sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 57/2020/PAR, ordine alla perimetrazione delle competenze dell’OSL, in relazione ai debiti fuori bilancio per i quali l’Ente, ancora in bonis, non abbia provveduto alla adozione di tempestiva e formale deliberazione di riconoscimento ex art. 194 Tuel, ha chiarito che “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” La problematica è stata, invero, oggetto, sia pur nell’ambito della disamina di una più specifica e circoscritta fattispecie, dell’atto di orientamento reso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, laddove, con riguardo alla disciplina dettata per la formazione della massa passiva, ed alle poste da ricomprendere nella stessa, è stato rimarcato come i debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal Consiglio comunale, nei limiti e con le procedure di cui all’art. 194 Tuel. Ciò nondimeno la Sezione aveva precisato che, “nel caso in cui non sia stata assunta la deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla massa passiva spetta esclusivamente all’OSL, sulla scorta della documentazione raccolta” il quale deve decidere sull’ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION