DL Infrastrutture, proroghe in materia di investimenti per efficientamento energetico e messa in sicurezza

L’articolo 13, comma 2 del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, differisce, limitatamente all’anno 2021, dal 15 settembre al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, devono iniziare l’esecuzione dei lavori. Conseguentemente, viene altresì prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati. È stato inoltre previsto che, a partire dall’anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnati dal Ministero dell’interno.

Il successivo comma 2-bis del medesimo art. 13 differisce dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dall’art. 1, comma 140 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), entro il quale i comuni presentano le richieste al Ministero dell’interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse per l’anno 2022. Conseguentemente, viene altresì differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla attribuzione dei contributi previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nuovi termini per le proposte di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica

È stato pubblicato in G.U. n. 19 del 25 gennaio 2021, il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 163 del 26 novembre 2020, che proroga i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e dei nuovi interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42, fissandoli, rispettivamente, al 30 giugno 2021 in caso di progettazione esecutiva e nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva e al 31 agosto 2021 per gli interventi di nuova costruzione. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dai contributi concessi.
Si ricorda che con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, è stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle Regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità, nella misura e per gli
importi a ciascuna Regione assegnati. Con il decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42, sono stati modificati, invece, i piani regionali degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con il quale era stato stabilito che il termine di aggiudicazione dei nuovi interventi inclusi nell’allegato al decreto fosse quello del 21 febbraio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga al 5 marzo 2021 termine assegnazione Fondo progetti messa in sicurezza strutture pubbliche

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha dato notizia della pubblicazione del Decreto direttoriale n. 1519 del 4/11/20, inerente il posticipo al 5 marzo 2021 della scadenza (la precedente era il 5/11/20 per le CM ed il 20/11/20 per i Comuni) per l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione di Comuni, Province e Città Metropolitane, ammessi al cofinanziamento, a valere sul fondo per la progettazione degli enti locali. Gli interventi del Fondo, istituito dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 1 comma 1079 della legge n. 205/2017, sono stati destinati al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica dei progetti definitivi degli enti locali per opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. La proroga, disposta alla luce del perdurare dell’emergenza epidemiologica, tiene conto delle persistenti difficoltà e ritardi che gli Enti hanno evidenziato a causa della situazione di emergenza in atto, per l’analisi degli atti e dei progetti, criticità segnalate anche dall’ANCI (Fonte ANCI).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento contributo Fondo progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza

Con comunicato del 22 settembre 2020 il Dipartimento della finanza locale informa che in data 15 settembre 2020, è stato disposto, a favore degli enti locali individuati dal decreto ministeriale del 31 agosto 2020 (allegato 2) fino alla posizione n. 970, il pagamento del contributo in esame nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 56, della richiamata legge n. 160 del 2019 (vedi anche articolo 3 del decreto interministeriale 31 agosto 2020), ha stabilito che gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo ovvero entro il 30 novembre 2020.
Entro tale data è necessario che risultino richiesti (sul sistema SIMOG dell’ANAC) e associati ai CUP almeno uno dei relativi CIG di spesa per la realizzazione della progettazione.
Il CIG deve essere correttamente perfezionato in BDAP. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone, infatti, che l’affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
Si sottolinea che l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 31 agosto 2020 ribadisce l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG. In caso di inosservanza del termine del 30 novembre 2020, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION