Corte dei conti: Non è possibile per il Comune effettuare, con oneri a proprio carico, la manutenzione della Caserma dei Carabinieri

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 171/2024, in riscontro ad una richiesta di quesito volta ad appurare se il Comune possa erogare un contributo per interventi manutentivi, in via esclusiva o quale forma di compartecipazione, “al fine di consentire la permanenza del Comando “, ha espresso parere negativo per un duplice ordine di ragioni:

  • gli interventi di compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme ed altri edifici utilizzati per garantire la sicurezza dei cittadini sono ammessi di norma nell’ambito di accordi di programma, preferibilmente con altri Comuni limitrofi in quanto le norme che li prevedono rispondono ad ipotesi tipizzate che ne rivelano il connotato di eccezionalità e che ne esclude interpretazioni analogiche o estensive;
  • la decisione comunale di provvedere, con oneri a proprio carico o in compartecipazione, ad interventi manutentivi non può e non deve essere  condizionata dalla dipendenza da tale decisione della permanenza o meno della stazione dei Carabinieri nel territorio.

Secondo la Sezione, la motivazione addotta dal Comune, infatti, dissociando esplicitamente l’intervento di manutenzione che si vorrebbe fare a carico del bilancio comunale rispetto a pur astratte finalità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, fa sì che, se anche vi fosse una norma di legge che per tali scopi consentisse di finanziare l’intervento oggetto del quesito, una iniziativa così avulsa dalle predette finalità resterebbe comunque priva di causa e non supererebbe un ipotetico vaglio di legittimità.

La permanenza della stazione dei Carabinieri non è di per se parametro sufficiente sul quale misurare il soddisfacimento anche parziale delle finalità di ordine pubblico e sicurezza, sotto altra prospettiva, è ben difficile pensare che le istituzioni preposte a tali funzioni possano subordinare o rivedere le loro valutazioni strategiche – tra le quali la necessità o meno di presidiare un territorio- in base alla sussistenza di un intervento economico posto a carico della comunità locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, uso improprio e distorto della procedura d’urgenza e irregolarità nei lavori di manutenzione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza di competenza, effettuata ai sensi dell’art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016, l’ANAC ha rilevato diverse  irregolarità nelle attività di affidamento dei lavori da parte di un Comune,  in palese violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, economicità e rotazione degli affidamenti previsti dal codice appalti. In particolare, è emersa, nel triennio di riferimento, una evidente mancata programmazione della attività di manutenzione, in violazione dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016; il Comune infatti ha estremamente parcellizzato gli appalti di lavori di manutenzione affidando direttamente a singoli soggetti ovvero tramite affidamenti di somme urgenze ovvero tramite procedure negoziate, anche per importi inferiori ad euro 40.000; si evidenzia sul punto che la percentuale di affidamenti diretti di lavori è assai significativa sia in termini numerici che in termini di spesa complessiva considerato che: nel 2018 sono stati effettuati n. 48 affidamenti diretti, di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, per un totale di euro 446.621,80; ciò a fronte di sole n. 11 procedure negoziate per euro 266.606,52 e n. 3 procedure aperte per euro 1.544.266,79. Nel 2019 sono stati effettuati n. 63 affidamenti diretti per un totale di euro 512.674,63; ciò a fronte di sole n. 9 procedure negoziate per euro 337.096,00 e nessuna procedura aperta. Nel 2020 sono stati effettuati n. 47 affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, per euro 446.357,01 e di importo superiore alla soglia dei 40.000 e inferiore alla soglia dei 150.000 per euro 336.351,22 per un totale di euro 782.708,23. Ciò a fronte di una sola procedura negoziata per euro 318.841,49 e di nessuna procedura aperta. Con adeguata programmazione, invece – rileva Anac – il Comune avrebbe potuto porre in essere procedure pubbliche (negoziate o aperte) anche pluriennali garantendo la funzionalità degli impianti comunali. Invece la mancata costante attività di manutenzione da parte del Comune ha comportato, anche in assenza di eventi imprevisti, crolli di muri di contenimento, cedimenti della pavimentazione stradale, dissesti, distacchi di costoni, rottura di tombini, infiltrazioni nelle scuole, con evidenti disagi per la popolazione. Inoltre, è stato rilevato un utilizzo “improprio e distorto” della procedura della somma urgenza: il comune infatti vi ha fatto ricorso per lavori riconducibili all’incuria e al degrado (infiltrazioni, distacchi di intonaco, risanamento di aule, dissesti dei muri) e non, come stabilisce la legge, a pericoli causati da eventi imprevedibili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION