La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 25/2023, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in materia di erogazione dei diritti di rogito al segretario comunale, ha chiarito che i diritti di rogito sono entrate che hanno una specifica destinazione, che spettano in primis all’ente e solo nelle ipotesi specifiche del comma 2 bis, dell’articolo 10 del Dl 90/2014, ai segretari comunali per remunerare l’attività svolta nell’interesse dell’ente in un arco temporale annuale. Si tratta di un limite oggettivo ed insuperabile che non può essere aggirato da interpretazioni differenti ed innovative, salvo modifiche legislative o interventi della Corte Costituzionale.
Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto se “qualora i diritti di segreteria incassati in un dato esercizio superino il limite della quota del quinto della retribuzione in godimento al segretario comunale, possano gli stessi, nella parte eccedente essere liquidati nel periodo contabile successivo se i contratti cui i predetti diritti afferiscono non sono stati rogati nell’anno di riscossione delle somme, bensì nell’anno successivo”. I giudici contabili, nel fornire risposta negativa al quesito, evidenziano che l’esplicazione della funzione rogatoria giustifica – alle condizioni previste dalla norma- la corresponsione del diritto di rogito, non rilevando a questo fine il momento in cui l’ente riscuote i diritti di segreteria ai sensi dell’art. 40 della L. 8 giugno 1962 n. 604.
Dal punto di vista procedimentale, gli importi versati dai terzi per la stipula sono introitati integralmente al bilancio dell’ente e sono successivamente erogati, mediante determinazione del responsabile del settore competente, al segretario nella misura prevista dalla legge. Ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario comunale fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento; una volta raggiunta tale soglia, i diritti eccedenti restano nella disponibilità del bilancio comunale. Con la citata determinazione il responsabile accerta quanti contratti sono stati rogati dal segretario nell’anno di riferimento (o in un determinato periodo di tempo), verifica che siano stati incassati i relativi importi per il rogito dei contratti e che l’ammontare sia corretto, verifica il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 10 del Dl 90/2014 -tra cui vi è il limite di un quinto dello stipendio in godimento- e, successivamente, procede alla liquidazione delle somme dovute al segretario quale pubblico ufficiale rogante.
La redazione PERK SOLUTION