Fondo Perseo-Sirio: Le indicazioni di INPS sugli adempimenti a cura delle PA

Con il messaggio n. 2553 del 24 giugno 2022 l’INPS fornisce indicazioni operative sugli adempimenti del Fondo di pensione complementare Perseo-SIRIO, a seguito dell’accordo sottoscritto, in data 16 settembre 2021, dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore. L’Accordo regolamenta le modalità di espressione della volontà di adesione specificatamente al Fondo Perseo-Sirio

L’Accordo ribadisce, inoltre, l’obbligo di garantire una piena e diffusa informazione ai lavoratori, al fine di agevolare la consapevole e libera espressione di volontà dei lavoratori stessi e assicurare termini di garanzia circa il diritto di recesso. Nel messaggio, l’INPS schematizza le opzioni delle quali il lavoratore potrà avvalersi per manifestare la propria volontà circa l’adesione o meno al Fondo pensione complementare:

  • compilare e sottoscrivere il modulo di adesione inserito nella nota informativa del Fondo pensione, scelta che può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
  • per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019, oltre la casistica appena enunciata:
  • decidere di non aderire, comunicando all’Amministrazione datrice di lavoro detta volontà in maniera manifesta;
  • non manifestare alcuna scelta e, in tale caso, nel rispetto della tempistica prevista, trascorsi i termini attesi dall’Accordo senza aver esercitato il diritto di recesso, sarà attivata l’adesione con le modalità del silenzio-assenso.

L’Istituto ricorda che l’adesione al Fondo pensione Perseo Sirio mediante silenzio-assenso di cui all’Accordo, si “perfeziona” solo successivamente al mancato esercizio dell’istituto del recesso, previsto per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019. Pertanto, le Amministrazioni dovranno attivare le comunicazioni necessarie previste, verso l’INPS, nel flusso Uniemens “ListaPosPa”, dopo avere ricevuto conferma dal Fondo stesso che l’adesione possa ritenersi valida (art. 6, comma 5, dell’Accordo). Restano confermate le modalità di comunicazione già in uso con l’INPS, per le adesioni ai fondi pensione avvenute attraverso sottoscrizione esplicita del modulo di adesione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Messaggio n° 2553 del 24-06-2022

Messaggio n° 2553 del 24-06-2022

INPS, ISEE precompilato online

Con il servizio online ISEE precompilato è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) e ottenere l’attestazione ISEE precompilata.
Una novità che viene incontro alle esigenze dei cittadini, evitando code e sprechi di tempo. Il servizio online, infatti, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.
All’interno del servizio, nella sezione “Come fare?”, sono disponibili alcuni tutorial utili a comprendere le varie fasi del processo di acquisizione della dichiarazione precompilata.
La guida in allegato presenta il servizio, illustrandone i vantaggi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Congedo parentale straordinario Covid-19: presentazione delle domande

Con messaggio n. 4564 del 21-12-2021, l’INPS fornisce indicazioni in merito alla procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale straordinario Covid per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Il nuovo congedo straordinario può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, le domande di astensione dal lavoro (senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa) devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto;
– tramite il Contact center integrato,
– chiamando il numero verde 803.164;
– tramite gli Istituti di Patronato.

Per compilare la domanda di “congedo parentale SARS CoV-2” è necessario:

  • selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
  • spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
  • indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
  • procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Reddito di Libertà: online la procedura per i comuni

Con il messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 l’INPS comunica il rilascio della procedura di acquisizione delle domande relative al Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia.

Il messaggio informa, inoltre, che la domanda per accedere al beneficio deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato allo stesso messaggio (Allegato 1), in sostituzione del precedente modulo.

La circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 ha già illustrato nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificandone i requisiti di accesso, il regime fiscale, le compatibilità con altre misure di sostegno (Reddito di Cittadinanza, REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.) e le modalità di presentazione della domanda.

INPS, online nuova modalità domanda per quantificazione TFR-TFS

Con il messaggio n. 3436 del 12 ottobre 2021, l’INPS fornisce istruzioni sul nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria (ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) e alla cessione agevolata (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

La nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS è stata progettata con l’obiettivo di richiedere ai cittadini solo informazioni che non siano già in possesso dell’Istituto, riducendo l’onere a carico dell’utente, facilitando e modernizzando il processo di inoltro e velocizzando i tempi di risposta in fase di istruttoria.

L’utente potrà chiedere la prestazione on line fornendo dati minimali. Il riscontro immediato, l’automatizzazione dei controlli e l’acquisizione dei dati da fonti certe permettono all’INPS di fornire al cittadino, in tempo reale, lo stato della domanda. Inoltre, il sistema consente di presentare la richiesta di quantificazione in maniera “multicanale”, allo scopo di coinvolgere l’utenza in un rapporto diretto, trasparente ed interattivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedo straordinario per genitori con figli in DAD nelle “zone rosse” o con disabilità grave

Con Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021 e relativi Allegati, l’INPS fornisce indicazioni in tema di congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, nonché per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, come previsto dall’art. 22 bis, commi 1 e 3, del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Nel dettaglio, il provvedimento regola due differenti situazioni:

1 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza di figli nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’art. 22 bis, comma 1.
Con riguardo alla platea dei destinatari del congedo previsto dal comma 1 dell’art. 22 bis, l’Istituto chiarisce che possono beneficiarne solo i genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari. Inoltre, tale congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, e comunque nei soli casi in cui non possano svolgere la prestazione di lavoro in smartworking.
Per accedere al beneficio, il genitore lavoratore dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
– deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
– non deve svolgere lavoro in modalità agile;
– il figlio deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure previste per le c.d. zone rosse di cui all’art. 3, comma 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’art. 19 bis del Decreto Ristori.
Si precisa, inoltre, che ai fini della fruizione non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.
Quanto alla durata, il congedo può essere richiesto per tutto o parte del periodo indicato nell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure per le c.d. zone rosse.
Per i giorni lavorativi di congedo fruiti, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata in base all’art. 23 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, e sono coperti da contribuzione figurativa.

2 – Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di cui all’art. 22 bis, comma 3.
Questo congedo potrà essere fruito soltanto da genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati da figli con disabilità in situazione di gravità.
Si tratta di una misura a valenza nazionale e, pertanto, fruibile indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.
Ai fini del riconoscimento, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) ed è, altresì, necessario che il figlio:
– sia riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992;
– sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.
Anche con riferimento a questa tipologia di congedo non è necessaria la convivenza con il figlio.
In relazione alla durata, il congedo in parola può essere richiesto per tutto o parte del periodo da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Parimenti al congedo di cui all’art. 22 bis, comma 1, per i giorni fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata con le medesime modalità.
Da ultimo, l’Istituto chiarisce che la domanda può riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa purché relativa a periodi non antecedenti al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020, c.d. Decreto Ristori bis) e – per il congedo di cui al comma 1 – purché anche ricompresi all’interno del periodo individuato nell’Ordinanza del Ministro della Salute.

 

Visite mediche di controllo domiciliare in caso di malattia comune, variazione indirizzo di reperibilità

Con circolare n. 106/2020, l’Inps comunica che nell’ambito dell’evoluzione dei servizi per il cittadino e dell’informatizzazione e telematizzazione del processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, è stato rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato. Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, se da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità di disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimenti per l’operatore delle Strutture territoriali, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare. Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico. L’INPS ricorda che non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato. Come illustrato dettagliatamente nel disciplinare tecnico, allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 18 aprile 2012, infatti, il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION