Trattamento fiscale della cessione al Comune delle aree a titolo di ”compensazione aggiuntiva”

Se la cessione delle aree a titolo di ”compensazione aggiuntiva” – cedute al Comune per compensare la  collettività (cittadinanza) dei benefici privati derivanti dalla concessione del diritto a edificare da parte del Comune, diritto edificatorio costituito dall’approvazione del Piano particolareggiato – non avviene a titolo gratuito ma a prezzo convenzionale ed è posta in essere da un soggetto passivo IVA, sarà rilevante ai fini del tributo. Devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA, invece, le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal soggetto attuatore e cedute al comune a scomputo dei contributi dovuti per il rilascio della concessione ad edificare.

È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate nella risposta 326/2023  ad un parere avente ad oggetto esclusivamente la corretta tassazione, ai fini della imposizione indiretta, della cessione delle aree destinate all’Edilizia Residenziale Pubblica da parte della Società proprietaria al Comune istante, a titolo di ”compensazione urbanistica aggiuntiva”, in base alla convenzione con cui sono stati regolati i contenuti, le modalità attuative e la disciplina del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (P.U.A.) di un’area di trasformazione residenziale che insiste su un terreno posto nel territorio comunale.

Per quanto concerne il requisito soggettivo di cui all’articolo 4 (”Esercizio di imprese”) del d.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia osserva che la cessione delle aree è posta in essere dalla società nell’esercizio della propria attività d’impresa. Riguardo il requisito oggettivo, la cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell’impresa titolare della concessione ad edificare, a scomputo della quota di urbanizzazione, costituisce un’operazione non rilevante agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro della predetta quota effettuato, alternativamente, dalla medesima impresa (risoluzione n. 207/E del 16 novembre 2000).
Con la risoluzione n. 50/E del 22 aprile 2005, è stato precisato che la convenzione di lottizzazione, secondo le previsioni dell’articolo 28 della legge n.1150 del 1942 è l’atto con il quale il lottizzante si impegna a realizzare le opera di urbanizzazione, a sopportare gli eventuali oneri finanziari ed a cedere le aree e le opere al comune offrendo congrue garanzie. Pertanto, debbono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal soggetto attuatore e cedute al comune a scomputo dei contributi dovuti per il rilascio della concessione ad edificare, ai sensi della legge n. 10 del 1977. Ovviamente, deve trattarsi delle opere di urbanizzazione tassativamente elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Laddove la cessione delle aree in esame a titolo di ”compensazione aggiuntiva” non avviene a titolo gratuito ma a prezzo convenzionale, né a scomputo degli oneri di oneri di urbanizzazione, ai sensi del citato articolo 51 della legge n. 342 del 2000, in quanto posta in essere da un soggetto passivo Iva, risulterà rilevante ai fini del tributo.
La redazione PERK SOLUTION

 

 

Pnrr: Mite su avviso “Economia circolare”, Iva rimborsabile se sostenuta e non recuperabile

Con apposito comunicato il Ministero della Transizione Ecologica, a seguito di interlocuzioni con il ministero dell’Economia e delle Finanze e per andare incontro alle ripetute segnalazioni pervenute dagli enti pubblici per i quali le spese relative all’Iva non sono recuperabili, il Mite chiarisce che, per quanto riguarda gli avvisi relativi alla misura “M2C1.1 – Investimento 1.1” (“Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti”), l’Iva è rimborsabile, se realmente sostenuta e non recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Pertanto, al fine di consentire le opportune verifiche, qualora un Soggetto Proponente non sia nella condizione di poter recuperare l’IVA e intenda farne concorrere l’importo alla determinazione del contributo massimo erogabile dovrà presentare specifica dichiarazione sostitutiva (“DSAN4_IVA”), attestante la propria posizione rispetto alla detraibilità dell’IVA.
In tale dichiarazione dovrà essere dettagliato, rispetto alle singole voci di spesa ammissibile e in coerenza con quanto riportato nel Cronoprogramma di spesa e nel Quadro Economico, il valore dell’IVA non altrimenti recuperabile, secondo quanto indicato nel format allegato. La dichiarazione dovrà essere parte integrante dell’Allegato contenente il Quadro Economico della Proposta, da caricare nell’apposita sezione prevista in Piattaforma. In tutti i casi, sarà cura della Commissione di valutazione esaminare le dichiarazioni e tenerne debita considerazione nel computo del contributo massimo da erogare per ciascuna Proposta.

Ulteriori dettagli su:
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-l-economia-circolare

Agenzia delle entrate: Le principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo

Con la circolare n. 3 del 4 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’IVA, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e al bollo, contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). Il documento di prassi analizza le disposizioni normative in vigore dal 1° gennaio 2022, suddivise in tre aree tematiche: Novità normative in materia di imposte indirette; Disposizioni di rilevanza comune ai fini delle imposte dirette e indirette e proroghe di disposizioni concernenti le imposte indirette.

Con riferimento alle proroghe di disposizioni concernenti le imposte indirette, al fine di semplificare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, il comma 24 della legge di Bilancio 2022, interviene sull’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8212, estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021. Trattasi dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno, con le modalità indicate dal predetto articolo 62, e la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

In teme di agevolazione “prima casa under 36”, il comma 151 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, ha prorogato il termine ultimo previsto dal decreto Sostegni-bis (articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”, estendendolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. La normativa in esame non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, che è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui, né il regime di esenzione da applicare.

Inoltre, il comma 506 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano, ha prorogato la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. La riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento si applica alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, così come definiti dall’articolo 26, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Non beneficiano dell’agevolazione in commento, in quanto destinate a usi non espressamente richiamati dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021, le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Trattamento fiscale applicabile alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 767/2021 all’interpello in merito alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ha evidenziato che la Società costituita per la gestione della manutenzione straordinaria, le nuove realizzazioni e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica – anche con l’utilizzo di finanziamenti regionali/statali/comunali che riceve direttamente – ha, normalmente, diritto alla detrazione sugli acquisti ed in particolare, nel caso di specie, dell’IVA addebitata in rivalsa dalle ditte appaltatrici per l’esercizio delle attività delegate, a condizione che tali servizi siano destinati all’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate. Al riguardo, infatti, l’articolo 168 della Direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.

Con riferimento al mandato senza rappresentanza, in virtù del quale i Comuni, proprietari degli immobili, singolarmente o in forma associata, danno mandato alla società di effettuare in nome proprio, ma per conto degli enti territoriali finanziatori degli interventi, l’attività di manutenzione straordinaria, le nuove realizzazioni e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ne discende che ai fini IVA trovi applicazione l’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA, secondo cui le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Da questo tipo di mandato discendono due distinti rapporti giuridici, entrambi rilevanti agli effetti dell’IVA ed entrambi soggetti ad autonoma fatturazione, l’uno avente ad oggetto “la prestazione di servizio tra mandatario e terzo” e l’altro avente ad oggetto la “prestazione di servizio tra mandante e mandatario”.

Nel caso di specie, quindi, la Società, in qualità di mandataria senza rappresentanza, deve emettere fattura nei confronti dei Comuni per i servizi da essa acquistati in esecuzione della Convenzione. Tale ribaltamento dovrà avvenire mediante l’emissione di una fattura in regime di scissione dei pagamenti (c.d split payment) di cui all’articolo 17-ter del Decreto IVA (cfr. circolare n. 15/E del 13 aprile 2015) che comporta l’addebito dell’IVA al Comune, il quale provvederà a versarla direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Essendo la società oggetto passivo IVA destinataria della disciplina della scissione dei pagamenti, i fornitori pertanto sono tenuti a fatturare in regime di split payment i beni e/o servizi acquistati dall’Istante, a esclusione degli acquisti per i quali la Società è debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Tra split payment e reverse charge infatti vige il principio di alternatività in base al quale nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo dell’inversione contabile, c.d. reverse charge, non si applica la scissione dei pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In Cdm la riforma dello sport e il recepimento delle norme europee sull’IVA

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 febbraio scorso approvato, in esame definitivo, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Il decreto legislativo relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo è stato approvato anche su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.
In particolare, il decreto relativo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”: per la prima volta, si introducono tutele lavoristiche e previdenziali sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico. Inoltre, il testo prevede l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico. Il decreto stabilisce che le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
Con un successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri sarà disposto, infine, il differimento dell’applicazione degli ulteriori decreti, relativi ad agenti sportivi, norme di sicurezza per gli impianti sportivi, semplificazione burocratica, contrasto alla violenza di genere e sicurezza degli sport invernali.
Nella medesima seduta è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
La normativa europea in materia fa parte del cosiddetto pacchetto “e-commerce”, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro. Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.
Al fine di assicurare la riscossione effettiva dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

IVA dovuta sul corrispettivo per la sosta al parcheggio pubblico gestito da una cooperativa

Il corrispettivo pagato dall’utenza alla società cooperativa a r.l. di gestione del servizio pubblico di parcheggio non rientra nel perimetro di esenzione soggettiva prevista per il Comune concedente, ma deve ritenersi soggetta ad IVA. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22046 del 13 ottobre 2020. Nel caso di specie, la società cooperativa per la gestione di parcheggi in concessione comunale, opera non già come longa manus dell’amministrazione comunale, ma in forza di un rapporto contrattuale, sia esso qualificabile come concessione ovvero come contratto di servizio, in virtù del quale, da un lato, essa versa al Comune un corrispettivo per la dazione delle aree da destinare a pubblico parcheggio e, dall’altro, incassa dagli utenti un corrispettivo per la fruizione del servizio di parcheggio. L’uno è stato ritenuto, nel più risalente orientamento della Corte di giustizia, non soggetto a IVA per la natura pubblica della prestazione fornita dal soggetto cedente quale ente territoriale, l’altro non può, senz’altro, essere sottratto all’IVA. Con l’acquisto della personalità giuridica, la cooperativa contribuente ha assunto la qualità di soggetto passivo IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, sicchè le operazioni da essa compiute hanno natura imponibile a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione o contratto dall’ente territoriale e si riferiscano al servizio di parcheggio a pagamento che può rientrare nei compiti dell’ente medesimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Split payment, recupero versamento IVA duplicato

È possibile recuperare in compensazione l’IVA versata in eccesso all’Erario, scomputando l’importo dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, l’ente dovrà effettuare in regime di split payment. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 378 del 18 settembre 2020 ad un ente pubblico tenuto all’applicazione, nei propri acquisti, del meccanismo dello split payment di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), che ha chiesto chiarimenti in merito a come recuperare un versamento IVA duplicato, eseguito ad un giorno di distanza con due modelli F24.
L’Agenzia rileva che, nel caso di specie, la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l’emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA da parte del fornitore; trattasi, infatti di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all’articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all’articolo 1241 e segg. del c.c. In altre parole si può recuperare la somma versata dal momento che il pagamento non era dovuto. Sarà cura dell’istante evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo.

 

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Manutenzione discarica, IVA ridotta solo se c’è un progetto di bonifica

Gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza permanente di una discarica, nonché le ulteriori attività necessarie per la gestione/smaltimento del percolato durante le opere di capping, eseguiti da una società a partecipazione pubblica, possono fruire di una aliquota ridotta del 10 per cento solo se gli interventi rientrano in un più ampio progetto di bonifica debitamente approvato dalla competente autorità (da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06), finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Diversamente, in mancanza del progetto di bonifica, questi interventi devono essere assoggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 186 all’istanza di interpello presentata da una Società pubblica, costituita per provvedere alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti domestici e di quelli assimilabili. Nel caso di specie, la società istante riteneva di poter inquadrare gli interventi di manutenzione tra le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 1, lettera c), della legge n.847 del 1964, tenuto conto dell’accezione prevista dall’articolo 266 del D. Lgs. 152/2006 e quindi di poter applicare l’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi stessi, così riepilogati:

1) rimodellamento morfologico e miglioramento prestazionale del capping per ridurre a una condizione sostenibile la gestione del percolato;

2) adeguamento del sistema di captazione del biogas;

3) adeguamento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche;

4) a tutte le “altre opere di urbanizzazione primaria e straordinaria necessarie alla messa in sicurezza del sito a condizione che risultino inserite all’interno del progetto di bonifica regolarmente approvato”.
Tesi avvalorata anche dal presupposto che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sarebbe un incentivo allo svolgimento delle prestazioni stesse a beneficio della salute pubblica. Inoltre, la società ha esibito il decreto, con il quale la Regione stanzia i fondi per la messa in sicurezza della discarica, con allegato il progetto della Società per la manutenzione straordinaria, preventivamente approvato dai Comuni interessati, peraltro suoi soci.
Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate che osserva che l’aliquota IVA del 10 per cento sia applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di urbanizzazione e non, di regola, anche ai relativi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (cfr. risoluzione 26 maggio 1998, n. 46/E; 26 luglio 1985, n. 397666; 1° giugno 1983, n. 354743). Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, occorre anche che i diversi interventi (i.e. opere, costruzioni e impianti) siano inseriti “all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità”, da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06 (cfr. risoluzione n. 247 del 2007 citata); condizioni che non sembrano trovare riscontro nel caso in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION