Limite massimo dei proventi per diritti di rogito a favore del Segretario

La Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione n. 74/2020 ha ribadito che, ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento, stabilito dall’art.10, comma 2-bis del DL n.90/2014, per l’attribuzione dei proventi derivanti dall’attività di rogito a favore del Segretario sia corretto cumulare gli emolumenti percepiti in comuni diversi senza distinguere tra i casi di titolarità, reggenza o scavalco. I diritti sono attribuibili senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (cfr Sez.Contr. Lombardia n.171/2015/PAR e Sez. Liguria n.74/2019/PAR), tenuto altresì conto che la funzione rogatoria implica l’assunzione della responsabilità connessa alla diligenza professionale richiesta, che prescinde dai giorni di reggenza della sede. La Sezione ritiene, altresì, che i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competano ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali” (Sez. Aut. n.18/2018/QMIG). I diritti di rogito versati dai terzi sono integralmente acquisiti al bilancio comunale e sono poi attribuiti al segretario rogante, essendo esclusa la possibilità per l’Ente di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati da corrispondere a quest’ultimo (impregiudicato l’eventuale scorporo dei c.d. oneri riflessi –previdenziali ed Irap).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION