Ministero dell’Ambiente, PNRR: Pubblicata la nuova versione delle Linee Guida per i soggetti attuatori

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato una nuova versione delle Linee Guida per i soggetti attuatori – Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il documento, in linea con quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 771 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, si pone l’obiettivo di fornire ai soggetti attuatori uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione degli interventi. In particolare, le Linee Guida illustrano le procedure che i Soggetti Attuatori sono chiamati a porre in essere al fine di adempiere agli obblighi in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione, riportati nelle convenzioni/accordi o atti d’obbligo sottoscritti per l’attuazione delle progettualità di cui sono titolari.

La manualistica è integrata da specifici addendum relativi alle procedure di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo che intendono fornire puntuali chiarimenti in merito ad aspetti peculiari di determinati investimenti. Sono previste, inoltre, appendici di supporto che forniscono definizioni standard, riferimenti normativi, allegati e format da utilizzare nell’adozione e attuazione degli strumenti previsti per la realizzazione degli interventi. Il documento include anche specifici BOX di focus o di sintesi per evidenziare determinati elementi di attenzione da considerare nello svolgimento delle attività a carico dei soggetti attuatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: indagine sulla razionalizzazione della spesa e sull’attuazione degli interventi del PNRR

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 108/2022/VSGO del 22 luglio 2022, ha approvato una relazione-referto che compendia gli esiti dell’indagine realizzata dalla Sezione a titolo sperimentale sul controllo sulla qualità della spesa di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. n. 174/2012 ,effettuata secondo le indicazioni fornite dalla citata delibera Sezione Autonomie n. 14/2021.

La relazione illustra i risultati della prima indagine esplorativa sul campo tesa a verificare le azioni a tutela della qualità della spesa nelle Amministrazioni comunali sviluppata nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna. In particolare, essa mira a fornire gli esiti dell’analisi finalizzata al monitoraggio e razionalizzazione della spesa corrente, con particolare riguardo alle spese della funzione fondamentale di Amministrazione generale, realizzate dalle Amministrazioni comunali e volte a salvaguardarne il profilo di qualità della spesa, ai sensi di quanto previsto dall’art.6, comma 3, del dl 174/2012. Parallelamente, l’analisi ha acquisito alcuni ulteriori e primi elementi informativi, in particolare di carattere amministrativo, finanziario e contabile, indirizzati ad analizzare la qualità della spesa nei primi step procedurali verso la realizzazione del PNRR, al fine di fornire eventuali indicazioni, suggerimenti e raccomandazioni.

Dall’indagine condotta emerge che l’individuazione dei punti di debolezza attiene maggiormente all’aspetto della salute finanziaria che al profilo della qualità della spesa: l’accentuata attenzione delle Amministrazioni sugli aspetti di salute finanziaria, più che di qualità della spesa, conferma quindi che equilibrio del bilancio (art. 97 primo comma,
Cost.) e sana gestione finanziaria (art. 97, secondo comma, Cost.) non sono tra loro necessariamente sovrapponibili e richiedono un’analisi specifica svolta sulla base delle
coordinate fornite. In particolare, il potenziamento degli strumenti di analisi quantitativa, tipici del controllo di gestione, per il monitoraggio della qualità della spesa si rivela essenziale strumento di governo degli interventi gestori: in altri termini, la qualità della spesa diviene un elemento meritevole d’attenzione solo dinanzi a difficoltà rilevate negli equilibri di bilancio, di cui vengono indicate genericamente (in quasi tutti i Comuni) misure di miglioramento dell’efficienza applicate, ma di cui solo pochi forniscono evidenze empiriche quantitative.

L’utilizzo del benchmarking risulta ancora limitato, specie per l’analisi e l’applicazione delle migliori prassi; qualora utilizzato, è generalmente circoscritto alla mera individuazione del posizionamento dell’ente e non già per il miglioramento della qualità della spesa. Controllo razionalizzazione della spesa. Per conseguire la razionalizzazione della spesa, si rivela essenziale il corretto funzionamento dei controlli interni, sia in termini di monitoraggio del rispetto dei cronoprogrammi, sia in termini di costruzione di plausibili indicatori di efficienza ed economicità. Controllo razionalizzazione della spesa. La possibilità di migliorare i propri livelli di efficienza non sembra percepita dai comuni con bassa qualità della spesa e con maggiori difficoltà di efficienza: in tali condizioni non sussistono i presupposti per l’elaborazione di programmi e progettualità rivolte al miglioramento.

L’importanza finanziaria relativa dei progetti PNRR acquisiti può variare notevolmente (negli otto Comuni indagati varia da un valore minimo dell’8,7 percento rispetto alla spesa corrente annua ad un massimo del 152,8 percento): gli Enti con importanti investimenti generati dal PNRR dovrebbero essere consapevoli della necessità di attuare tutte quelle politiche di risk management volte alla mitigazione dei rischi finanziari che ne possono derivare, poiché esiti non positivi potrebbero impattare sugli equilibri finanziari complessivi. Controllo razionalizzazione della spesa. Laddove il cofinanziamento dei progetti PNRR con altre fonti sia consistente, è necessario verificare che tali risorse siano concretamente disponibili al momento dell’impegno di spesa e del relativo pagamento. In alcune Amministrazioni, in particolare quelle di maggiore dimensione o nel caso di quelle facenti parte di Unioni, la gran parte dei fondi sono trasferiti ad entità terze: in tal caso le convenzioni costituiscono l’elemento chiave della catena di raccordo fra Enti e soggetti esecutori e devono prevedere accuratamente tempi e modi di erogazione dei fondi, nonché reciproche responsabilità. Nei casi indagati, si riscontrano inoltre problemi di coerenza tra i cronoprogrammi e le operazioni di spesa, donde l’esigenza di una maggiore cura nella sincronia nella programmazione in relazione alle disponibilità di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION