ITACA: Le istruzioni per la redazione del programma dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

L’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) ha pubblicato un documento contenente le istruzioni per la redazione del programma di lavori, servizi e forniture di beni e servizi di cui all’art. 37 del d.lgs. 36/2023, con particolare riguardo alle modalità di compilazione degli schemi-tipo per la programmazione.

In particolare, con riferimento all’art. 37, l’allegato I.5 al Codice, che descrive gli elementi della programmazione, si compone di 10 articoli, nonché di schemi tipo (schede) per la programmazione dei lavori pubblici, di cui uno riferito all’elenco annuale, e per la programmazione degli acquisti di forniture e servizi; inoltre detta le necessarie indicazioni per la redazione e la pubblicazione delle schede, nonché dei loro eventuali aggiornamenti in corso d’anno.

Il documento ricollega, in maniera organica, le disposizioni normative e le ulteriori disposizioni operative dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite FAQ disponibili sul portale del Servizio Contratti Pubblici (SCP), integrandole con ogni ulteriore richiamo normativo e con le stesse istruzioni operative per la redazione dei programmi.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

FPV, vietata la reimputazione ad un solo esercizio in assenza di cronoprogramma

Come noto, il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenze di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale che intercorre tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego delle risorse. Il fondo evidenzia, quindi, con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate.

La magistratura contabile, nell’ambito dell’esame dei documenti contabili degli enti, ha affrontato più volte la questione sul corretto utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, e in particolare le ragioni dell’imputazione delle spese coperte da FPV ad un solo esercizio, invece che su più annualità. L’articolo 183, comma 3, del T.U.E.L. stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge, l’entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Il ciclo tecnico di ciascun intervento per la spesa di investimenti, dalla programmazione al collaudo dell’opera, e parallelamente il ciclo finanziario, esige la predisposizione di un adeguato cronoprogramma, anche al fine di individuare le criticità e i tempi di attraversamento delle varie fasi del ciclo, a partire da quella di progettazione la cui qualità rappresenta il presupposto per garantire l’esecuzione dell’opera senza rallentamenti e, soprattutto, senza aumento di costi diretti e indiretti.

Sul punto, la Corte dei conti ha richiamato gli enti locali a programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi e a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego. Il cronoprogramma assume un ruolo strategico che implica l’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase. Pur con i complessi tecnicismi che caratterizzano il fondo pluriennale vincolato, le regole contabili contengono strumenti in grado di accompagnare l’intero ciclo dell’investimento (progettazione, procedura di affidamento, contrattualizzazione, esecuzione, collaudo), monitorando il rispetto del cronoprogramma e fornendo indicazioni utili in chiave di controllo strategico e sulla performance nonché per l’attivazione di misure correttive.

L’imputazione delle spese di investimento in un unico esercizio vanifica, nella sostanza, lo strumento contabile del FPV, funzionale a dare contezza tanto all’Esecutivo quanto al Consiglio nonché agli stessi cittadini dei tempi di realizzazione dell’opera attesa. Infatti, la rappresentazione delle risorse di investimento in un unico anno non risponde alla ratio dell’istituto armonizzato, limitandosi a riproporre la classica modalità contabile di
riconduzione in bilancio degli stanziamenti con (eventuale) riporto, a seconda dei casi, a residuo proprio o a residuo di stanziamento, delle risorse, rispettivamente, non pagate o non ancora impegnate nonché dei pagamenti effettuati.

Pertanto, in considerazione dell’alta improbabilità della realizzazione dell’opera pubblica in un unico esercizio, è necessario che l’Ente riveda l’organizzazione, soprattutto le modalità di comunicazione tra uffici tecnici e ragioneria, impostando la programmazione in coerenza con cronoprogrammi dettagliati in funzione dei quali costruire le previsioni di bilancio e implementando gli strumenti di controllo interno. Ai fini di una completa rappresentazione del FPV, l’Ente è chiamato ad esplicitare le fonti in entrata destinate a finanziare (nella specie) le spese di investimento indicate nel cronoprogramma, e cioè se si tratti a) di prestiti; b) di contributi a rendicontazione assegnati da un ente sovraordinato; c) di utilizzo di nuove entrate; d) di utilizzo di avanzo libero (Corte conti, Sez. contr. Veneto n. 18/2019).

Oltre a dare dimostrazione delle fonti di finanziamento delle opere programmate nel prospetto del FPV, attraverso una corretta esposizione del Fondo, occorre monitorare anche gli andamenti più strettamente gestionali correlati alla realizzazione delle opere oltreché, sotto i profili giuridico/contabili, le scadenze delle diverse obbligazioni esigibili nel triennio. Diversamente, in violazione dei principi applicati dell’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, verrebbero surrettiziamente rese indisponibili risorse non ancora impegnate o impegnabili, potenzialmente destinabili a finalità alternative, con elusione dei principi di trasparenza e attendibilità e con possibile pregiudizio della piena conoscibilità da parte del Consiglio delle dinamiche finanziarie e gestionali delle spese di investimento. L’efficacia della contabilità armonizzata presuppone, oltre una corretta rappresentazione dei residui, attivi e passivi, anche un puntuale e veritiera stima del FPV, che incide sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nota Anci sugli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili sotto tutela paesaggistica

L’ANCI, al fine di fornire ai Comuni adeguato supporto informativo circa gli ultimi orientamenti interpretativi in materia urbanistica ed edilizia, ha pubblicato una nota con le precisazioni applicative del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su interventi di ristrutturazione edilizia per immobili inseriti in aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica, di cui all’articolo 3, lettera d) Dpr 380/2001 e smi – in ambiti sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Proroga termini per il Sistema di qualificazione per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel corso dell’adunanza del 4 marzo 2020, ha fornito alle SOA autorizzate alcune indicazioni utili a superare le difficoltà organizzative per gli operatori economici, derivanti dall’introduzione delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, che hanno ridotto l’operatività di Amministrazioni e Enti pubblici incluse nelle aree territoriali individuate dal D.p.c.m. del 25 febbraio 2020, maggiormente interessate dall’emergenza sanitaria. L’Autorità ritiene che la richiesta formulata da GENERALSOA sia meritevole di accoglimento e, pertanto, che sia necessario fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione interessati, aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, ammettendo che, per tali contratti, la sospensione dell’istruttoria possa estendersi fino ad un massimo di 150 gg (centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall’art. 76, comma 3, del d.p.r. 207/2010. Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, purché aventi sedi legali e operative nelle regioni individuate dal citato d.p.c.m., o che, ai fini della qualificazione, abbiano esibito dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche situate nelle medesime regioni. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, competerà alle SOA valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari. Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.(comunicato del 4 marzo 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION