DL Sostgni-ter, prorogate al 30 aprile 2022 le richieste di contributo sulla rigenerazione urbana

Approvato un emendamento al DL 4/2022, cd sostegni ter (in corso di conversione in legge), che proroga al 30 Aprile 2022 (prima era il 31 marzo 2022) il termine per l’invio delle domande da parte dei Comuni per contributi sulla rigenerazione urbana, previsti dall’articolo 1, c. 534 e segg. della legge 234/2021, Legge di Bilancio 2022. Si attende adesso l’approvazione definitiva del testo di conversione in legge in Senato, prevista nei prossimi giorni.

Si ricorda che i commi 534-542, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022. Possono presentare l’istanza di finanziamento, ai sensi dell’art. 1 co. 535 della L. 234/2021:
a) Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti nel limite massimo di 5.000.000 di euro. In tal caso, l’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente dal Comune Capofila. Con la dicitura “forma associata” si intendono:
– le convenzioni, disciplinate dall’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
– le Unioni di Comuni disciplinate dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
– le Comunità Montane, disciplinate all’art. 27 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
b) I Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 di assegnazione delle risorse in attuazione art. 5 DPCM 21 gennaio 2021;
c) I Comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno in precedenza presentato domanda per i contributi per i progetti di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019;
d) Nel limite dell’importo non richiesto, i Comuni che, con il Decreto di assegnazione delle risorse del 30 dicembre 2021, non hanno richiesto e/o ricevuto il massimo concedibile per fascia demografica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 17 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022, in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 prevista dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

In particolare, l’art. 1, comma 15 prevede che la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione venga assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.

A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. Il nuovo modello di cartella di pagamento non recherà, quindi, più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore e verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Resta fermo, per le cartelle relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, il modello approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Da Anci richiesta al Governo per confronto sui bilanci degli enti locali

Il Presidente dell’ANCI ha inviato al Governo una lettera con la quale richiede di riprendere un confronto, alla luce degli esiti non positivi in sede di approvazione della legge di bilancio, rispetto ad interventi di ristoro degli effetti economici della pandemia sul bilancio degli Enti locali per il 2022. Tra le problematiche segnalate che pesano sui conti locali e che necessitano, urgentemente, di un intervento statale, vi sono:

  • l’incremento dei costi energetici che impatta per importi potenzialmente ingovernabili sui bilanci, con la richiesta di un maggior stanziamento di 550 milioni di euro, a fronte di costi dei Comuni stimabili tra i 1.600 e i 1.800 mln. di euro (dati 2019);
  • il libero utilizzo anche nel 2022 dei fondi covid erogati tra il 2020 e il 2021 per finalità emergenziali e non impegnati, con le stesse condizioni procedurali adottate nel 2021;
  • maggiore attenzione al settore turistico, che con la riduzione dei flussi di mobilità e degli eventi pubblici, resta tra i più colpiti anche in questa fase della pandemia. Le riduzioni delle entrate correlate, tra cui l’imposta di soggiorno, costituiscono motivo di preoccupazione, a fronte del quale è necessario uno stanziamento specifico di almeno 200 mln. di euro, sulla base di modalità già sperimentate nel 2021;
  • l’esigenza di un intervento sul FCDE, riportando le percentuali di accantonamento al 95% per la generalità degli Enti locali e al 90% per gli enti in regola con i pagamenti dei debiti commerciali, anche in funzione di incentivazione della normalizzazione dei tempi di pagamento, obiettivo inserito tra le riforme del PNRR.

Secondo il presidente di Anci si tratta di procedere ad un confronto per concordare le misure di sostegno utili a mantenere un clima di fiducia, essenziale anche per la prima fase di attuazione del PNRR, ma soprattutto per garantire a tantissimi Comuni oggi in difficolta di poter chiudere i bilanci per il 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle Entrate, legge di bilancio 2022: le novità in materia di riscossione

L’Agenzia delle entrate illustra le novità in materia di riscossione previste nella legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021. Oltre ad un cambiamento nella governance di controllo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, è prevista la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione e l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.

Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi 14-23)
Si introducono delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono attribuite all’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, che ne monitora costantemente l’attività. Ciò al fine di incrementare l’efficienza dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agente della riscossione attraverso un più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti. Inoltre, la nuova governance favorirà il processo di costante e progressiva integrazione tra le due agenzie finalizzata alla semplificazione del sistema fiscale nel suo complesso. In relazione alle modifiche apportate alla governance dell’Ente e, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli oneri della riscossione, il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione viene modificato prevedendo – al pari delle altre Agenzie fiscali – una dotazione a carico del bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione. Si segnala, infine, che per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle diposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore Legge.

Estensione del termine di pagamento delle cartelle (comma 913)
In continuità con quanto decretato dal “collegato fiscale” in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, la legge di bilancio stabilisce che, anche per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione. Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo. Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2022, proroga esenzione Canone unico 2022

Il comma 706 della legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte, a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti, dal decreto-legge n. 137 del 2020, art. 9-ter commi da 2 a 5. In particolare, sono prorogate le seguenti misure:
• l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati;
• le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
• le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Il successivo comma 707 istituisce un Fondo destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. La dotazione del fondo è pari a 82,5 milioni di euro per il 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
Il comma 451, esonera per tutto il 2022 dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l’anno 2022, di 4 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riduzione IMU al 37,5 per cento per i soggetti non residenti titolari di pensione

Il comma 743 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) dispone, limitatamente all’anno 2022, la riduzione al 37,5 per cento della misura dell’imposta municipale dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.
Conseguentemente, il Fondo di ristoro ai comuni viene incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro e le relative risorse sono ripartire con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Si ricorda che con la riforma complessiva dell’IMU operata dalla legge di bilancio 2020 – legge n. 160 del 2019 – è stata abrogata, come noto, gran parte della previgente disciplina dell’IMU, senza che fosse riproposta la previgente agevolazione “prima casa” per i pensionati AIRE. Al riguardo si evidenzia che la Commissione UE aveva avviato contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141, in tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE (procedura poi chiusa il 30 ottobre 2020), affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani.
Il comma 48 della legge di bilancio 2021, considerato il numero sempre più elevato di connazionali residenti all’estero e tenuto conto che molti di loro possiedono almeno un immobile in Italia, ha (re)introdotto una misura agevolativa sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), a decorrere dal 2021, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia. In relazione ai predetti immobili, le agevolazioni previste dal richiamato comma 48 si sostanziano in una riduzione del 50% dell’IMU e nell’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi (pagamento di un terzo dell’importo intero).

Il MEF ha pubblicato la risoluzione 5/DF dell’11 giugno 2021 in cui specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano:

Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale

Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.

*I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Debiti PA: dal 14 febbraio 2022 al via le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità

I commi da 597 a 603 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, legge di bilancio 2022, consentono alle Regioni e agli enti locali di poter rinegoziare le anticipazioni di liquidità, concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ad un tasso di interesse pari o superiore al 3%. Attualmente le regioni e gli enti locali pagano tassi di interesse fissi, determinati al momento della concessione delle anticipazioni, corrispondenti ai rendimenti di mercato dei BTP a cinque anni rilevati al momento del perfezionamento delle anticipazioni medesime. Tali tassi presentano livelli mediamente molto più alti rispetto ai tassi correnti di mercato.
I piani di ammortamento delle anticipazioni saranno rinegoziati secondo i seguenti termini:
a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti comprensive di capitale ed interessi;
b) il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in GU;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del nuovo tasso di interesse rinegoziato;
d) per le anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi.
Il MEF e Cassa Depositi e Prestiti dovranno stipulare un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art.1 comma 11 del DL 35/2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali. Nell’atto aggiuntivo saranno indicati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, da approvarsi decreto del Direttore generale del Tesoro. Sia l’atto aggiuntivo che il contratto tipo saranno pubblicati nel sito internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti.
Le richieste di rinegoziazioni dovranno essere presentate dagli enti locali a partire dal 14 febbraio 2022 e fino al termine del 18 marzo 2022 secondo le modalità stabilite nell’atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, di cui all’articolo 163 del Tuel. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione dovranno essere perfezionati entro il 28 aprile 2022.
Per le Regioni, le richieste di rinegoziazione dovranno essere presentate, invece, entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse.
Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti in predissesto, più tempo per deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Le situazioni di difficoltà gestionale dell’ente locale, in un’ottica di progressiva gravità, possono trovare rimedio, come noto, in una pluralità di strumenti finalizzati a realizzare il risanamento finanziario. Il riequilibrio finanziario pluriennale, in particolare, disciplinato dagli articoli 243-bis, ter e quater del Tuel, presuppone una situazione di squilibrio strutturale del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, ma consente agli organi ordinari dell’ente di gestire il risanamento, assumendo le iniziative necessarie senza ricorrere ad un organo esterno e straordinario come avviene, invece, nell’ipotesi di dissesto. L’avvio di procedura sospende, fra l’altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.
Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della procedura di pre-dissesto, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. La durata del piano di riequilibrio è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente, ed è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella (art.243-bis, comma 5-bis, del TUEL).
In considerazione dell’emergenza sanitaria, il comma 767 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 – Legge di bilancio 2022 – rinvia al 31 gennaio 2022 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti che abbiano deliberato il ricorso alla procedura nel secondo semestre 2021.
Si ricorda che nell’anno 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale è stato rinviato al 30 giugno 2021 (art. 11-quater, comma 9, del D.L.n. 52 del 2021) e successivamente al 30 settembre 2021 (art. 30, comma 11-bis, del D.L. n. 41 del 2021).
I commi 992 – 994 della medesima legge prevedono per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che abbiano già proceduto all’approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza – per i quali non si sia ancora concluso l’iter di approvazione da parte della Corte dei conti, ovvero non si sia ancora conclusa la procedura in caso di ricorso dell’ente avverso la deliberazione di diniego del Piano da parte della Corte stessa – di poter procedere alla rimodulazione del piano di riequilibrio, in deroga alla disciplina prevista dagli articoli da 243- bis a 243-sexies del Tuel.
Entro i successivi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (30 giugno 2022) gli enti interessati dovranno inviare apposita comunicazione alla Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all’articolo 155 del TUEL e, nel caso in cui l’ente locale abbia già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio, anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti. Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione gli enti locali dovranno presentare la proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Legge di bilancio 2022 in G.U.

Pubblicata nella G.U. n. 310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49 – la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Il testo finale del provvedimento, risulta composto da un unico articolo, suddiviso in 1013 commi. Il valore complessivo della manovra è di  36,5 miliardi di euro, di cui 23,3 miliardi in deficit nel 2022. Nel corso dell’esame presso il Senato, sono confluiti nel ddl di bilancio due decreti-legge: il DL 157/2021 (“decreto Frodi”, AS 2449, che ha apportato modificazioni e integrazioni ai commi da 28 a 36) e il DL 209/2021 (“misure urgenti finanziarie e fiscali”, AS 2470, confluito nei commi da 649 a 657).

Nota sintetica ANCI

 

 

Legge di bilancio 2022, Rigenerazione urbana per i comuni con meno di 15.000 abitanti

I commi 534-542 della legge di bilancio 2022 assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022, con la finalità di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Nello specifico, gli enti che possono beneficiare dei contributi in questione sono:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto di assegnazione delle risorse previste, per finalità analoghe a quelle in esame, dai commi 42-43 dell’art. 1 della legge 160/2019 (si ricorda che in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi).

Entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 gli enti dovranno presentare le richieste di contributo al Ministero dell’Interno contenenti:
a) la tipologia dell’opera che può essere relativa a:

  1. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
  3. mobilità sostenibile;

b) il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanzia¬ mento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale è chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.

Nel termine del 30 giugno 2022, il Ministero dell’Interno, con apposito decreto, provvederà alla determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto (pena la revoca del contributo):
a) per le opere di costo inferiore a 2,5 milioni di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;
b) per le opere di costo superiore a 2,5 milioni di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi.

Il contributo verrà erogato nella misura del:
a) del 20% previa verifica dell’affidamento dei lavori;
b) del 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) così come risultanti dal sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
c) del 10% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION