INPS: precisazioni sulla compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA

Con il Messaggio n. 749 del 20-02-2024, l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA nei casi di corresponsione, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, di emolumenti arretrati a lavoratrici e lavoratori beneficiari dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. In tali casi, infatti, l’erogazione di emolumenti arretrati può determinare il venire meno del diritto all’esonero o la variazione della misura dello stesso.

La circolare n. 105 del 7 agosto 2012 ha previsto che la denuncia di emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro o nel periodo di sospensione dal servizio, sia effettuata tramite l’invio di un elemento V1, Causale 1, relativo all’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

A seguito dell’introduzione dei Flussi a Variazione V1, Causale 5 (cfr. il messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017), la denuncia degli importi arretrati è altresì consentita tramite la trasmissione sull’ultimo periodo di servizio di un elemento V1, Causale 5, che riporti tutti gli emolumenti a esso riferiti, includendo le erogazioni arretrate, per le quali andrà compilata l’apposita sezione “Ente Versante” ai fini della puntuale indicazione dell’importo e del periodo di erogazione.

I Flussi a Variazione V1, Causale C5, costituiscono, tuttavia, l’unica modalità di denuncia utilizzabile nei casi in cui l’erogazione degli emolumenti arretrati determini il venire meno del diritto, o la variazione della misura dello stesso, come nel caso dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023, e di altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. Pertanto, allo scopo di consentire una puntuale verifica della contribuzione dichiarata e degli sgravi spettanti, ai fini dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA), assume rilevanza la corretta modalità di compilazione della sezione “Ente Versante”.

A tale fine sono stati recentemente introdotti appositi controlli per verificare che il contributo dichiarato nella sezione “Ente Versante” tenga conto della quota oggetto di sgravio e sia, dunque, esposto al netto della quota stessa. I suddetti controlli, avviati già a partire dal mese di dicembre 2023, restituiscono un “Avviso non Bloccante” che evidenzia l’errore emerso in sede di controllo, ma non impedisce l’invio della denuncia contributiva.

A partire dal mese di aprile 2024, invece, l’errore diverrà “Errore Bloccante” e la denuncia potrà essere trasmessa solo dopo la correzione dell’errore. Per maggiori chiarimenti nell’allegato (Allegato n. 1) sono riportati alcuni esempi.

Allegati:
Messaggio numero 749 del 20-02-2024
Messaggio numero 749 del 20-02-2024_Allegato n 1

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle P.A.

L’INPS, con la Circolare n. 80 del 14-09-2023, fornisce indicazioni per l’istruttoria del procedimento e specifiche procedurali per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, prevista dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, come novellato dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2023, relativa ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

In base al combinato disposto dell’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019 e dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, entrato in vigore il 23 aprile 2023 e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, (il quale prevede che: “All’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo») sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo.

I termini di presentazione della domanda in oggetto sono i seguenti:

  • entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;
  • entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

La nuova disciplina modifica esclusivamente i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo; pertanto, restano fermi le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, così come illustrati al paragrafo 2 della circolare n. 93/2019 e nei successivi messaggi pubblicati in materia dall’Istituto, le cui indicazioni rimangono valide nei limiti della compatibilità con la presente circolare.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: DURC consultabile direttamente dal telefonino

Con comunicato del 23 agosto 2023, l’INPS rende noto che, nell’ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell’Inps per l’attuazione del PNRR e che mirano a rendere disponibili agli utenti informazioni e servizi in un approccio multicanale, è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine” (nella sezione “Servizi” dell’App INPS Mobile).

Il servizio consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente sul proprio device (smartphone o tablet). La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il
numero di protocollo del documento.

L’App “INPS Mobile” è disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple. Gli utenti possono autenticarsi attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità per nuclei familiari in stato di bisogno

Con il messaggio n. 2373 del 26-06-2023, l’INPS chiarisce le nuove funzionalità dell’applicativo web sulle modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del carta solidale per l’acquisto di beni di prima necessità da parte dei Comuni e il conseguente slittamento della tempistica. Al fine di garantire i descritti interventi da parte dei Comuni, è stata prevista la proroga del termine per il consolidamento delle liste dei beneficiari fino alle ore 18,00 del 5 luglio 2023.

Alla scadenza del termine sopra indicato, l’INPS procederà a una rielaborazione delle liste e a rigenerare le graduatorie per ogni singolo Comune sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal decreto interministeriale MASAF-MEF del 18 aprile 2023.

Di seguito la tempistica procedurale ridefinita sulla base del nuovo termine fissato per il consolidamento delle liste da parte dei Comuni:

  • pubblicazione entro il 7 luglio nell’applicazione web delle graduatorie rielaborate per ciascun Comune;
    invio entro l’8 luglio delle liste da parte dell’INPS a Poste Italiane per le attività di competenza;
  • restituzione entro il 15 luglio da Poste Italiane all’INPS delle liste complete dei codici identificativi delle carte associate a ciascun beneficiario;
  • pubblicazione entro il 18 luglio nell’applicazione web delle liste definitive e complete dei codici carte assegnati;
  • invio da parte dei Comuni, a decorrere da quest’ultima data, delle comunicazioni ai beneficiari del contributo, contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali.

Sono state rimodulate e pubblicate nell’applicazione web le FAQ relative alla misura in oggetto, che sono rese altresì disponibili alle Sedi INPS nella pagina della Direzione centrale Inclusione e invalidità civile del sito intranet, attraverso la news in home page o accedendo all’Area “Misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà” nella sezione dedicata alla “Carta solidale acquisti beni di prima necessità – CSA”.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici

Dal 1° gennaio 2023 l’utilizzo del canale digitale è divenuto esclusivo, oltre che per il TFS, anche per il TFR dei dipendenti pubblici, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.

L’INPS, con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, informa ora che la compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” e costituisce la modalità esclusiva per avviare il processo di sistemazione e certificazione della Posizione assicurativa, propedeutica alla creazione della pratica di TFR.

Nel messaggio sono indicate le modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità residuali di invio di modelli cartacei nei casi di alcune variazioni di rapporti di lavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Bonus asilo nido: invio ricevute prorogato al 30 giugno

Prorogato dal 1° aprile al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione (non allegate alle domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio e dicembre 2022). Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 1346/2023.

L’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, ha introdotto un contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo i servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

Per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), era stato fissato al 1° aprile 2023 (cfr. il messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022). Con il presente messaggio si comunica che il predetto termine è prorogato al 30 giugno 2023.

Si ricorda che, ai fini dell’accoglimento della domanda, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido, codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, queste dovranno essere inviate in un unico file.

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (in cui è presente la funzione “Allega documenti”), disponibile sul sito dell’Istituto www.inps.it, o da dispositivo mobile attraverso il servizio “Bonus nido” nell’app “INPS mobile”.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Chiarimenti sulla valutabilità ai fini TFS/TFR della retribuzione di posizione dei Segretari

Con il Messaggio n. 1272 del-03-04-2023, l’INPS fornisce chiarimenti circa la valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) della intera retribuzione di posizione riconosciuta ai Segretari Comunali e Provinciali.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, riguarda i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali che comprende, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, i dirigenti delle Amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali, i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle Amministrazioni del comparto Sanità e, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, i Segretari Comunali e Provinciali, ai quali è dedicata la Sezione IV del medesimo CCNL (artt. da 97 a 111).

La richiamata legge n. 124/2015, all’articolo 11, detta principi e criteri direttivi la cui puntuale attuazione è stata demandata a decreti delegati che, relativamente alla disciplina dei Segretari Comunali e Provinciali, non risultano emanati. Pertanto, la collocazione contrattuale nell’area dirigenziale delle Funzioni Locali dei Segretari Comunali e Provinciali di qualifica direttiva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può implicarne automaticamente l’inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica e, pertanto, devono intendersi confermate le disposizioni contenute nella nota operativa INPDAP n. 23 del 15 giugno 2011, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, relativamente al conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare.

Nello specifico:

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia A o di fascia B titolari di segreteria superiore ai 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini TFS nella misura interamente percepita;

– per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell’indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995 (€ 1.032,91 – € 2.065,83 – € 3.098,74 a seconda dell’anzianità di servizio maturata – rispettivamente di 5, 10, 15 anni – alla predetta data).

Poiché la norma di cui all’articolo 4, comma 4, del CCNL 1° marzo 2011, risulta confermata dall’articolo 111, punto B, del CCNL in oggetto del 17 dicembre 2020, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo dei “trattamenti di fine servizio comunque denominati”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Congedo di paternità e congedo parentale: le istruzioni INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare, ha avviato una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio e l’ampliamento dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti.  Per la corretta gestione dei congedi parentali nei flussi Uniemens, con il messaggio 13 febbraio 2023, n. 659 l’INPS comunica ai datori di lavoro che sono stati inseriti nuovi codici evento e codici conguaglio, validi per gli eventi che si sono verificati dal 13 agosto 2022.  L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire da aprile 2023.

Le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS, degli eventi ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023 già denunciati con i codici in uso, saranno definite dall’Istituto con successiva comunicazione.  Inoltre, il messaggio fornisce precisazioni di dettaglio relative a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Osservatori lavoratori pubblici ed enti dipendenti pubblici. Dati 2021

INPS rende noto che sono disponibili i dati relativi al 2021 dell’Osservatorio sui lavoratori pubblici dell’Osservatorio sugli enti dei dipendenti pubblici. L’Osservatorio sui lavoratori pubblici riporta informazioni sui lavoratori della Gestione Dipendenti Pubblici assicurati presso l’INPS dal 2014 al 2021. L’unità statistica è costituita dal lavoratore che ha avuto almeno una giornata retribuita nel corso del mese osservato. L’Osservatorio si compone di due sezioni:
“Lavoratori dipendenti nel mese”;
“Lavoratori dipendenti retribuzioni e periodi retribuiti nell’anno”.
L’Osservatorio sugli enti dei dipendenti pubblici si occupa degli enti che impiegano dipendenti pubblici analizzandone la natura giuridica e la distribuzione territoriale. Sono presi in esame, dal 2017 al 2021, i monti retributivi e le giornate retribuite per i soggetti iscritti a una delle seguenti gestioni:
Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato ( CTPS );
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ( CPDEL );
Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI );
Cassa Pensioni Sanitari ( CPS );
Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ( CPUG ).
Sono inoltre inclusi i lavoratori dell’INPS (anche se iscritti al FPLD).

Allegati:

Le istruzioni INPS sull’indennità una tantum di 150 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti nel mese di novembre 2022

L’INPS, con la circolare n. 116 del 17-10-2022 fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter. L’articolo citato prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge.

L’Istituto evidenzia che l’erogazione della indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato. L’articolo 01, comma 10, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede, infatti, la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato. L’esclusione dell’istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli. L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017. Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

 

La redazione PERK SOLUTION

116 del 17-10-2022

116 del 17-10-2022