La Corte dei conti, Sezione Autonomia, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG, nel rispondere ad una questione di massima rimessa all’esame della Sezione da una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di San Michele al Tagliamento, riguardante un quesito in merito all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, posto in correlazione con l’art. 82, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali (da qui in poi, CCNL), che consente di destinare quota parte del Fondo risorse decentrate, al fine di sostenere gli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti. In particolare, l’Ente ha chiesto di conoscere l’avviso della Corte rispetto al seguente quesito: «se le risorse del fondo decentrato destinate all’implementazione delle misure di welfare integrativo, stante la natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale delle predette misure, possano essere considerate non soggette al limite del fondo di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017».
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali».
Opinare diversamente, ritenendo che l’eventuale utilizzo di una quota parte delle risorse che possono alimentare il fondo per la contrattazione integrativa ex art. 79 del medesimo CCNL, come previsto dall’art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del CCNL, necessiti dell’osservanza del limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016, non solo vanificherebbe la recente scelta di valorizzazione di un istituto contrattuale nei termini detti ma contrasterebbe, altresì, con la natura assistenziale e previdenziale (e di certo non retributiva) delle spese di personale finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL, che resta tale, ancorché finanziate per mezzo del Fondo risorse decentrate, come pacificamente sostenuto da una giurisprudenza costante di questa Corte.
La redazione PERK SOLUTION