Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza. Annualità 2023-2024-2025. Decreto assegnazione risorse

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato dal 13 luglio 2023, informa che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 19 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all’annualità 2023.

In particolare, il comma 139-quater, introdotto dall’articolo 30 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, al fine di garantire il rispetto dei target del PNRR associati alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, ha previsto che le risorse assegnate per le annualità 2024 e 2025, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2023.

La procedura telematica, tramite la Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha rilevato la presentazione di n. 3731 certificazioni per un totale di n. 6846 progetti ed una richiesta di risorse pari ad € 4.220.260.113,73.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 19 maggio 2023, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente:

  • investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il decreto interdipartimentale riporta quattro allegati:

  • Allegato 1 “Istanze trasmesse” che contiene l’elenco di oltre 6.800 opere pubbliche, per le quali le richieste sono pervenute nei termini previsti;
  • Allegato 2, “Istanze ammissibili” che riporta l’elenco di n. 6.777 opere ammesse;
  • Allegato 3 “Enti beneficiari” che contiene l’elenco delle n.1.981 opere attualmente ammesse e finanziate, tutte comprese nella predetta categoria a): investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • Allegato 4 “Attestazione rispetto obblighi PNRR”, contenente gli obblighi e i principi che i Soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a rispettare in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del PNRR, per la gestione, controllo e valutazione della misura

I CUP finanziati saranno disponibili sul sistema informativo ReGiS, all’interno del quale i Soggetti Attuatori potranno procedere al completamento dei dati di monitoraggio e al caricamento della documentazione prevista all’interno dei Manuali di Istruzione per il Soggetto Attuatore, in corso di aggiornamento.

In conformità con quanto previsto all’interno dell’articolo 3 del decreto, al fine di garantire l’avvio tempestivo degli interventi, il Ministero procederà all’erogazione dell’acconto (nella misura del 20% del contributo concesso), a seguito della quale è richiesto ai Soggetti Attuatori di provvedere tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del Comunicato, ovvero entro l’11 settembre 2023, all’alimentazione dei dati di monitoraggio con prioritario caricamento in piattaforma dell’Allegato n. 4 “Attestazione rispetto obblighi PNRR” all’interno del modulo denominato “Configurazione e Gestione delle Operazioni”, nella sezione “Anagrafica Progetto” all’interno della sottosezione “Localizzazione Geografica”.

I Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’Allegato 3 che costituisce parte integrante del citato decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, della legge n.145 del 2018 e secondo le prescrizioni contenute all’interno del Decreto, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga rendicontazione contributi messa in sicurezza, strade ed efficientamento energetico al 31 maggio 2023

Come noto, i commi da 407 a 414 della legge di bilancio 2022 prevedono l’assegnazione di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 14 gennaio 2022 di assegnazione ai comuni dei contributi citati.
L’articolo 30 del D.L. 34/2019 disciplina, invece, l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. In particolare, il comma 1 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 14 maggio 2019.

Con la Circolare DAIT n.13 del 6 febbraio 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale comunicava che in riferimento ai contributi erogati agli Enti locali, ai sensi dell’art. 1 comma 407 L. 234-2021 (annualità 2022) e art. 30 comma 14 D.L. 34/2019 (annualità 2021-2022), al fine di consentire le verifiche sull’utilizzo dei finanziamenti, era stata predisposta sul portale TBEL della Direzione centrale apposita procedura di rendicontazione con la compilazione dei dati utili a verificare l’intervento effettuato e finanziato dal Ministero dell’Interno.

Con comunicato del 26 aprile 2023, la Direzione centrale della Finanza Locale precisa che gli enti tenuti alla rendicontazione sono soltanto quelli che alla data del 19 gennaio 2023 avevano trasmesso il certificato finale dei lavori sul richiamato portale TBEL e che a tal fine avevano ricevuto, a mezzo posta certificata, una comunicazione dal Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale con cui si dava avviso dell’apertura della procedura telematica. Tutti gli altri enti che hanno trasmesso il certificato finale dei lavori sul portale TBEL dopo il 19 gennaio 2023, sono momentaneamente esclusi dalla rendicontazione e non possono accedere alla procedura. Le certificazioni su supporto cartaceo che questi ultimi hanno trasmesso al Ministero dell’interno si intendono non acquisite e non hanno alcun valore in quanto l’unica modalità di trasmissione del rendiconto è quella telematica. Sarà cura della Direzione Centrale per la Finanza Locale comunicare a detti enti l’avvio di una nuova procedura di rendicontazione.

Inoltre, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti,  il termine ultimo entro il quale deve essere completata la procedura di rendicontazione è stato prorogato al 31 maggio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Messa in sicurezza: Pubblicato il decreto per il 2023: richieste dei Comuni entro il 15 settembre

Anci rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.187 dell’11 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto con cui sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell’articolo 28, comma 4 del decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022. Come indicato nel comunicato del Ministero dell’Interno aggiornato il 12 agosto u.s., la richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n. 229 entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza. Con tale modalità telematica, si prosegue nella attività intrapresa da tempo di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione.
L’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell’adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni.
È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione.

La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.

Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  2. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  3. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Di seguito, le tipologie di interventi ammissibili:

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:

  1. di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
  2. di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:

  1. manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
  2. manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente:

  1. manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
  2. manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
  3. manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
  4. manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Gli interventi, a pena di esclusione del contributo, devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2023” e dettagliati secondo i criteri individuati all’interno dell’allegato 1 al presente comunicato che ne costituisce parte integrante.

Preme evidenziare, fin da ora, che, ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 142, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:

  1. per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
  2. che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
  3. dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali siano sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno;
  4. che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del Ministero dell’interno.

Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 settembre 2022 per la presentazione delle istanze in questione è perentorio. Si richiama, dunque, l’attenzione degli Enti interessati a svolgere tempestivamente tutte le attività propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la richiesta di nuovi CUP, l’approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l’invio dei bilanci, etc.,), tenendo anche conto dei necessari tempi di aggiornamento dei sistemi interessati, normalmente identificabili in 5 giorni lavorativi.

Per maggiori dettagli circa le modalità di presentazione delle istanze, si rinvia a quanto previsto nel “MANUALE UTENTE LINEE DI FINANZIAMENTO – Manuale utente per i Comuni che accedono mediante istanza online ai Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio articolo 1 comma 139 legge n.145/2018 – Annualità 2023”, predisposto a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegato al presente Comunicato (Allegato 2).

Richieste di chiarimento e assistenza

Si coglie l’occasione per rappresentare la necessità di consultare attentamente le indicazioni contenute nel decreto ministeriale e nel predetto Manuale. Si ringraziano gli Enti interessati per la loro preziosa collaborazione al riguardo, così da consentire ai competenti Uffici della Direzione Centrale per la Finanza Locale di poter meglio rispondere ai quesiti e fornire la essenziale assistenza.

Richieste di chiarimenti non contenute nel manuale utente possono essere trasmesse con le seguenti modalità: •

  • attraverso il sistema di Ticket del MOP per richieste in merito alle funzioni della piattaforma GLF-MOP;
  • attraverso la mail operepubbliche.fl@interno.it per richieste amministrative;
  • per i relativi chiarimenti sui CUP si può fare riferimento all’apposita sezione del sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al link: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup;
  • Le richieste di assistenza dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 20.00 del 15 settembre 2022.

Come prescritto, non sono considerate ammissibili le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati BDAP (di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011) i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2021.

In merito alla trasmissione del rendiconto 2021 alla banca dati BDAP, si precisa che sono verificati, ai fini dell’ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a: – SDB (Schemi di bilancio); – DCA (Dati contabili analitici); – IND (Indicatori).

Non sono considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata banca dati. Si precisa che in fase di acquisizione, il sistema effettua controlli formali e di quadratura dei dati (fornendo un riscontro all’Ente) ma, naturalmente, in presenza di modelli compilati a zero non può segnalare discordanze.

L’Ente è tenuto, una volta trasmessi dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti sul sistema, al fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti. Si raccomanda, altresì, di trasmettere alla banca dati BDAP i dati del rendiconto 2021 in data antecedente all’invio della richiesta di contributo (fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga termini relativi a opere di messa in sicurezza di edifici e territorio

Con riferimento ai contributi, per l’annualità 2022, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il cui termine di presentazione delle istanze, da parte dei Comuni, era stato fissato alle 23:59 del 28 febbraio 2022, la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno ricorda che a seguito degli emendamenti proposti dal Decreto Milleproroghe (decreto-legge n.228/2021), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il termine di presentazione delle proposte da parte dei Comuni è stato prorogato al 10 marzo 2022.

Si segnala, inoltre, che, sempre in seguito agli emendamenti proposti dal citato Decreto Milleproroghe (decreto-legge n.228/2021), i termini di inizio dei lavori relativi ai contributi di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell’anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell’8 novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter.

In relazione ai suddetti ultimi contributi, a valere sulla graduatoria 2021, si ricorda che gli stessi sono confluiti all’interno della “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni ” del PNRR, per cui i Comuni devono rispettare gli obblighi ed i principi comunitari già indicati nel comunicato della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 17 dicembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo ai Comuni con meno di 1000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che, in applicazione dell’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è stato perfezionato il 18 gennaio 2022 il decreto del Ministro dell’interno che attribuisce ai 1.996 comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (vedi elenco), il contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2022, per un importo complessivo pari a 168 milioni di euro.

Il contributo viene attribuito a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello stesso importo, pari a 84.168,33 euro.

Gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022, a pena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.

I contributi saranno erogati ai comuni beneficiari:
– per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2022, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2, del presente decreto, come previsto dal comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
– per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. I chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Interno, con la circolare DAIT n. 2 del 13 gennaio 2022, fornisce chiarimenti in merito alla linea di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), confluita all’interno della Missione 2, Investimento 2.2 del PNRR.

Con Decreto del Ministero dell’interno in data 8 gennaio 2022 sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finaziamento (GLF) integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al Decreto Legislativo n. 229 entro le ore 23:59 del15 febbraio 2022, a pena di decadenza.

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. l comuni che hanno ricevuto per l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, posso presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesta in precedenza.

Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:
a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con
precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio

La Direzione centrale della Finanza locale, con comunicato del 10 gennaio 2022, informa che con Decreto del Ministero dell’interno in data 8 gennaio 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145.
La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n.229 entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022, a pena di decadenza.
L’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell’adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni.
È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione.
La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.

 Decreto 8 gennaio 2022
 Decreto 8 gennaio 2022 – Modello istanza
 Decreto 8 gennaio 2022 – Manuale Utente Linee di finanziamento

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Anno 2021 – Risorse 2022. Scorrimento della graduatoria

Il ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet il comunicato del 15 dicembre 2021 relativo alle risorse dedicate all’assegnazione di contributi ai Comuni per investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Il Ministero ricorda che il totale delle risorse disponibili per l’anno 2021 è stato già assegnato ai comuni con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021.
Con Comunicato del Dipartimento di Affari Interni e Territoriali del 6 settembre 2021 sono stati individuati gli enti beneficiari del contributo in esame, come previsto dalla succitata normativa.
Si è proceduto, poi, con decreto dell’8 novembre 2021 a firma del Direttore Centrale per la Finanza Locale, allo scorrimento della graduatoria predisposta con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021, per contributi pari a euro 1.696.722.093,37.
Stante il non completo utilizzo delle risorse disponibili per l’anno 2022 a valere sulla graduatoria dell’anno 2021, occorre procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria per il residuo delle risorse disponibili attraverso la procedura prevista dal richiamato comma 139-bis della legge n.145 del 2018.
A tal proposito, nell’allegato alla presente nota, sono stati individuati gli enti potenziali beneficiari del contributo in esame che devono confermare l’interesse al contributo con una comunicazione da inviare al Ministero dell’interno.
Il termine ultimo entro il quale inviare la conferma di interesse al contributo è fissato alle 23:59 del 27 dicembre 2021.
La conferma di interesse al contributo che i Comuni devono inviare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, è fatta esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, modalità quest’ultima, già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.
La mancata conferma di interesse al contributo con le modalità predette entro il termine delle 23:59 del 27 dicembre 2021, comporta l’esclusione di codesto ente dall’assegnazione del contributo.
Si ritiene opportuno sottolineare che deve essere prestata particolare attenzione ai firmatari della conferma di interesse al contributo i quali devono essere censiti nell’anagrafica dei firmatari del citato Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”).
La non conferma di interesse al contributo, espressa e/o tacita (ad es. per mancato accesso al suddetto Sistema) costituisce motivo di esclusione dall’assegnazione del contributo stesso.
Si segnala, infine, che i contributi relativi alla graduatoria del 2021, pari a 3.660 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse anno 2022), sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 – sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.

Elenco opere ammesse a scorrimento

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegnati ai Comuni i contributi per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

La Direzione centrale della Finanza Locale comunica che con decreto dell’8 novembre 2021, in applicazione dell’articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.

I Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’allegato A che costituisce parte integrante del citato decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, della legge n.145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso del richiamato decreto dell’8 novembre 2021.

Con successivo provvedimento si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria, al fine di assegnare le risorse residue per l’anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro, nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/o revoche.

Infine, viene precisato che poiché i citati contributi sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 – sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.

Contributi per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, conferma interesse entro il 16 settembre

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 6 settembre 2021, ha pubblicato l’elenco delle opere ammesse al contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per le quali i Comuni beneficiari devono confermare l’interesse al contributo con comunicazione da inviare, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Finanza Locale, entro il termine del 16 settembre 2021.
Trattasi dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e smi che mette a disposizione degli enti 350 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022, 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 700 milioni di euro per l’anno 2026 e  750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Successivamente, il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018, inserito dall’articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, ha previsto un incremento delle risorse assegnate ai comuni, ai sensi del citato comma 139. In particolare, le risorse sono state incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022; tali risorse, come specificato dal secondo periodo del comma 139-bis, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della citata legge n.145 del 2018.
Il totale delle risorse disponibili per l’anno 2021 sono state già assegnate ai comuni con decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021.
Per le risorse stanziate dal citato comma 139-bis, per l’anno 2022, pari a 1.750 milioni di euro, occorre procedere, come previsto dalla stessa norma, allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021 di cui al predetto decreto rettificativo degli allegati 1 e 2 al richiamato decreto del 23 febbraio 2021. Pertanto, i Comuni beneficiari devono confermare l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro il 16 settembre p.v.
La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.
La conferma di interesse al contributo trasmessa con modalità e termini diversi, sopra specificati, non sarà ritenuta valida. Successivamente si provvederà a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto per i soli enti, che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare l’interesse al contributo.
Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui dell’articolo 1, comma 143, della citata legge n.145 del 2018, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del richiamato decreto di assegnazione.
Infine si segnala che tutte le assegnazioni di contributi relative alla graduatoria del 2021, pari a 3.600 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse anno 2022), sono confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza e pertanto, non appena saranno formalizzate le norme abilitanti e le relative linee guide verranno fornite agli utili tutte le indicazioni necessarie circa il corretto utilizzo delle risorse in termine di gestione, monitoraggio e rendicontazione così come richiesto dall’Unione Europea.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION