Corte dei conti, esclusione dei residui attivi dalla base di calcolo del FCDE

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 37/2022/PRSE, all’esito dell’esame dei rendiconti 2016, 2017, 2018 e 2019 di un Comune, accerta una serie di criticità, fra cui, in particolare, che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione degli esercizi esaminati non risulta congruo in relazione alla mole di residui attivi iscritti. Infatti nei primi esercizi considerati è stato applicato il metodo semplificato, mentre nel 2019 (primo anno di utilizzo del metodo ordinario) dalla base di calcolo del fondo è stata eliminata una consistente quota di residui attivi in violazione del principio contabile che disciplina l’accertamento per cassa delle entrate. L’accertamento per cassa si caratterizza, infatti, per la coincidenza, di norma, del momento dell’accertamento con quello della riscossione. Tale concomitanza temporale giustifica l’esclusione di queste entrate dalla base di calcolo del FCDE, che ha, infatti, la funzione di neutralizzare l’effetto espansivo che può derivare dall’iscrizione dell’accertamento del credito, pur in assenza di certezze in merito alla sua effettiva riscossione. Nel caso di specie, l’ente, nell’individuare le entrate accertate per cassa, non ha rispettato il principio contabile; sono state, infatti, classificate per cassa entrate il cui accertamento non è stato effettuato in concomitanza con la relativa riscossione ed ha, pertanto, determinato la nascita di consistenti residui che, pur non essendo stati considerati dal comune per il calcolo del FCDE, stentano ad essere incassati. È evidente per la Sezione che, essendo in corso le procedure di riscossione coattiva, il cui esito è, come è noto, aleatorio, tali entrate avrebbero dovuto essere adeguatamente sterilizzate con congrui accantonamenti a FCDE per tenere conto della loro effettiva esigibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Debiti fuori bilancio, costituisce grave irregolarità contabile la mancata indicazione dei mezzi finanziari

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 86/2021, in esito alle verifiche effettuate sui documenti concernenti lo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sulle risultanze finanziarie al 31 dicembre 2020 di un Comune, ha accertato la grave irregolarità contabile rinveniente nelle deliberazioni del consiglio relative a lavori di somma urgenza consistente nella mancata appostazione dei mezzi finanziari a copertura delle nuove spese e nella mancata indicazione dei relativi capitoli di spesa.
Tali gravi irregolarità – in ogni caso – non hanno inciso sull’attendibilità delle risultanze contabili dell’esercizio 2020 poiché l’ente ha poi dimostrato che tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati effettivamente imputati alla competenza di capitoli di spesa dello stesso esercizio.
La Sezione ha richiamato l’Organo di revisione ad espletare rigorosamente, in sede di pareri di regolarità contabile sui provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le verifiche riguardanti il pieno e puntuale rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 191-194 TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION