Ricalcolo fondo risorse decentrate e limite del salario accessorio

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 163/2022, ha fornito riscontro ad una serie di quesiti posti da un Sindaco di un Comune attinenti:
1) alla possibilità di procedere al controllo e ricalcolo dei fondi risorse decentrate (in ipotesi sovrastimati per le relative parti fisse), di cui all’art. 67 del C.C.N.L. Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, per gli esercizi finanziari 2018-2020;
2) alla destinazione delle economie rinvenute ai sensi del precedente punto n. 1 alla parte variabile del medesimo fondo al momento della nuova  costituzione ex art. 68, comma 1, ultimo periodo del C.C.N.L. Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;
3) ai correlati riflessi delle operazioni di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 sul limite di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017.

La Sezione nel dichiarare, preliminarmente, inammissibili i primi due punti della richiesta, in quanto non riconducibili nell’alveo della contabilità pubblica, ha affrontato la questione afferente gli effetti delle operazioni di ricalcolo del fondo risorse decentrate sul limite di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. La disposizione fissa un limite alla consistenza massima dei fondi annualmente riservati al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare l’importo-base del 2016. Nella determinazione della consistenza massima dei fondi in esame rientrano, ove non diversamente stabilito dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dagli enti e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle maggiori risorse a tal fine destinate. Il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico dei bilanci dei singoli enti.

Qualora l’importo-base del fondo del 2016 non fosse stato calcolato correttamente, l’ente potrebbe determinare il nuovo importo-base in modo corretto, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui si è detto in precedenza. A contrario, l’ente sarebbe costretto a subire le conseguenze dell’errore originario
anche negli esercizi successivi, il che non appare conforme alla ratio della normativa in esame. L’ente, comunque, non potrà procedere al ricalcolo del detto fondo ad libitum, bensì su di esso graverà «l’onere di comprovare esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia  causato una errata» stima (nelle due speculari fattispecie della sottostima o della sovrastima) del relativo fondo «quale imprescindibile condizione proprio al fine di ripristinare il rispetto del limite, come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 sopra citato, quale strumento di contenimento della spesa in materia di personale».

 

La redazione PERK SOLUTION