La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 3/2021, fornisce chiarimenti in merito alla correttezza della contabilizzazione “off balance” di un contratto di partenariato pubblico privato, nonché sui comportamenti da porre in essere per non compromettere gli equilibri di bilancio futuri nel rispetto del principio della prudenza, ove la contabilizzazione sia considerata “on balance”. La Sezione, dopo un richiamo della disciplina contenuta del D.lgs. 50/2016, degli orientamenti della decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 (materia che è stata progressivamente affinata e meglio definita nei suoi contorni attraverso le successive edizioni del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) Implementation of ESA 2010, pubblicate da Eurostat) e degli indirizzi giurisprudenziali (Corte dei conti, Sez. Autonomie, del. n.15/SEZAUT/2017/QMIG), ricorda che l’operazione di PPP è da contabilizzarsi off balance nel caso in cui la maggior parte dei rischi (rischio di costruzione, di disponibilità e di domanda) sia posta a carico del privato, ponendo un’enfasi sempre maggiore sul ruolo centrale delle garanzie prestate dall’operatore pubblico al partner privato e sulle specifiche per la sostanziale interpretazione del criterio rischi/benefici. Ai fini dell’allocazione del rischio, occorre effettuare un’attenta analisi con riguardo a tutte le previsioni contrattuali, non solo nella fase di origine del rapporto ma anche in quella attuativa e conclusiva, valutando tra gli altri, specie per le operazioni finanziariamente più complesse, il rischio del valore residuo e di obsolescenza connesso al minor valore del bene al termine del contratto soprattutto a fronte di un’opzione di acquisto della pubblica amministrazione, con prezzo predeterminato, e l’esistenza di finanziamenti o garanzie della parte pubblica di valore tale da annullare sostanzialmente in chiave compensativa i rischi formalmente assunti dal privato. Con specifico riferimento al contratto di PPP di locazione finanziaria per la realizzazione di opere pubbliche, di cui all’art.187 del codice dei contratti, le valutazioni da effettuare, ai fini della sussistenza delle condizioni per non contabilizzare nel proprio bilancio un contratto di locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità di lunga durata debba, riguardano i seguenti aspetti:
- valutare che i contenuti reali del contratto rispondano pienamente, sia in sede di definizione che di attuazione e conclusione, alla disciplina contenuta negli articoli 3 e 180 del codice dei contratti ed alle decisioni Eurostat relative ai contratti di partenariato pubblico privato;
- individuare e valutare, oltre ai rischi di costruzione, disponibilità e domanda, le ulteriori fattispecie di rischio previste nelle decisioni Eurostat e richiamate a titolo esemplificativo nelle linee guida ANAC del 2018, relativamente all’intera durata dell’operazione, attraverso un’accurata analisi dei contenuti di ogni pattuizione e dell’effetto complessivo del loro collegamento (garanzie, indicizzazione prezzi, decurtazione di canone, adeguamento del corrispettivo di riscatto, in 17 presenza di eventuali evenienze) che possano avere riflessi sul bilancio pubblico;
- verificare preliminarmente la convenienza del ricorso alla fattispecie di partenariato pubblico privato rispetto all’alternativo e tradizionale appalto pubblico in termini di ottimizzazione dei costi a carico del proprio bilancio, avuto riguardo sia alla capacità del progetto di generare ricchezza che alla redditività dell’operatore economico;
- valutare eventuali operazioni comportanti oneri a carico dell’ente derivanti da contributi, garanzie, finanziamenti, canoni o altre prestazioni discendenti dal contratto per un importo superiore al 49% del valore complessivo del finanziamento, che non potranno che essere contabilizzate “on balance”.