La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 138/A/2021, ha confermato la responsabilità del Sindaco pro-tempore del Comune per danno erariale derivato dall’indebita corresponsione della retribuzione di risultato al personale comunale, titolare di posizione organizzativa, in mancanza di formale approvazione di un piano degli obiettivi. Nel caso di specie, il Sindaco, non appena eletto, aveva ricevuto una richiesta di riconoscimento della retribuzione da parte degli incaricati di posizione organizzativa dell’ente, secondo quanto stabilito dal CCNL di Settore, nella quale preannunciavano azioni giudiziarie nell’eventualità della mancata erogazione. Il medesimo chiedeva un parere al Segretario e al responsabile dell’OIV del Comune. Il primo non ha fornito alcuna risposta; il secondo, dopo avere rilevato la non completa e corretta attuazione del Ciclo delle Performance, evidenziava come la mancata assegnazione degli obiettivi comportasse l’illegittimità della corresponsione della retribuzione di risultato. Nel parere, il responsabile dell’OIV ha rimarcato, altresì, la circostanza che il riconoscimento sarebbe potuto avvenire sotto forma di perdita di chance, richiamando la sentenza n. 9392 del 12/4/2017 della Corte di Cassazione e la sentenza n. 3564/11 del Tribunale di Messina- Sezione Lavoro, con la quale è stato rimarcato che “sussiste la responsabilità, anche in termini risarcitori, dell’Ente datore di lavoro, allorché anche in mancanza di formale approvazione di un piano degli obiettivi ed addirittura, anche in assenza di un Nucleo di Valutazione, qualora permanga l’incarico di P.O. e lo stesso non sia stato revocato per insufficienza di rendimento o per mancata osservanza delle direttive dell’Amministrazione nel caso in cui il Comune non abbia proceduto nella misura minima prevista dall’art. 10 del CCNL/1999”.
Successivamente, il Sindaco adottava la determinazione di liquidazione dell’indennità, nella misura minima del 10%, a titolo di risarcimento del danno, e ciò per evitare di correre il rischio di far condannare il Comune all’esborso di una somma quadrupla rispetto a quella sostenuta, qualora fossero state promosse le cause dinanzi al Giudice del Lavoro.
La Sezione ha ritenuto arbitraria e irragionevole, connotata da colpa grave, la decisione del Sindaco di conferire alle posizioni organizzative, per così dire “a pioggia”, la retribuzione di risultato, pur se in misura minima. Non v’è dubbio che, avendo disposto il pagamento delle retribuzioni di risultato, in assenza dei presupposti di legge, appare evidente il nesso di causalità con il danno derivato dall’indebito esborso delle relative somme.
Peraltro è emerso che il Comune era dotato di una chiara e completa disciplina relativa ai presupposti e alle modalità per il riconoscimento della retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di posizione organizzativa. Tali presupposti non si erano concretizzati e le modalità non erano state rispettate. I dipendenti titolari di posizione organizzativa, seppure non interamente responsabili, avevano comunque avuto un ruolo nella mancata conclusione del ciclo di gestione della performance.