Superamento limite trattamento accessorio per i compensi finanziati con i fondi del PNRR

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 116/2022, pronunciandosi ad una richiesta di un Ente ribadisce che il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La Sezione si è pronunciata con deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022, confermando la possibilità del superamento dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell’ente locale in quanto “eterofinanziata”. Né sono ravvisabili ragioni per discostarsi da quanto già affermato in quella sede, benché la presente fattispecie non sia in verità perfettamente sovrapponibile. Nel parere reso con la richiamata deliberazione, infatti, la spesa “eterofinanziata” riguardava l’intero trattamento economico del personale dei servizi per l’impiego. La richiesta di parere in esame, invece, concerne il solo trattamento accessorio del personale coinvolto in progetti di transizione digitale finanziati con i fondi del PNRR. La disposizione di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, peraltro, riprendendo i criteri esplicitati dalla Sezione nel già richiamato parere, trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Pertanto, il trattamento accessorio “eterofinanziato” a valere sulle risorse del PNRR per progetti di transizione digitale, pertanto, non rileva ai fini dei limiti fissati dall’articolo 23, comma 2, del legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto di quanto precisato dal parere di questa Sezione espresso con deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022.

La Sezione ricorda comunque che il trattamento accessorio in questione dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto, tra l’altro, dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente compenso ai membri dei Cda dell’entità partecipate se finanziate dall’Ente

Con deliberazione n. 20/2022, la Corte dei conti Campania – in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di erogare un compenso ai membri del consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale, partecipato da pubbliche amministrazioni – ha ribadito, conformemente all’orientamento della Sezione Autonomie (delib. n. 9/2019), che se il finanziamento anche parziale dell’ente o azienda è posto a carico delle finanze pubbliche allora nessun compenso è dovuto; viceversa, qualora l’ente sia autofinanziato può essere previsto un compenso. In particolare, la Sezione Autonomie, investita di un parere in ordine all’applicabilità delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, consistenti nell’obbligo di garantire la gratuità degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle aziende speciali che ricevono contributi dallo Stato, ha ritenuto dirimente, ai fini della corresponsione di un compenso, il finanziamento dell’ente: “La gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è, quindi, una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare. Viceversa, la decurtazione dei compensi è riservata alle aziende speciali “non contribuite” (che siano affidatarie dirette di servizi ed abbiano riportato perdite nel triennio), nelle quali sia stata remunerata la partecipazione al consiglio di amministrazione. Va, al riguardo, considerato, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è assoluto e illimitato

È legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di accedere da remoto, mediante apposite credenziali e password, al sistema informatico (in particolare, al protocollo informatico e al sistema informatico contabile) del Comune, trattandosi di modalità che esorbita dai limiti funzionali di esercizio del diritto di accesso previsto dall’art. 43, comma 2, del TUEL. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 3 febbraio 2022, n. 769. La Sezione ricorda che, ai sensi dell’art. 43, comma 2, il fondamento del diritto di accesso del consigliere comunale trova ragione e limite nell’utile esercizio della funzione di componente dell’organo di cui è parte, sicché accede all’esplicazione, individuale o collegiale, delle funzioni proprie di quell’organo e non è un’attribuzione personale del consigliere medesimo.
Oggetto dell’accesso possono essere non solo provvedimenti o documenti amministrativi ma anche ogni informazione o notizia relativa all’organizzazione amministrativa e alla gestione delle risorse pubbliche; l’accesso non è condizionato alla dimostrazione di un personale interesse (alla conoscenza dell’atto ovvero alla acquisizione dell’informazione) o alla presentazione di una giustificazione. In ogni caso, quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del Consiglio comunale (essendo l’accesso strumentale all’esercizio del mandato consiliare).
Perciò il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati. Occorre così che un tale particolare accesso, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare:
a) non incida sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il Sindaco e la Giunta) e non al Consiglio l’ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto dell’ente;
b) non sia in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.);
c) avvenga con modalità corrispondenti al livello di digitalizzazione della amministrazione (cfr. art. 2, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, limiti ai compensi per l’Avvocatura interna

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 76/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito ai compensi erogabili agli avvocati interni, in caso di sentenze favorevoli all’Ente con spese compensate, ha affermato i seguenti principi di diritto:

a) il limite finanziario del 2013 va determinato tenendo conto dei compensi “di competenza” del medesimo esercizio. L’art. 9, comma 6, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, stabilisce che tali emolumenti, in caso di compensazione delle spese, possano essere corrisposti nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, che non può superare quanto stanziato nell’esercizio 2013. Ai fini della corretta individuazione dello stanziamento relativo all’anno 2013, occorre far riferimento a quello assestato in corso d’esercizio e non a quanto esposto inizialmente nel bilancio di previsione 2013. In assenza di stanziamenti si può richiamare la tabella del fondo salario accessorio o del fondo per la retribuzione valida per il 2013 per dimostrare l’osservanza del limite.

2) lo stanziamento relativo all’anno 2013 costituisce solo l’importo massimo riconoscibile nelle annualità successive, ben potendo l’ente locale, in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, determinarlo ad un livello inferiore;

3) i compensi professionali ai legali interni sono sottoposti agli specifici limiti di finanza pubblica contenuti nell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014. Per tutti i compensi professionali ai legali interni, non trovano applicazione i generali limiti previsti dalla normativa di finanza pubblica per la retribuzione accessoria del personale (oggi aventi fonte nell’art. 23, comma
2, del d.lgs. n. 75 del 2017), ma quelli, specifici, contenuti nell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 (che impongono, a livello complessivo, di non superare lo stanziamento dell’esercizio 2013, oltre che, su un piano individuale);

4) l’avvocato alle dipendenze di una amministrazione pubblica non può percepire, in un anno, a titolo di compensi professionali, somme superiori al totale delle altre voci retributive spettanti nel medesimo esercizio, costituite, oltre che dal trattamento fondamentale, anche da quello accessorio, con esclusione, tuttavia, degli stessi compensi professionali;

5) la regolamentazione interna dell’ente pubblico, ai fini della disciplina dei compensi spettanti agli avvocati interni, deve essere aderente ai presupposti prescritti dalla norma di legge, mantenendo, all’interno di questi ultimi, un margine di discrezionalità applicativa, da esercitare secondo criteri di congruità e ragionevolezza;

La Sezione, infine, ha dichiarato inammissibile il quesito volto ad appurare se i compensi da corrispondere agli avvocati interni debbano essere considerati, ai sensi dell’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al lordo degli oneri riflessi, anche relativamente alla quota di competenza dell’Amministrazione, poiché riguardante disciplina estranea alla materia di contabilità pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION