Legge di bilancio 2022, Fondi per messa in sicurezza strade e arredo urbano entro il 15 gennaio

La legge di bilancio 2022, nel testo definitivo, ai commi 407-414 dell’articolo 1, dispone l’assegnazione di contributi ai Comuni, per gli anni 2022 e 2023 e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e l’arredo urbano.
I fondi saranno assegnati agli enti con decreto del Ministero dell’interno, da adottarsi entro il 15 gennaio 2022, in misura fissa sulla base della classe demografica di appartenenza, come di seguito riportato:
– €. 10.000,0 per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
– €. 25.000,00 per i comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
– €. 60.000,00 per i comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti;
– €. 125.000,00 per i comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti;
– €. 160.000,00 per i comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti;
– €. 230.000,00 per i comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti;
– €. 350.000,00 per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
Per l’anno 2023, i contributi saranno assegnati in misura pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022.
I comuni potranno finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.
Gli enti beneficiari saranno tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi al 2023.
Per quanto concerne le modalità di erogazione, si prevede che i contributi vengano erogati dal Ministero dell’interno nella misura dell’80 per cento – previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» – e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al D.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo sarà revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all’anno 2023.
Il controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del richiamato contributo è effettuato dal Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Da ultimo, i comuni dovranno rendere note la fonte di finanziamento, l’importo e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Legge di bilancio 2022, la Camera vota la fiducia

La Camera dei deputati, con 414 voti favorevoli e con 47 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (C. 3424​), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Il voto finale sul provvedimento è atteso nella giornata di domani, 30 dicembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2022 approvata dal Senato

Il Senato, nella seduta del 24 dicembre 2024, ha discusso e approvato la questione di fiducia sul maxi-emendamento presentato dal Governo alla manovra finanziaria, con 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. Il testo passa ora all’esame della Camera dei deputati; il 28 dicembre prenderà il via la discussione generale in Aula.
Tra le principali novità della manovra vi è la riforma dell’IRPEF; si ridisegnano i lineamenti fondamentali dell’Irpef, in primo luogo mediante interventi sulle aliquote che passeranno da 5 a 4 (viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%); sono inoltre riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all’avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all’adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF. Di conseguenza, entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 dovranno procedere alla modifica degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista.
Viene sancito l’addio all’IRAP per autonomi e professionisti con partita IVA e la proroga di sei mesi per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (senza dover pagare interessi di mora). L’obbligo per le PA di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.
Le principali misure in materia di pubblico impiego prevedono un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021; l’incremento è ammesso: per i dipendenti statali, nel limite di una spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo, pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui; per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci. Prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell’ambito della propria autonomia, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell’amministrazione interessata.
Sono disposti interventi in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022- 2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023), stabilire per il biennio 2022-2023 che l’ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell’ambito del PNRR, prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l’anno 2022 (comma 415) e incrementare di 700.000 euro per l’anno 2022 gli oneri a carico del bilancio dello Stato relativi al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti, al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici.
Si dispone l’assegnazione ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di favorire interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Si segnalano altre misure relative agli enti territoriali, quali:
• l’incremento della quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro l’anno 2027, considerando anche il servizio privato;
• l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica;
• la rideterminazione della dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell’ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili;
• l’assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza;
• il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale;
• l’istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori;
• la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite;
• si consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%;
• si posticipa al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2022, sintesi dell’audizione della Corte dei conti

La Corte dei conti è stata audita sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Gli interventi proposti vanno ad incidere e, in certa misura, a costituire parte integrante del programma di riforme e di investimenti che il nostro Paese si è impegnato a portare a compimento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La manovra proposta dal Governo con il disegno di legge di bilancio si conferma di carattere espansivo. Inglobando gli effetti del d.l. n. 146/2021 essa comporta un maggior indebitamento netto (23,3 miliardi nel 2022, 29,9 nel 2023 e 25,7 nel 2024) coerente con il sentiero programmatico di progressiva riduzione in rapporto al Pil, prefigurato nella Nota di aggiornamento al DEF 2021 (dal 5,6 per cento del 2022 al 3,3 per cento del 2024). In termini di saldo netto da finanziare, gli effetti della manovra sono negativi per 45,5 miliardi nel 2022, 52,5 nel 2023 e 40 nel 2024.
In riferimento alle misure previste per gli enti territoriali, la Corte evidenzia come nel triennio di programmazione siano destinati a interventi di natura corrente poco più di 2 miliardi A questi si aggiungono, poi, le risorse destinate alla ridefinizione degli accordi in materia di finanza pubblica con le regioni a statuto speciale e le province autonome, nonché i maggiori oneri connessi alle norme relative alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli Enti territoriali attraverso Cassa DD.PP.
Le pesanti ripercussioni negative lasciate dalla pandemia spingono a non abbandonare le misure per il sostegno finanziario per le amministrazioni con maggiori difficoltà: vengono rafforzate le risorse in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (450 milioni da destinare prioritariamente alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione) e viene istituito un nuovo fondo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da calo della popolazione e basso reddito pro capite. Appare positiva la scelta, per entrambe le misure, di utilizzare l’indicatore di vulnerabilità sociale e materiale ai fini del riparto delle risorse, concentrando il sostegno nelle amministrazioni con maggiori criticità.
La manovra, poi, conferma l’impostazione di politica di bilancio già avviata nel 2021, proseguendo, attraverso interventi di perequazione verticale, il graduale percorso verso la definizione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Sono apprezzabili in tale direzione le misure volte a dare concretezza al disegno del federalismo fiscale attraverso il finanziamento di obiettivi di servizio da garantire in misura omogena su tutto il territorio nazionale. L’aumento di risorse per queste tipologie di interventi passa per un incremento del fondo di solidarietà comunale secondo il meccanismo già adottato con la legge di bilancio per il 2021. Un incremento particolarmente significativo del fondo (1 miliardo annuo) è previsto poi a partire dal 2027 per l’ulteriore potenziamento dei servizi di asili nido che porterà la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale ben oltre gli 8 miliardi: una crescita delle risorse finanziarie che risulta strettamente connessa con l’attuazione del PNRR, quando, una volta conseguito, nel 2026, il traguardo relativo alla realizzazione di 264.480 nuovi posti negli asili nido nonché alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture per servizi educativi e per l’infanzia, sarà necessario assicurare la copertura delle maggiori spese correnti generate dall’investimento complessivo (spese di personale e spese di gestione delle nuove strutture).
Di rilievo sono poi le misure destinate per lo sviluppo della montagna e il sostegno ai comuni siti in territori montani (500 milioni nel periodo 2022-2024) e quelle volte ad
incrementare, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei comuni delle RSO, parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni (conseguentemente, le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci).

 

Nota sintetica ANCI sul disegno di legge di Bilancio 2022

Anci ha pubblicato una nota sintetica del disegno di legge di Bilancio 2022 con le norme di maggiore interesse per gli enti locali. Di seguito gli articoli di interesse:

– Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (Art. 5);
– Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione al  verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (Art. 9);
– Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (Art. 21);
– Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l’infanzia (Art. 44);
– Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (Art. 45);
– Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (Art. 48);
– Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (Art. 49);
– Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (Art. 116);
– Fondazioni lirico sinfoniche (Art. 118);
– Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (Art. 129);
– Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (Art. 131);
– Metropolitane nelle grandi aree urbane (Art. 132);
– Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (Art. 136);
– Infrastrutture stradali sostenibili delle Regioni, delle province e delle città metropolitane (Art. 139);
– Messa in sicurezza strade (Art. 140)
– Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (Art. 141);
– Rifinanziamento aree interne (Art. 144);
– Disposizioni in materia di eventi sismici (Art. 149);
– Ponti e viadotti (Art. 166)
– Manutenzione scuole (Art. 167);
– Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Art. 168);
– Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane (Art. 170);
– Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali (Art. 171);
– Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili (Art. 172);
– Rifinanziamento del fondo di cui all’art. 53 del d.l. 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (Art. 173);
– Incremento risorse correnti comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche (Art. 174);
– Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (Art. 175);
– Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (Art.177);
– Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (Art.178);
– Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse sui Livelli essenziali delle prestazioni da assegnare agli enti territoriali (Art.179);
– Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Art.180);
– Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali (Art.181);
– Disposizioni in materia di trattamento accessorio (Art. 182);
– Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali (Art. 184);
– Ordinamento professionale (Art. 185);
– Disposizioni in materia di contributo unificato (Art. 192).