La Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 107/2022 – in riscontro ad una richiesta di parere in merito all’applicabilità o meno delle procedure di cui commi 1 e 1-bis dell’art. 12 del D.L. n. 98/2011 (limitazioni alle operazioni di acquisto e vendita di immobili) a una società di capitali a totale partecipazione pubblica, che opera quale società strumentale, ai sensi del Dlgs. 175/2016, e che rientra nell’“Elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato” individuate ai sensi dell’art. 1 c. 3 della Legge di contabilità e finanza n. 196/2009 e prodotto annualmente dall’ISTAT, alla luce dell’art. 57 del D.L. n. 124/2011 (conv. dalla legge n. 157/2019) – ha chiarito che le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’art. 12 sono pienamente applicabili ai soggetti giuridici indicati nel citato comma 1, con conseguente obbligo per l’ente locale socio di verificare il rispetto da parte dei propri organismi partecipati, rientranti nella definizione di cui al comma 1, dei limiti di finanza pubblica posti dalle disposizioni richiamate.
La Sezione evidenzia che il comma 1 dell’art. 12 citato contiene un primo chiaro riferimento ai destinatari della disposizione, individuati nelle “amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l’esclusione degli enti territoriali. Sulla definizione di “amministrazioni” a cui la norma in esame fa riferimento le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno chiarito che: “Ai sensi dell’art. 1, co. 2, della L. n. 196/2009, così come modificato dall’art. 5, co. 7, della L. n. 16/2012, “ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono (…) gli enti e i soggetti indicati a fini statistici” dall’ISTAT nell’elenco delle amministrazioni pubbliche (…).In altri termini, la ricognizione annuale dell’ISTAT è volta a individuare, nel coacervo degli organismi di vario genere, e a prescindere dalla loro natura pubblica o privata, le unità istituzionali che debbono essere qualificate come pubbliche ai sensi degli “specifici regolamenti dell’Unione europea” e che concorrono, insieme con le amministrazioni pubbliche in senso stretto, alla formazione del conto economico consolidato (cfr. SS.RR. n. 7/RIS/2013 e n. 12/2015/RIS)” (SS.RR. sent. n. 15/2015). Appare chiaro, pertanto, che la disposizione in esame (il comma 1 dell’art. 12) si applica a tutti i soggetti giuridici inseriti nei c.d. elenchi Istat, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli stessi. Il Collegio ritiene che anche il comma 1 bis dell’art. 12 si applichi agli stessi soggetti giuridici a cui si riferisce il comma 1, come può trarsi dal seguente inciso contenuto nel medesimo comma 1 bis: “ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l’emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento”.
Tale limitazione dell’autonomia negoziale è venuta meno, a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, solo per quanto riguarda il comma 1 ter e solo per gli “enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria”, mentre le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011 sono pienamente applicabili ai soggetti giuridici indicati nel citato comma 1, con conseguente obbligo per l’ente locale socio di verificare il rispetto da parte dei propri organismi partecipati, rientranti nella definizione di cui al comma 1.
La redazione PERK SOLUTION