La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, deliberazione n. 64/2021, nel fornire risposta ad una richiesta di parere in merito alla corresponsione dell’indennità di fine mandato del Sindaco (art. 82, comma 8, lett. f, del T.U.E.L), ha evidenziato che in difetto di idoneo preventivo accantonamento deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di una integrazione dello stanziamento al fine di garantire la copertura finanziaria dell’onere emerso a seguito di richiesta intervenuta successivamente. Per la Sezione il mancato accantonamento può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L., qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del T.U.E.L.
A sostegno della tesi del debito fuori bilancio, i giudici abruzzesi richiamano una precedente deliberazione della Sezione Campania, deliberazione n. 5/2009, con la quale aveva precisato che «L’ intimazione o richiesta scritta fatta dagli aventi diritto ai sensi dell’art.1219 c.c. potrebbe dar luogo invece al riconoscimento del debito in questione, che presenta, ad avviso della Sezione, tutti i caratteri del debito fuori bilancio, in quanto contratto in presenza di titolo giuridico ed in assenza di atto di impegno contabile assunto negli esercizi di provenienza del debito stesso. Infatti la relativa fattispecie è, in astratto, riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dall’art. 194, I° comma, lett. e), del TUEL n. 267/2000 e precisamente alla acquisizione di un servizio di evidente utilità reso all’ente “nell’ espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”. E’ appena il caso di ricordare che nel sistema SIOPE la spesa per indennità di funzione degli amministratori comunali è considerata come “spesa per prestazione di servizi” (cfr. allegato B al D. M. dell’Economia e delle Finanze n.135.553 del 14 novembre 2006, in Suppl. ordinario G.U. n. 272 del 22 novembre 2006). Valuterà l’Amministrazione se nel caso concreto ricorrono le condizioni oggettive individuate dalla giurisprudenza (certezza, liquidità, esigibilità) per il riconoscimento dei debiti maturati nei confronti degli istanti e considerati anche gli effetti della possibile prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.».
Nel merito riteniamo non condivisibile l’assunto secondo il quale il mancato accantonamento può determinare la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L. per le seguenti ragioni.
Si rammenta, preliminarmente, che il principio contabile applicato (punto 5.2 lett. i) dell’allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011) dispone che “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato del …”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.
Come noto, la casistica di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 (regole per l’assunzione degli impegni di spesa), 2 (spese economali) e 3 (lavori di somma urgenza) dell’articolo 191…” a differenza delle altre fattispecie previste dalla norma, dove il debito trae origine da situazione e fatti non dipendenti direttamente dalla volontà dell’amministrazione e quindi difficilmente prevedibili e regolamentabili, è ascrivile ad una palese violazione delle norme, dei principi e delle regole per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese. Il comma 1 dell’art. 191, primo periodo, dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5”.
Ne consegue che, fermo restando l’obbligo di procedere agli accantonamenti annuali necessari al pagamento delle somme dovute per l’indennità di fine mandato, da iscriversi nel bilancio di ciascuno degli esercizi finanziari, l’obbligazione di corrispondere le somme per l’indennità in questione sorge solo al momento della cessazione dell’incarico e, in conseguenza, la procedura necessaria per eseguire i dovuti pagamenti dovrà essere avviata, con il relativo impegno di spesa, nell’esercizio in cui è divenuto attuale il medesimo obbligo. Nell’ipotesi di omesso accantonamento delle risorse, ma alla presenza di disponibilità di stanziamenti sul competente intervento o capitolo di bilancio, l’Amministrazione potrà disporre il pagamento con le ordinarie procedure, senza la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio (Cfr. Corte dei conti, Sez. Sicilia, deliberazione n. n.135/2014/PAR). Da ultimo, si evidenzia che la su richiamata deliberazione della Corte dei conti Campania, a cui fanno riferimento i giudici abruzzesi, attiene ad una diversa fattispecie, concernente il mancato impegno e pagamento delle indennità mensili di funzione relative ad esercizi pregressi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION