Canone unico: possibile prevedere esenzioni nel rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 216/2024, in riscontro all’istanza di parere formulata da un Comune ritiene che l’autonomia regolamentare dei comuni possa prevedere esenzioni al canone unico patrimoniale, come stabilito dal comma 821 lettera f della legge 160 del 2019, sempre nel rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito per assicurare in sede di prima applicazione e nel tempo gli equilibri di bilancio.

La Sezione ricorda che la norma di legge, nel delimitare l’esercizio dell’autonomia regolamentare degli enti locali in materia (commi 817, 821 e 834 L. n. 160/2019), prevede un vincolo finanziario complessivo, funzionale, da un lato, ad evitare che la nuova disciplina possa impattare negativamente sugli equilibri di bilancio, e, dall’altro, a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni (SRC Puglia n. 93/2023/PAR; SRC Liguria n. 162/2024/PAR). A questo proposito la relazione tecnica di accompagnamento alla norma in questione, lungi dal ritenere il gettito vincolato, sia in aumento, sia in ribasso, da un anno all’altro, sottolinea che “sotto il profilo degli effetti finanziari, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Tale disposizione assicura l’assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati”. L’intento del legislatore è, cioè, quello di introdurre una semplificazione del sistema tributario, garantendo, da un lato, agli enti maggiore autonomia nella regolamentazione tariffaria e, dall’altro, assicurando a legislazione vigente un gettito potenziale che si pone nello spettro delle tariffe standard (al netto delle esenzioni di legge e regolamento), scongiurando nuovi oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio degli enti beneficiari.

In questa prospettiva, dunque, il vincolo della parità di gettito va inteso nel senso di una applicazione regolamentare del nuovo sistema del canone unico patrimoniale tale da assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente (che prevedeva distinti tributi ora accorpati) per non compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all’atto di istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti.

Sarà compito delle amministrazioni valutare, nell’ambito della propria discrezionalità e secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari adeguate ad assicurare il rispetto di questo fondamentale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, invarianza finanziaria riguardo al riconoscimento di debiti fuori bilancio o alla variazione di bilancio

La Corte dei conti, Sez. Molise, deliberazione n. 113/2021, in merito al quesito – teso a conoscere se lo stanziamento delle somme necessarie a far fronte alla richiesta di rimborso di spese legali da parte di tre ex consiglieri comunali possa effettuarsi mediante riconoscimento di debiti fuori bilancio o, in subordine, mediante variazione di bilancio; se per far fronte a simili variazioni si debba comunque restare nel campo delle spese della Missione 1 recante “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – ritiene che la richiesta di parere deve ritenersi oggettivamente ammissibile nei soli limiti relativi all’astratta delimitazione della nozione di invarianza finanziaria di cui all’art.86, c. 5, secondo periodo, TUEL, introdotto dall’art.7-bis, c. 1, D.L. n.78/2015 – L. n.125/2015 (applicabile a condizione che l’assoluzione sia intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore, il 15 agosto 2015: cfr. Cdc, Sez. III Appello, 2 novembre 2020, n.181), impregiudicato l’esame dei profili riguardanti la perimetrazione dei contenuti della “sentenza di assoluzione” giuridicamente rilevanti e l’assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato e presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti.
Sul punto, per quanto rileva, si ricorda che la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 17/QMIG, del 26 ottobre 2021, ha enunciato il seguente, condiviso principio di diritto: “Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alte-rare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente”.
Quanto alla necessità di ricorrere all’istituto contabile del “riconoscimento di debiti fuori bilancio” o, in alternativa, della “variazione di bilancio” – stante il criterio della competenza finanziaria potenziata (secondo cui non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio, la relativa obbligazione giuridica) – l’obbligazione in esame si attualizza solo con la richiesta di rimborso avanzata dall’amministratore e trova la sua fonte nella legge (mentre la presupposta sentenza favorevole, rispetto all’ente locale, è res inter alios acta). Anteriormente il vincolo contabile cui è subordinato l’obbligo di registrazione dell’impegno ex art. 183 TUEL non può sorgere, né può predicarsi una violazione delle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese di cui all’art.191 TUEL (a fondamento della procedura di riconoscimento della legittimità dei d.f.b. di cui al successivo art.194 TUEL).

Principio di invarianza finanziaria per il rimborso delle spese legali agli amministratori locali

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 17/SEZAUT/2021/QMIG), nel pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 154/2021/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese per assicurare i propri amministratori e per rimborsare, nei casi previsti dalla legge, le loro spese legali, di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.
La Sezione regionale di controllo per il Veneto, a seguito di richiesta di parere formulata dal Comune, ha rimesso all’esame della Sezione delle autonomie il seguente quesito: «se il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 vada valutato in relazione alle spese di funzionamento da rapportare al rendiconto relativo al precedente esercizio, oppure in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’Ente».
Il Comune aveva chiesto alla Sezione veneta un parere in merito alla condivisibilità dell’indirizzo, espresso da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3887 del 2020, secondo cui il rimborso delle spese legali è un diritto soggettivo e spetta, pertanto, all’amministratore a prescindere dall’invarianza finanziaria o se, piuttosto, si ritenga che tale spesa sia non obbligatoria e, dunque, non rimborsabile qualora incida sull’invarianza finanziaria. In questo secondo caso aveva chiesto un chiarimento «su come debbano determinarsi le eventuali “compensazioni interne” ovvero se nell’ambito dello stesso aggregato finanziario delle spese di funzionamento dell’ente o con riferimento all’intero bilancio finanziario». La Sezione remittente, rilevando l’esistenza di due orientamenti differenti in ordine alla individuazione del parametro da considerare ai fini della verifica del rispetto del vincolo, ha chiesto alla Sezione delle autonomie di pronunciarsi in merito ai due orientamenti rilevati. Secondo un orientamento, infatti, l’invarianza finanziaria andrebbe verificata con riferimento all’ammontare delle spese di funzionamento sostenute nel precedente esercizio, mentre secondo l’altro orientamento l’invarianza sarebbe soddisfatta ogni qualvolta la nuova spesa trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie, così da non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION