Appalti pubblici: se l’offerta non è conveniente o idonea, la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il relativo apprezzamento riveste natura latamente discrezionale e, pertanto, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza. È quanto ribadito dal TAR per il Lazio, con la sentenza n. 10570 del 15 ottobre 2021.
L’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 consente alla stazione appaltante “di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto” e la valutazione di non convenienza o non idoneità della offerta ha natura latamente discrezionale e non implica la carenza assoluta dei requisiti richiesti, potendo a tal fine essere sufficiente anche una valutazione puntuale e motivata di manifesta inadeguatezza o insufficienza delle caratteristiche tecniche dell’offerta presentata; tali valutazioni sono ascrivibili all’ambito della discrezionalità tecnica, sindacabile, per giurisprudenza costante, solo in casi di manifesta illogicità e irragionevolezza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 14 ottobre 2019, n. 11806).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION