Sanzioni CDS, legittima la procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione

Ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al RD n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.Igs. n. 44 del 1997. Tale affidamento è consentito dall’art. 4, comma 2 sexies, del D.L. n. 219 del 2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione – pure inizialmente disposta dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011 – non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (Cass., ord., 28/09/2017, n. 22710; v., in tal senso conforme, Cass. 21/03/2019, n. 8039 e Cass., ord., 20/02/202q, n. 4501). È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26308/2021, con cui ha respinto il ricorso di un privato, ad avviso del quale le società locali di accertamento e riscossione delle entrate, anche nel caso rispecchino il modello speciale previsto dall’art. 52 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 446/1997 non sarebbero legittimate a procedere alla riscossione dei proventi derivanti da violazione del C.d.S. mediante ingiunzione di cui al R.D n. 639 del 1910.
I giudici hanno evidenziato, altresì, che in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116; Cass. 20/10/2016, n. 21259 e Cass. 1°/02/2016, n. 1884).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Illegittimo il ricorso all’ingiunzione fiscale da parte della società pubblica

Il Tribunale di Milano, Sez. I, Sent., 29/07/2021, pronunciandosi sul ricorso proposto da un condominio contro l’ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 R.D. n. 639 del 1910 da una Società pubblica – con la quale si è intimato il pagamento per il servizio di somministrazione di acqua potabile, fognatura e depurazione – ha rilevato l’inutilizzabilità del procedimento di ingiunzione di cui all’art. 2 R.D. n. 639 del 1910 da parte della Società.
La norma delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile.
La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d’imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l’intermediazione dell’organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all’ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l’auto-accertamento del tributo da parte dell’Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo.
L’art. 2 R.D. n. 630 del 1910 costituisce, quindi, una legge eccezionale e, in quanto tale, non può essere applicato, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette “Preleggi”) che vieta il ricorso all’analogia per quanto riguarda le norme penali ed eccezionali, a soggetti diversi ed ulteriori, oltre a quelli specificamente individuati dalla norma, ovvero lo Stato e gli altri Enti Pubblici.
Questi ultimi, in quanto titolari dei poteri di autoaccertamento e di riscossione dei tributi, discendenti dal più ampio potere di autotutela di cui gode la Pubblica Amministrazione, possono giovarsi dell’ingiunzione “fiscale” di cui agli art.li 2 e 3 R.D. n. 639 del 1910, tanto per le entrate di natura pubblicistica quanto per i corrispettivi di natura privatistica, derivanti da un rapporto contrattuale. Tuttavia, titolari di legittimazione attiva nel suddetto procedimento ingiuntivo “speciale” rimangono esclusivamente i soggetti indicati nella norma, ovvero lo Stato e gli altri enti pubblici, a prescindere dalla tipologia dell’entrata che s’intende riscuotere, che può avere tanto natura pubblicistica quanto privatistica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION