L’Aran, con l’orientamento CFL159, in riferimento al trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova, richiamato l’art. 20 (Periodo di prova), comma 5 del CCNL del 21 maggio 2018, ai sensi del quale “Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova”, chiarisce che ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si sia assentato per malattia durante il periodo di prova, occorra fare riferimento alla disciplina di cui all’art. 36, comma 10, del richiamato CCNL del 21 maggio 2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando la previsione del periodo massimo di conservazione del posto ex art, 20 comma 4, non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto.
La disciplina contrattuale che regola il generale sistema di computo, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morboso, trova applicazione nei confronti di tutto in personale in servizio, ed evidentemente, anche di coloro che siano stati assunti da meno di un triennio.
Autore: La redazione PERK SOLTION