La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 114/2023/PRSP, ha ribadito che il disavanzo di amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 9.2.24 dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio”.
Anche l’art. 188 TUEL deve essere interpretato in senso conforme ai principi contabili, il quale espressamente prescrive che “il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”.
Per la Sezione deve accedersi alla successiva interpretazione autentica effettuata con la modifica apportata nel 2020 al principio contabile della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 punto 9.2.24, ritenendo che, ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione “il vincolo della durata residua della consiliatura prevalga sul limite massimo della programmazione triennale del bilancio di previsione solo se inferiore a quest’ultimo” (Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, del. n. 336/2022/PRSE). Peraltro, la specificazione introdotta da tale novella – creando uno stretto vincolo tra il termine del recupero del disavanzo e la durata della consiliatura in carica al momento della sua emersione – si pone in linea con la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha in più circostanze messo in luce come il rientro da qualsivoglia disavanzo debba avvenire nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, di responsabilità di mandato e di equità intergenerazionale (cfr., ex multis, C. cost. nn. 107/2016, 6/2017, 18/2019, 115/2020 e 235/2021).
La redazione PERK SOLUTION