Corte dei conti, Vincoli assunzionali applicabili alle Unioni di Comuni

Con la deliberazione n. 5/2021, la Corte dei conti Sez. Veneto fornisce chiarimenti in merito ai vincoli assunzionali applicabili alle Unioni di Comuni ed al limite del trattamento accessorio spettante al personale, alla luce delle disposizioni contenute nel c.d. “Decreto crescita” e nelle successive norme attuative. Il Collegio ricorda che l’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.
L’Unione di Comuni ha, ad oggi, a disposizione due strumenti per procedere alle assunzioni di personale:
– da una parte può assumere autonomamente, utilizzando direttamente spazi assunzionali propri ed applicando la consueta regola del turnover al 100%, ex comma 229 della legge 208/2015, senza alcun adeguamento del limite del trattamento accessorio;
– dall’altra può avvalersi, seppur assumendo direttamente, di spazi assunzionali ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, Tuel) dai Comuni “virtuosi” (così come definiti in base alla “nuova” normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), concretamente aumentando la propria dotazione organica. In questo caso, in cui il beneficio (o, per così dire, il “bonus assunzionale”) transita dal Comune all’Unione, verranno assunte dall’Unione anche le due conseguenze (o corollari) degli spazi assunzionali aggiuntivi, ovvero: la deroga ai commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 34/2019).
Per la Corte, tale ultima interpretazione risulta infatti coerente con il senso sotteso all’art. 5, comma 3, dello stesso D.M. 17 marzo 2020, che concede addirittura spazi in più ai piccoli comuni (ovvero con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), affinché siano utilizzati per l’Unione alla quale aderiscono (ma attraverso l’istituto del “comando”).
Diversamente opinando, ci si troverebbe di fronte a due paradossi: la possibilità, per l’Unione, di utilizzare ulteriori spazi assunzionali ceduti, per poi dover “comprimere” la spesa entro il limite previsto dal comma 562 della L. 296/2006; e lo svantaggio, per i Comuni, di aderire all’Unione, se le uniche assunzioni possibili per questa fossero nella misura del 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente, senza poter utilizzare gli spazi dell’aderente comune virtuoso.
Ovviamente, anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, la RGS chiarisce i criteri e le modalità di imputazione dei costi del personale nel quadro economico

La Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, in adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità.
Si precisa che non possono essere imputate alle risorse del PNRR e, quindi, formare oggetto di rendicontazione all’UE, i costi sostenuti per attività di assistenza tecnica e di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti (attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni). Inoltre, non possono essere imputati alle risorse del PNRR i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.
Sono invece da considerarsi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. L’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto. Rientrano in questa categoria le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal DL n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, quali ad esempio: incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; collaudo tecnico-amministrativo; incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica; incarichi in commissioni giudicatrici; altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR. I costi delle suddette attività possono essere posti a carico del PNRR nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico.
Ai fini dell’imputazione al PNRR delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto, ciascun soggetto titolare di progetto (Amministrazione centrale, Regione, Comune, Città metropolitana, etc..), individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza e facendo riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 50 del 2016), dai dispositivi attuativi pertinenti in relazione alla tipologia e alla natura degli interventi da realizzare.
La Circolare ribadisce, inoltre, che il reclutamento di personale con specifico riferimento al PNRR sia effettuato in deroga ai limiti di spesa a tempo determinato, di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 ed a quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi e sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà, comunque, essere effettuata la previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001. Si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Province: Spesa di personale e limiti assunzionali

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 118/2021, ha fornito chiarimenti ad una richiesta di parere di un Ente Provincia in merito alla possibilità di non considerare la spesa di personale coperta da appositi finanziamenti (nel caso di specie di provenienza regionale) nell’ambito del calcolo riguardante la determinazione del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III, del bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 845, L. n. 205/2017, ma anche relativo alla facoltà della Provincia di provvedere all’avvio di procedure di assunzione al fine di sopperire alle carenze di organico del relativo personale.
La Sezione, compiuta una analisi dell’evoluzione normativa concernente il regime giuridico delle province, con particolare riferimento ai limiti assunzionali, ha evidenziato come la richiesta esclusione debba essere consentita. In caso contrario, invero, si lederebbe l’autonomia finanziaria e organizzativa della Provincia, incidendosi inevitabilmente sulla capacità dell’Ente di acquisire risorse umane, essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali e finanziate effettivamente dalla Provincia stessa. Si evidenzia, altresì, che tale incisione si realizzerebbe in presenza di una operazione di fatto neutrale, dal momento che, anche se figurativamente la spesa appare in capo alla Provincia, in realtà essa è diretta a garantire l’assolvimento di una funzione a lei confermata o delegata e, per questo motivo, sostenuta dalla Regione; pertanto, non rimane a carico dell’Ente e non dovrebbe, per questo motivo, intaccare i limiti assunzionali dello stesso.
Il comma 844 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 ha previsto che (ferma la previsione relativa alla rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) “ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, (…) le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”. A fronte di ciò, si evince come la capacità assunzionale sia correlata a piani di assetti organizzativi che devono garantire un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali e, quindi, la spesa rilevante in materia è quella che attiene proprio alle funzioni fondamentali demandate alle province dalla stessa legge n. 56. Tutto ciò si realizza se, parimenti, al fine di procedere all’esatta determinazione della capacità assunzionale, saranno sottratte dalle entrate correnti le risorse destinate dalla Regione alla Provincia in relazione alla funzione confermata/delegata/assegnata in virtù della legislazione regionale.
Infine, in merito alla facoltà di avviare le procedure di assunzione, si sottolinea che, cessato il personale, sarà la Regione, in quanto titolare della funzione, a dovere assumere le necessarie decisioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Le convenzioni di segreteria e modalità di calcolo delle capacità assunzionali

Nella seduta del 15 ottobre scorso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno sulle convenzioni di segreteria.
Dal report dei lavori della Conferenza, l’anticipazione dei contenuti del provvedimento ministeriale:

  • La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, parità di classificazione, da quello avente maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.
  • Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33 comma 2 del DL 34/2019, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti assunzionali, escluse le spese finanziate con risorse di terzi

Il comma 3-septies dell’art. 57, del D.L. n. 104/2020, in corso di conversione, come introdotto in sede referente dal Senato, dispone, a decorrere dal 2021, l’esclusione – ai fini del calcolo della capacità assunzionale di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 – delle spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché delle relative entrate poste a copertura.
Come noto, l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, stabilito con decreto interministeriale del 17/03/2020, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l’avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Vincoli di spesa per l’assunzione di personale educativo e scolastico con contratto a tempo determinato

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 65_2020, in risposta ad una richiesta di quesito in merito alla possibilità di prevedere il superamento dei vincoli di spesa per l’assunzione di personale educativo e scolastico con contratto a tempo determinato per le necessità maggiori derivanti dal “Piano scuola 2020/2021”, ha evidenziato che l’art. 9, comma 28, ottavo periodo, D.L. 78/2010 costituisce limite di spesa, riferito alle assunzioni a tempo determinato, precettivo, non derogabile dalla fattispecie agevolata dell’art. 50, comma 4, CCNL Funzioni Locali per cui “le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative oltre a quelle individuate dal D. Lgs. 81/2015 sono: …d) stipulazione di contratti a tempo pieno determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali”.
Per la Sezione, l’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali regola un limite meramente interno che non ha (né potrebbe giuridicamente avere) in sé alcuna relazione con l’art. 9, comma 28, ottavo periodo, D.L. 78/2010. Infatti, l’esenzione da “limitazioni quantitative”, ivi contemplate, non è certo riferibile al suddetto limite legislativo di assunzione, bensì, diversamente, alla disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 50. Quest’ultimo stabilisce che “il numero massimo di contratti a tempo determinato (…) non può superare il tetto annuale del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione (…)”. Tale assunto è dimostrato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (richiamato espressamente dall’art. 50, comma 4, CCNL Funzioni Locali, quale ulteriore fonte di esenzione dai “limiti quantitativi”), il cui art. 23, commi 1 e 2, reca lo stesso congegno agevolativo, quindi derogatorio, dell’art. 50, commi 3 e 4. Peraltro, anche in tale contesto, la clausola di riserva per la contrattazione collettiva (art. 23, comma 1: “salva diversa disposizione dei contratti collettivi”) va intesa come derogatoria unicamente del limite percentuale ivi previsto, ossia del 20 % del rapporto tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Deliberazione n. 83/2018/PAR, cit.).
Inoltre, in aderenza al principio di inderogabilità delle disposizioni di legge fatto proprio dal D. Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva non può, di regola, disciplinare l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego, quale sarebbe nel caso di specie l’assunzione a tempo determinato, perché materia in generale riservata alla legislazione esclusiva statale ai sensi degli artt. 97, comma 4, e 117, comma 2, lett. l) ed m) Cost. (in tal senso Corte dei conti, sez. controllo Lazio, Deliberazione 85/2018/PAR; cfr., più in generale, Corte cost. sent. n. 43/2020) né, tanto meno, derogare ai limiti di assunzione costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica, perché materia riservata alla legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 5/2020).
Ne consegue, pertanto, l’impossibilità per l’ente di prevedere il superamento dei vincoli di spesa per l’assunzione di personale educativo e scolastico con contratto a tempo determinato per le necessità maggiori derivanti dal “Piano scuola 2020/2021”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION