Agenzia delle entrate: IVA agevolata al 10% per la realizzazione dell’archivio comunale

Alle prestazioni di servizio derivanti dal contratto di appalto da stipularsi per realizzazione del nuovo impianto di archiviazione del Comune si può applicarsi l’IVA nella misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies) e 127-septies),della Tabella A, parte terza, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 402 del 2 agosto 2022, evidenziando che il nuovo fabbricato possa essere ricondotto tra le “delegazioni comunali” che, a loro volta, sono espressamente ricomprese nell’elencazione delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia.

Il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10 percento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione, primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria, con diversi documenti di prassi è stato precisato che sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti. L’articolo 16 del Testo Unico Edilizia contiene l’elencazione degli interventi relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, riproduttiva delle opere di cui alla menzionata legge n. 847 del 1964 e, più precisamente, al comma 8 sono indicati gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi, tra gli altri, ai seguenti interventi: “asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. (…)”.

Il successivo numero 127-septies) della medesima Tabella A, parte terza, prevede l’applicazione della stessa aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-qunquies”. Pertanto, ai fini IVA, possono beneficiare dell’aliquota nella misura ridotta del10 per cento le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere. Con riferimento alle “delegazioni comunali” espressamente ricomprese nell’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente riportate nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia, con la risoluzione n. 394/E del 2007, è stato chiarito che “sostanzialmente” la stessa deve essere considerata struttura amministrativa decentrata o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti nel territorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus. Ok all’esenzione per i termoscanner

Via libera all’Iva agevolata, prevista dall’articolo 124 del DL Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato Iva introdotto dal Dl n. 34/2020 (Dl Rilancio).

Iva agevolata, disco verde ai termoscanner
Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti
La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IVA al 10% per la demolizione della caserma da ricostruire

Si applica l’IVA al 10 per cento ai lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione di nuovi edifici adibiti ad alloggi per militari, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali. È quanto previsto dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 446 del 6 ottobre 2020 fornita ad una Amministrazione provinciale, che ha chiesto di conoscere l’aliquota IVA applicabile ai lavori di demolizione di strutture esistenti propedeutici alla realizzazione dei nuovi edifici destinati a caserme, nell’ambito di un accordo di programma sottoscritto con il Governo. La Provincia ritiene che i lavori di demolizione, in quanto necessari e propedeutici alla realizzazione delle nuove palazzine adibite a caserme, scontino la medesima aliquota IVA prevista per la costruzione delle stesse.
L’Agenzia evidenzia che il numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al DPR del 26/10/1972 n. 633 prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento “alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. Pertanto, ai sensi della predetta disposizione, risultano agevolati in termini di aliquota IVA del 10 per cento gli interventi di cui alle lettere c), d) e e) della medesima legge n. 457 del 1978, che consistono rispettivamente negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
L’Agenzia, con l’occasione, fa notare che, come affermato nella circolare n. 11/2007, il citato articolo 31 è stato sostituito dall’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Pertanto, attualmente, la lettera d) prevede, tra l’altro, che “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico, L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
Sebbene la tabella A, parte terza, n. 127-quaterdecies, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, faccia espresso riferimento all’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 e non all’articolo 3 del d.P.R. n.380 del 2001, atteso il carattere interpretativo dello stesso articolo, l’aliquota agevolata del 10 per cento è applicabile  anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione. L’agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia immobile qualificabile come edificio, a prescindere dalla destinazione d’uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, eccetera), ossia dalla tipologia di immobile.
Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione, si ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION