Valutazione non atomistica dei fatti ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa

Ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, l’indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi – i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose e quelli oggettivi – sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, va valutato, complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105), alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all’art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene, e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell’accertamento penale. La stessa giurisprudenza amministrativa, nell’affermare la necessità che entrambi gli elementi – soggettivo e oggettivo – coesistano, ben avverte che lo sforzo ricostruttivo della loro intima connessione sistematica è ancor più necessario nel caso di piccole comunità, che per dimensione, coesione interna e eventuale chiusura o limitata apertura verso l’esterno, offrono «elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione», con «un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata» (Cons. St., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876).
Nel seguire tale percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, il nesso di interdipendenza, secondo la logica della c.d. probabilità cruciale e nell’ottica di una complessiva valutazione, sussiste, laddove i condizionamenti mafiosi sulla vita amministrativa dell’ente, per i collegamenti diretti o indiretti dei suoi amministratori con l’organizzazione mafiosa, si sono riflessi in un generale disordine amministrativo e in un’opacità del potere pubblico locale, con compromissione della sua efficace azione e un indebito vantaggio degli interessi economici facenti capo alle cosche egemoni sul territorio. È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato con sentenza n. 3067 del 14 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION