Comuni con più di 300mila abitanti: individuati i criteri per le indennità di funzione per gli organismi di decentramento

Si è svolta nel pomeriggio del10 luglio la seduta straordinaria della Conferenza Stato – Città. Nel corso della seduta Anci ed Upi hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante l’individuazione di criteri e modalità con cui possono essere riconosciuti indennità e gettoni di presenza, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il cui statuto prevede particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Articolo 4-quinquies del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7.

Le città metropolitane di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli e Torino – che hanno provveduto all’istituzione di tali forme di decentramento – potranno pertanto assicurare la compiuta funzionalità delle proprie articolazioni, garantendo il pieno espletamento dei loro servizi sul territorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

È precluso il mutamento della destinazione dell’indennità di funzione in caso di rinuncia

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 177/2023, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere di un Sindaco in merito all’utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla rinuncia alla propria indennità di funzione e, in particolare, alla possibilità di destinarla a “remunerare” i Consiglieri comunali delegati, ha evidenziato come non vi siano motivi ostativi alla rinuncia da parte del Sindaco all’indennità di funzione, considerando che il beneficio economico in parola non è assimilabile a redditi di lavoro e non è, quindi, soggetto alla previsione contenuta nell’art. 2113 del Codice civile.

Ciò che, invece, è precluso al Sindaco è il mutamento della destinazione della propria indennità di funzione, potendo solo manifestare la volontà di rinunciare all’indennità stessa. In quest’ultimo caso, infatti, gli effetti dell’atto abdicativo restano circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno alla sua sfera patrimoniale) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme in esame, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa.

Sotto diverso profilo, assume carattere dirimente la disposizione dettata dall’art. 82, comma 2, del Tuel, secondo cui i consiglieri comunali “hanno diritto di percepire (…) un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”. Ad avviso del Collegio, quindi, né nella norma citata, né in altre disposizioni relative ai compensi spettanti agli amministratori locali, viene attribuita rilevanza alle funzioni delegate dal Sindaco ai Consiglieri comunali.

Per tale ragione, in disparte il profilo delle spese di viaggio rimborsabili nei limiti e con le modalità divisate dall’art. 84 del Tuel, deve escludersi che ai consiglieri comunali delegati possano essere corrisposti emolumenti diversi dal gettone di presenza di cui all’art. 82 Tuel.

 

La redazione PERK SOLUTION

Prorogato al 15 maggio 2023 il termine per la certificazione del contributo indennità di funzione

Con comunicato del 27 gennaio 2023 il Ministero dell’Interno rende noto che il termine per la presentazione del certificato sull’impiego del contributo assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  per l’anno 2022 è differito al 15 maggio 2023, in luogo del 16 febbraio. Il Ministero chiarisce, inoltre, che il contributo può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente.

Per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento “Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B”, indicando al numero conto Banca d’Italia il capitolo di entrata “356003” beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: “Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata”.

Allegato:

Codici IBAN – capitoli da 3589 a 5100

 

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Utilizzo risorse incremento indennità di funzione: i chiarimenti ministeriali

Come noto, con comunicato del 9 gennaio scorso, la Direzione centrale della Finanza Locale aveva fornito chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo per le indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali, di cui all’art. 1, commi 583-587 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Al fine di assicurare nell’anno 2023 una distribuzione delle risorse che tenga conto delle specificità di ciascun ente e che consenta a ciascun comune di disporre del contributo nella misura quanto più possibile adeguata alle effettive necessità, evitando la dispersione di parte delle risorse assegnate, è stato predisposto uno specifico certificato sull’utilizzo del contributo per l’anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati entro il prossimo 16 febbraio 2023, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale.

Tra i chiarimenti, il Ministero ha precisato al punto 3 che le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in
caso di una precedente riduzione con delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell’articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.

Con riferimento al punto 3 del comunicato, diverse sono state le richieste di chiarimento inviate dai Comuni rispetto alle quali il Ministero, d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale Ordinamenti del Personale e Analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP), ha precisato che “le risorse già assegnate con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 sono interamente destinate a tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario per concorrere, in via esclusiva, al maggiore onere sostenuto dagli stessi per l’incremento delle indennità di funzione previste dai commi da 583 a 587 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234. Nel caso di mancato o minore utilizzo delle predette risorse, i Comuni procederanno a versarle sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo incremento indennità di funzione: Certificazione utilizzo entro il 16 febbraio 2023

Con comunicato del 9 gennaio, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo per le indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali, di cui all’art. 1, commi 583-587 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Inoltre, al fine di assicurare nell’anno 2023 una distribuzione delle risorse che tenga conto delle specificità di ciascun ente e che consenta a ciascun comune di disporre del contributo nella misura quanto più possibile adeguata alle effettive necessità, evitando la dispersione di parte delle risorse assegnate, è stato predisposto uno specifico certificato sull’utilizzo del contributo per l’anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati entro il prossimo 16 febbraio 2023, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale al seguente indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, nel quale sono riportati, per ciascuna tipologia di indennità, gli importi assegnati all’ente.  In caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.

Tra i chiarimenti, il Ministero ha precisato che, per i comuni fino a 3.000 abitanti, le risorse oggetto di riparto con decreto interministeriale del 30.5.2022 sono aggiuntive rispetto al  contributo a regime, erogato a partire dall’anno 2020, ai sensi dell’articolo 57-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Viene evidenziato, altresì, che le risorse sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell’articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.

 

ALLEGATI

 

Niente indennità di funzione al vice presidente del consiglio comunale

L’art. 82 del TUEL non indica il vice presidente del consiglio comunale tra i beneficiari dell’indennità di funzione. L’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla citata norma primaria non permettono di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati.

Il Ministero dell’Interno, in riscontro ad una richiesta di parere, ha evidenziato che i soggetti beneficiari dell’indennità di funzione sono, per espressa disposizione normativa, il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.

La previsione statutaria dell’ente, che estende anche al vice presidente del consiglio il diritto a percepire l’indennità di funzione, si pone in contrasto con le vigenti disposizioni normative vigenti, laddove l’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla norma primaria, di cui all’art. 82 TUEL, non permettono, dunque, di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incremento indennità Sindaco piccoli comuni, necessario il cofinanziamento dell’ente

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 132 del 23.09.2021, in accordo con gli orientamenti espressi da altre sezioni, ribadisce che l’incremento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, previsto dall’art. 57-quater del DL n. 124/2019, pur essendo rimesso all’autonomia dell’ente, deve essere fissato nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge e non può essere limitato al contributo statale senza alcun cofinanziamento da parte del comune. La misura della compartecipazione del bilancio comunale alla spesa deve essere fissata in modo da assicurarne l’adeguata copertura e la sostenibilità finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Il comma 1 dell’art. 57-quater dispone che la misura dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il successivo comma 2 prevede un contributo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità.
La Sezione ribadisce che, pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l’assetto normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento in parola con ulteriori fondi propri.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Determinazione indennità di funzione e versamento contributi previdenziali ed assistenziali

Il dimezzamento dell’indennità di funzione è correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa; qualora ciò non sia possibile detta indennità va riconosciuta per intero. Per il pagamento degli oneri contributivi a carico dell’ente locale in favore dell’amministratore dipendente collocato in aspettativa senza assegni è necessario che l’amministratore abbia sospeso l’attività lavorativa. È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno, in risposta ad una duplice richiesta di parere da parte di un Responsabile finanziario di un Comune, in ordine alla corretta determinazione dell’indennità di funzione spettante ad un assessore che svolge un lavoro dipendente a tempo determinato, e se nei suoi confronti l’ente sia tenuto a versare i contributi previdenziali ed assistenziali.
In linea con l’orientamento espresso dalla Corte dei conti, il Ministero evidenzia che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.
Per i dipendenti che non godono della possibilità di porsi in aspettativa non retribuita, per espressa disposizione di legge, l’indennità va riconosciuta per intero. Nel caso in cui l’aspettativa non retribuita sia normativamente consentita, la condizione perché scatti il dimezzamento dell’indennità è che il soggetto, lavoratore dipendente non abbia chiesto di essere collocato in aspettativa, a prescindere, quindi, dalla circostanza che la medesima sia stata o meno, poi, concessa e che, pertanto, l’interessato si trovi in aspettativa per mandato amministrativo. In relazione ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei Conti ha tuttavia recentemente osservato che “considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei Conti, Sezione di controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2020).
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo degli amministratori locali, lo stesso è a carico dell’ente soltanto per coloro che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno all’esercizio del mandato, rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o di natura autonoma (art. 86 TUEL). Perché ricorra l’obbligo da parte dell’Ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Attribuzione indennità di funzione all’assessore in stato di quiescenza

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 88/2021, fornisce chiarimenti circa la possibilità, o meno, di attribuire l’indennità di funzione a un Assessore componente la Giunta comunale in stato di quiescenza, quindi titolare di una pensione, al momento del conferimento dell’incarico. La Sezione ricorda che ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 conv., con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, novellato dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 114/2014, di seguito riformulato dall’art. 17, comma 3, della l. n. 124/2015, è fatto divieto alle P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125. La norma prevede, tuttavia, eccezioni al divieto, menzionando espressamente i componenti delle giunte degli enti locali territoriali: sindaci, assessori e presidenti di giunta degli stessi. L’art. 82, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 267/2000, statuisce che questi percepiscano un’indennità di funzione. Risulta dirimente il fatto che tali attribuzioni derivano dall’investitura elettiva da parte dei cittadini o, comunque, dalla nomina sulla base degli equilibri politici scaturiti dal voto popolare, per cui non assume alcuna rilevanza la ratio della norma sul collocamento in quiescenza e sul ricambio generazionale. Di conseguenza, la disposizione non preclude per i componenti delle giunte degli enti locali territoriali l’attribuzione dell’indennità di funzione, anche al fine di non menomare il pieno esercizio dell’elettorato passivo che deve essere garantito a tutti i cittadini a parità di condizioni, a prescindere dalle condizioni personali di ognuno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION