È possibile nominare assessore il dipendente della società in house del Comune

Con atto del Presidente del 24 luglio 2024, l’ANAC – in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di ineleggibilità ovvero di incompatibilità previste dagli artt. 60 e 63 del TUEL circa la nomina ad assessore comunale di un dipendente della società in house del medesimo Comune – ha evidenziato che non si ravvisano ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013, in quanto gli incarichi e le cariche cui si riferisce il citato decreto sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie (delibera n. 622/2016).

Anac ricorda che, in merito all’accertamento delle cause di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali previste nel TUEL, l’Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l’Atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015. Per dette ipotesi si è espresso il Ministero degli interni, Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali.

Per quanto concerne gli amministratori locali, l’Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione dei conflitti d’interesse. Questi ultimi non sono vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al d.P.R. n. 62/2013 né a quello adottato dall’amministrazione e rivolto ai dipendenti. Ciò non esclude la possibilità che i componenti dell’organo politico si autovincolino al rispetto di tali disposizioni mediante una dichiarazione di impegno da rendere all’atto del conferimento dell’incarico in cui, ad esempio, diano atto della presenza di parenti all’interno dell’amministrazione, o di enti controllati.

L’efficacia preventiva di tali dichiarazioni potrebbe essere ulteriormente potenziata attraverso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di favorire forme di controllo diffuso, e/o la costituzione di un organo di controllo terzo, legittimato ad esprimere pareri sulla configurabilità o meno di un conflitto d’interessi e sul conseguente obbligo di astensione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ineleggibilità a Revisore degli enti locali del dipendente dell’Amministrazione Provinciale in aspettativa per incarico direttore ASP

È ineleggibile come revisore dei conti il dipendente della Provincia in aspettativa, ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, a seguito della nomina a Direttore dell’Azienda di Servizi alla Persona. È questa in sintesi la risposta del ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un revisore, Dirigente dell’Amministrazione provinciale di XXX, in aspettativa ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 a seguito della nomina a Direttore dell’Azienda di Servizi alla Persona in provincia di YYY, che ha chiesto di conoscere se, in caso di estrazione per la nomina a revisore negli enti locali nella provincia XXX, permane il vincolo di ineleggibilità di cui all’articolo 236 del TUEL.

L’articolo 236 citato prevede, tra l’altro, che l’incarico di revisore non possa essere esercitato dai dipendenti delle regioni, delle province e delle città metropolitane negli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. Il collocamento in aspettativa senza assegni non incide sullo status di dipendente della provincia e, di conseguenza il ministero ritiene che, nella fattispecie, permanga il divieto di svolgere la funzione di revisore nell’ambito della provincia. Relativamente all’attuale rapporto di lavoro costituito con l’Ente ASP, viene evidenziato che non sembrerebbe comunque possibile svolgere l’incarico di revisore in nessun ente locale.

La tipicità della nomina a Direttore dell’ASP, regolata da un contratto di diritto privato, non sembrerebbe escludere i vincoli derivanti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come si evince dalla sentenza della Cassazione n.n25369 del 2020 riferita agli enti del SSN, nella quale vengono espresse considerazioni generali che potrebbero essere estese anche all’incarico in questione. “Ai sensi dell’articolo 384 codice di procedura civile si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative sanzioni – dettata dall’articolo 53 del d.lgs. n.165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n.39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro, dalla legge qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”, da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A.”.

 

La redazione PERK SOLUTION