Indennità sostitutiva di mensa non concorre alla formazione del reddito

L’indennità sostitutiva erogata dall’Istante, per un importo giornaliero di euro 5,29, ai dipendenti che abbiano prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non abbiano potuto utilizzare il proprio badge elettronico, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19, è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e di conseguenza non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 301 del 2 settembre 2020 ad una richiesta di un ente pubblico in merito al trattamento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva da erogare ai dipendenti che non abbiano potuto utilizzare il proprio badge elettronico. In merito alle suddette indennità sostitutive, l’Agenzia ricorda che la risoluzione n. 41/E del 30 marzo 2000 ha specificato che l’esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
  • essere addetti ad una unità produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
  • ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

La risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005 ha chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche che ne permettono di verificare in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimilata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro.  Ne consegue che, sempreché sussistano nel caso di specie le condizioni previste dalla  risoluzione n. 41 del 2000, l’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION