Progressioni verticali e limite alle spese di personale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 148/2024, in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibile esclusione dai tetti di spesa di alcune risorse destinate alle cd. “progressioni in deroga”
introdotte dall’art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 2019 – 2021, ha evidenziato la quota dello 0,55% del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali ai sensi dell’art. 13 comma 8 del CCNL 16/11/2022, non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e, pertanto, non è esclusa dal computo del tetto di spesa calcolata secondo quanto prevede l’art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La Sezione chiarisce che non esiste una definizione normativa del monte salari e che, tuttavia, tale espressione viene convenzionalmente utilizzata in tutti i contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al
fondo per i trattamenti accessori. Rientrano in tale definizione tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, come rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, mentre non costituiscono base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese etc., né concorrono alla determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

Le norme che riportano la locuzione “oneri per rinnovi contrattuali” fanno, invece, più concreto e specifico riferimento agli incrementi retributivi riconosciuti dalla contrattazione collettiva integrativa e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, certificati, ai fini del controllo sulla compatibilità con i vincoli di bilancio, dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001.

La Sezione osserva, altresì, che nessun elemento sostiene una assimilazione della quota del monte salari 2018 agli oneri per i rinnovi contrattuali, dal momento che il monte salari è un valore economico che ricomprende tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento per il personale, mentre gli oneri per i rinnovi contrattuali individuano il maggior -e nuovo- valore correlato alla stipula di un diverso accordo di lavoro.

In definitiva, l’interpretazione letterale e logico-sistematico dell’art. 13 del CCNL 16.11.2022 e dell’art. 1, comma 612, legge n. 234/2021, conduce a ritenere che la quota del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali ai sensi del comma 8, dell’art. 13, non sia assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e quindi non possa essere esclusa dai tetti di spesa secondo la previsione dell’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e s.m.i..

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Misure di contenimento della spesa, la Circolare RGS

Con la circolare n. 16 del 9 aprile 2024 la RGS aggiorna la precedente circolare n. 29 del 3 novembre 2023 – “Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione per l’esercizio 2024” -, in considerazione delle sopravvenute modifiche normative. Tenuto conto, in particolare, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) e di talune altre disposizioni normative di aggiornamento, fornisce ulteriori indicazioni e chiarificazioni al fine di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici.

La circolare contiene alcuni aggiornamenti relativi alle misure di contenimento della spesa (Scheda tematica A); indicazioni relative agli adempimenti concernenti il monitoraggio ai sensi dell’art. 11 del DPCM 23 agosto 2022, n. 143, recante il “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici” (Scheda tematica B); richiami agli adempimenti ex art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti” (Scheda tematica C); puntuali aggiornamenti con riferimento al trattamento economico del personale (Scheda tematica D).

Viene aggiornato il quadro sinottico allegato alla circolare al fine di consentire una lettura sistematica delle vigenti misure di contenimento della finanza pubblica (Allegato 1 della circolare). In allegato vengono infine rese disponibili la scheda di monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato, debitamente aggiornata sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2 della circolare) nonché il Modulo per il monitoraggio dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici (Allegato 3 della circolare).

La circolare è rivolta principalmente alle Amministrazioni centrali ed agli enti ed organismi vigilati e solo indirettamente agli enti locali, costituendo, comunque, un utile strumento nell’adozione di criteri operativi volti alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché di integrare il quadro delle indicazioni per una corretta impostazione contabile del bilancio.

 

Allegati:
Circolare-del-9-aprile-2024-n-16
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Quadro sinottico 
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Scheda di monitoraggio
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Scheda di monitoraggio – Versione Excel
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Versamenti e modulo di monitoraggio compensi
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Versamenti e modulo di monitoraggio compensi – Versione Excel

 

La redazione PERK SOLUTION

Impossibile assumere personale dipendente in deroga ai vincoli di limiti di spesa ex comma 557

L’Ente è tenuto a programmare i propri fabbisogni assunzionali nel rispetto della normativa vigente, adottando azioni, da modulare nell’ambito della propria autonomia, tali da assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n. 296/2006. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 81/2023.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che – dovendosi provvedere ad assicurare in via immediata la regolare apertura dei servizi d’anagrafe nonché rinforzare la dotazione organica dell’ufficio tecnico, evidentemente sotto dimensionato, e nominare un Segretario Comunale titolare, già informalmente individuato in un vincitore di recente concorso – è costretto ad attuare un provvedimento che comporta il superamento del limite di spesa ex comma 557 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Trattasi di necessità oggettivamente inderogabili, la cui mancata risoluzione comporterebbe la chiusura di un importante servizio pubblico (anagrafe), l’impossibilità da parte dell’ufficio tecnico di supportare la realizzazione dei programmi di investimento e la completa mancanza di supporto giuridico-ammnistrativo a servizio dell’ente.

La Sezione ricorda che l’obbligo di contenimento della spesa di personale permane, a carico degli enti territoriali (…) secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013” (Sezione delle autonomie n. 16/2016/QMIG), non essendo ammissibile “che la sterilizzazione degli effetti della stessa, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, possa essere ricavata in via interpretativa dal sistema”.

La novella normativa in materia di capacità assunzionali degli enti territoriali, di cui all’art. 33, co. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dal decreto attuativo 17 marzo 2022, non ha sospeso la vigenza – quindi non è dettata in sostituzione – della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, cc. 557 ss, legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Tale circostanza non può che confermare la valenza precettiva del principio generale di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 557, legge n. 296/2006 (cfr. Sezione delle autonomie. n. 16/2016/QMIG) che non può essere pretermesso se non nei casi di espresse previsioni legislative per specifiche finalità e in relazione a particolari fattispecie, fatte salve le eventuali ipotesi di neutralità finanziaria sul bilancio dell’ente, che si realizzano laddove si consegua la sterilizzazione dell’impatto della spesa sulla contabilità dell’ente attraverso la completa copertura della stessa con finanziamenti provenienti da fonti esterne (fondi europei o privati).

 

La redazione PERK SOLUTION

La Circolare della RGS sulle norme di contenimento della spesa pubblica

Con la Circolare n. 42 del 7 dicembre 2022, la Ragioneria generale dello Stato fornisce alle Amministrazioni centrali ed agli enti ed organismi vigilati uno strumento in grado di orientare gli stessi nella programmazione del bilancio di previsione (e, nel corso della gestione, in occasione delle variazioni di bilancio) e nell’adozione di criteri operativi volti alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché di integrare il quadro delle indicazioni per una corretta impostazione contabile del bilancio previsionale.

Per una puntuale acquisizione di notizie circa le vigenti misure di contenimento, si fa rinvio a quanto rappresentato nell’allegato quadro sinottico (Allegato 1) mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse, si suggerisce di prendere visione anche delle precedenti circolari emanate in materia, ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nella presente circolare.

Pertanto, gli enti interessati, nel predisporre il Bilancio di previsione 2023, dovranno tenere conto sia delle norme di contenimento della spesa pubblica sia di quelle introdotte dalle altre disposizioni normative vigenti e riepilogate nel quadro sinottico allegato alla circolare.

 

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Capacità assunzionali: per la fascia demografica dell’ente si fa riferimento al dato Istat

La Corte dei conti, Sez. Toscana, deliberazione n. 231/2022, in riscontro ad una richiesta di parere in merito al corretto criterio da applicare per definire la fascia demografica di appartenenza dell’ente ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, ai sensi del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ha evidenziato che il riferimento operato dall’art. 33, comma 2 all'”ultimo rendiconto della gestione approvato” per individuare la disciplina applicabile ai comuni “collocati” tra due valori soglia induce a ritenere che proprio questo sia il parametro temporale cui ancorarsi, e non l’anno in cui si programma l’assunzione, né il penultimo precedente a quello di riferimento, ai sensi dell’art. 156, co. 2 Tuel. D’altra parte, il dato rilevante per la dimensione demografica non potrà che essere quello attestato dall’Istat, ente pubblico di produzione, sviluppo e diffusione dell’informazione statistica ufficiale e di indirizzo e coordinamento del sistema statistico nazionale, che garantisce una certificazione statistica basata su criteri scientifici ed imparziali.

ll parametro della popolazione residente risulta in tal modo costituito con carattere di oggettività (in quanto basato su criteri di rilevazione generali, valevoli per ogni amministrazione), e non affidato in via soggettiva a ciascun ente, con il rischio di criteri differenti in termini di modalità e tempistica. Pertanto, per rispondere cumulativamente ai primi due quesiti posti dal Comune di Seggiano, il dato da prendere a riferimento per determinare la classe demografica deve coincidere con il dato demografico ufficiale certificato dall’Istat nell’ultimo esercizio.

Infine, la Sezione precisa che il tetto di spesa cui fare riferimento per gli enti che al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), che ha previsto, al comma 707 dell’articolo 1, l’abolizione del patto di stabilità, non superavano i 1.000 abitanti sia quello rappresentato dal comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche qualora nel corso del tempo essi dovessero superare i 1.000 abitanti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Applicabilità dei divieti assunzionali per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari agli enti in PRFP

Il divieto, di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2022/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria. In particolare, il Comune istante chiedeva se il divieto di ricorrere a collaboratori esterni con contratto a tempo determinato per la costituzione degli uffici di staff, previsto dalla norma citata solo per gli enti strutturalmente deficitari o dissestati, debba essere esteso anche agli Enti che ricorrono al piano di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dagli artt. 243-bis e seguenti del TUEL. L’Ente, al riguardo, rappresentava la necessità di porre il quesito in considerazione di due precedenti giurisprudenziali (costituiti dalla delibera della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 63 del 9 novembre 2017 e dalla sentenza, sempre di questa magistratura contabile, della Sezione giurisdizionale per la Calabria, n. 72 del 2 marzo 2020), secondo i quali il divieto in questione si applicherebbe anche agli enti locali che abbiano fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
L’art. 90, comma 1, del TUEL, limita il divieto di conferire incarichi esterni di supporto agli organi politici alle situazioni di deficitarietà strutturale e di dissesto, le uniche in quel momento regolamentate in materia di crisi finanziaria degli enti locali. Successivamente il legislatore, nell’ambito di un ampio progetto di riforma del sistema finanziario-contabile degli enti locali, ha previsto un’ulteriore modalità per rilevare e sanare situazioni caratterizzate da forti squilibri finanziari tali da poter condurre ad una pronuncia di dissesto, introducendo nel TUEL gli artt. 243-bis e ss.gg. che disciplinano l’istituto del riequilibrio pluriennale finanziario. La Sezione ritiene applicabile il divieto di cui all’art. 90, comma 1 cit., agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario, ma non sic et simpliciter come vorrebbe la giurisprudenza richiamata nella richiesta di parere (con un’interpretazione analogica in malam partem della norma, contraria all’art. 14 delle preleggi), bensì solo quando tali enti siano anche strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 242 del TUEL.
Sia l’art. 242 che l’art. 243-bis si riferiscono a condizioni di squilibrio: gravi ed incontrovertibili per gli enti strutturalmente deficitari, in grado di provocare il dissesto finanziario per gli enti che possono ricorrere al piano di riequilibrio. La differenza sostanziale tra le due disposizioni si evidenzia nel modo in cui viene accertato lo squilibrio. Nel caso degli enti strutturalmente deficitari lo stesso deriva da una “statica” verifica di alcuni parametri obiettivi che presentano, per almeno la metà di essi, valori deficitari. Per gli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio lo squilibrio può rivelarsi nei medesimi termini di cui all’art. 242 del TUEL, ma anche mediante una differente analisi, dinamica, della situazione finanziaria, favorita dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo. Tutti gli enti strutturalmente deficitari possono sicuramente ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma gli enti che ricorrono al PRFP non necessariamente devono essere strutturalmente deficitari nei termini indicati dall’art. 242 del TUEL. Il ricorso al PRFP solitamente deriva dalla necessità di ripianare un disavanzo d’amministrazione che può manifestarsi a causa di passività che non si sono ancora tradotte in debiti e, pertanto, non necessariamente in presenza di passività liquide ed esigibili a cui l’ente non riesce a far fronte (tipica condizione che produce il dissesto finanziario di cui all’art. 244 del TUEL), o dei parametri di cui all’art. 242 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche escluse dai limiti di spesa del personale

Le spese per incentivi tecnici sono escluse dalla voce di spesa di personale, dal vincolo del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni pubbliche, nonché dal calcolo della capacità assunzionale dell’Ente. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 1/2022, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune volta a conoscere se le spese sostenute per incentivi tecnici, ai sensi dell’ art. 113 comma 5 bis del Codice degli appalti, possano essere ricomprese nel computo della spesa per il personale, ai fini della
determinazione della capacità assunzionale dell’Ente, come definita dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019.

La natura giuridica delle spese per incentivi tecnici, quale individuata dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG (che ha enunciato il principio di diritto secondo il quale gli incentivi non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017), non trova, per i giudici liguri, una diversa qualificazione in relazione al vincolo posto dall’art. 33 comma 2 del decreto legge 34/2019. La norma citata prevede, in sintesi, il superamento della regola del turn-over e l’introduzione di un meccanismo maggiormente flessibile basato sul concetto di sostenibilità finanziaria della spesa di personale e fondato su determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

Ad evitare che la mancata sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli posti alla spesa di personale possa determinare una espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorrono i limiti fissati dallo stesso legislatore: la fissazione del tetto massimo del 2% dell’importo posto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti; l’obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l’obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi. La Sezione evidenzia che la corretta procedura di contabilizzazione degli incentivi tecnici debba comunque rimanere strettamente connessa al mantenimento degli equilibri di bilancio, con la conseguenza che ciascuna amministrazione, nella costituzione del fondo e nella conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, debba valutare attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa al fine di preservare il corretto uso delle risorse pubbliche ed una sana gestione finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti al trattamento accessorio per le P.O. per le spese etero finanziate dal Piano Sociale di Zona

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 6/2022, ha escluso la possibilità di derogare al tetto del trattamento accessorio, di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per la P.O. responsabile del Piano Sociale di Zona, per le spese poste a carico delle risorse destinate al finanziamento del Piano Sociale di Zona. Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta di essere ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, di cui fanno parte altri Comuni. La responsabilità dell’Ufficio di Piano dell’Ambito è stata affidata con decisione del Coordinamento Istituzionale ad una dipendente del Comune, di Cat. D, che è anche titolare di una delle nove Posizioni Organizzative dell’Ente. L’Amministrazione vorrebbe affidare a tale dipendente la responsabilità esclusiva dell’Ufficio del Piano di Zona, creando una nuova posizione organizzativa con un’autonoma pesatura e relativa indennità di responsabilità, che andrebbe posta a carico delle risorse ministeriali/regionali/comunali che finanziano i progetti di competenza dell’Ambito Territoriale Sociale. L’Ente chiede se la spesa per la retribuzione di posizione e di risultato di tale posizione organizzativa possa essere posta a carico delle risorse destinate al finanziamento del Piano Sociale di Zona, provenienti da fondi ministeriali, regionali o comunali (quote di cofinanziamento dei comuni associati).
La Sezione ricorda che l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni. Pertanto, il “tetto” al trattamento accessorio è costituito dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascun Ente Locale, determinato per l’anno 2016. Di conseguenza, il limite rimane invalicabile anche per gli incrementi delle posizioni organizzative previsti nella nuova disciplina della contrattazione collettiva che li pone a carico del bilancio per tutti gli enti locali, siano essi privi o meno di dirigenza.
La sottrazione dal limite anzidetto, infatti, è consentita solo nei seguenti casi:
a) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (Sezioni Riunite, delibera n. 51/CONTR/2011);
b) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. n. 98/2011 (Sezione delle Autonomie, delibera n. n. 2/SEZAUT/2013/QMIG);
c)entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (Sezione Autonomie delibera n. 26/QMIG/2014);
d) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza (Sezione delle Autonomie delibera n. 20/QMIG/2017);
e) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi (Sezione delle Autonomie delibera n. 23/QMIG/2017 con riferimento all’utilizzo del contributo dell’AGCM per il 9 finanziamento del trattamento accessorio del personale adibito all’esercizio delle funzioni da esso delegate).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, rientrano nei limiti di spesa del personale gli oneri finanziati con contributo della Società in house

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 84/2021, in riscontro ad una specifica richiesta di parere in merito alla corretta applicazione di talune disposizioni legislative che pongono limiti alla spesa per il personale degli enti locali, ha evidenziato che le spese relative al trattamento fondamentale ed accessorio del personale di un ente locale non sono escluse dall’applicazione delle norme che pongono limiti e vincoli in materia di spesa di personale e di nuove assunzioni di personale, sebbene finanziate col contributo di una società in house dello stesso ente.
La Sezione ricorda che il perimetro applicativo dei vincoli finanziari, relativi al contenimento della complessiva spesa storica per il personale e alla spesa per le assunzioni, risulta delineato a livello di normazione positiva, ovvero, rispettivamente, dall’art. 1, comma 557-bis, della legge n. 296 del 2006 e dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale del 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019. Tali disposizioni, peraltro, nel proposito di definire, anche con indicazioni specifiche, l’area della spesa di personale oggetto delle regole di contenimento, adottano una formulazione sostanzialmente identica. In base alla lettura combinata delle varie disposizioni, sono considerate spese di personale e sono conseguentemente sottoposte ad entrambi i limiti di finanza pubblica in questione anche quelle sostenute “per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente”.
Per la Sezione, l’assoggettamento a limitazione anche di tali specifiche voci di spesa si pone in linea con l’ottica consolidata e sostanziale (cfr. per esempio, deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2011/SEZAUT/QMIG), con cui il legislatore mostra di considerare le esigenze di controllo e riduzione degli oneri di personale degli enti locali e degli organismi ad essi strettamente collegati.
Il testo delle disposizioni richiamate comporta evidentemente che, ai fini della verifica del rispetto da parte di un ente dei limiti finanziari in esame, sono conteggiate anche le spese relative a dipendenti assegnati presso organismi anche societari in qualche modo riconducibili all’ente stesso, e ciò avviene, in assenza di espresse indicazioni legislative, a prescindere da quale di tali soggetti effettivamente sopporta sul proprio bilancio i relativi oneri economici.
Nel computo relativo ai considerati vincoli di spesa rientrino “a fortiori” quelle riferite al personale in regime ordinario di dipendenza funzionale ed organizzativa dell’ente di appartenenza, indipendentemente dalla eventuale circostanza che il relativo peso economico sia assunto da organismi dell’ente stesso.
Le spese di personale sostenute dagli enti che hanno disposto l’affidamento in house di propri servizi non possono essere, quindi, escluse dall’applicazione dell’art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, anche nel caso in cui l’incidenza delle spese stesse sui propri bilanci sia in qualche modo compensata da contributi destinati alla loro copertura e provenienti dalla società in house, posto che questa rientra a tutti gli effetti nella nozione di organismo “facente capo” agli enti medesimi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

UNSCP, escludere la spesa dei segretari dai limiti di spesa del personale

L’Unione Nazionale dei segretari comunali e provinciali – sezione Lombardia – articola una proposta da offrire al Legislatore per favorire l’assunzione di nuovi segretari comunali.

A fronte di una importante riduzione dei segretari in servizio, registrata negli ultimi dieci anni, sono state recentemente avviate alcune procedure concorsuali finalizzate all’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo di 808 nuovi segretari comunali. Tali nuovi segretari comunali prenderanno presumibilmente servizio nel triennio 2022-2024 ma, per favorire l’effettività di tali assunzioni, è di fondamentale importanza introdurre idonee soluzioni normative.
L’Unione della Lombardia ritiene, in particolare, che la spesa del segretario comunale e provinciale (quanto meno quella relativa alle nuove assunzioni) vada esclusa dal calcolo degli attuali imiti alla spesa di personale degli enti locali.
D’altro canto, l’assunzione di segretari comunali e provinciali è (già) autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa richiesta del Ministero dell’interno – ex AGES nell’ambito di un budget commisurato al 100% delle cessazioni dell’anno precedente. Appunto perché programmata e autorizzata dallo Stato, la spesa del segretario non necessita di essere inquadrata negli atti di autorizzazione alle assunzioni propri delle amministrazioni locali, ovverosia i programmi triennali del fabbisogno del personale.
Per altro, va considerato che le nuove assunzioni negli enti locali effettuate in attuazione del d.m. 17 marzo 2020 non vengono considerate nel calcolo del limite di spesa del personale ai sensi dell’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sono accompagnate dall’adeguamento, in aumento, del trattamento accessorio del personale al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite. Ai comuni “virtuosi”, è consentito quindi incrementare la spesa di personale per le nuove assunzioni oltrepassando i limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite del trattamento accessorio 2006.