Incremento dell’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 2020, ha sancito l’intesa sul testo del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che incrementa la misura mensile dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, adeguandolo fino all’85 per cento della stessa indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
I nuovi importi dell’indennità mensile saranno pertanto ora equiparati, sia per i sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti che da 1.001 fino a 3.000, in misura pari a 1.659,38 euro lordi.
Il relativo provvedimento, previsto dall’articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è in corso di adozione e modifica il precedente decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Lo ha reso noto il Ministero dell’interno con comunicato del 1° luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piccoli comuni, per l’incremento indennità di funzione del Sindaco serve atto deliberativo

Con deliberazione n. 67/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito risposta ad una serie di quesiti in tema di indennità di funzione degli amministratori comunali alla luce dell’art. 57-quater, comma 1, D.L. n. 124/2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) che ha inserito, all’interno dell’art. 82 TUEL, un comma 8 bis che consente l’incremento dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all’85 per cento della misura di quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
La Sezione ha ritenuto preliminarmente, nel merito, che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136 della legge n. 56/2014, la Sezione ha rilevato come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57 quater del d.l. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto. Rilevato un problema di coordinamento tra il comma 8 bis e il comma 8 dello stesso art. 82 TUEL che fissa un principio di proporzionalità tra l’ammontare dell’indennità degli altri amministratori locali e quella dei sindaci, la Sezione ha, infine, osservato come la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri amministratori locali, ai cui fini gli stessi lavori preparatori segnalano l’esigenza di apposita specificazione in via normativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION