Per l’adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori si prescindere dall’applicazione del principio di invarianza della spesa

Con deliberazione n. 200/2024, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, in risposta ad una richiesta di parere volto a chiarire se per l’adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori ai sensi della nuova disposizione della legge di bilancio 2022, si possa prescindere dall’applicazione del principio di invarianza della spesa di cui all’art. 1 comma 136 della legge n.56 del 7 aprile 2014 (legge 56/2014), ha evidenziato come il legislatore abbia inteso rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo e sottraendo l’indennità di funzione al vincolo specifico dell’invarianza della spesa. L’indennità di funzione da corrispondere agli amministratori locali deve perciò essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’art.1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’art.4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

La legge di bilancio 2022 all’art.1, comma 586 ha previsto un incremento del fondo statale, di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, per il concorso alla copertura dell’onere comunale per l’aggiornamento dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali. Il legislatore ha inteso, attraverso la garanzia statale, rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo.

La legge di bilancio, nel consentire la possibilità di applicare l’incremento dell’indennità di funzione nella misura massima già in regime transitorio a partire dal 2022, al comma 584 ha comunque stabilito che tale opzione possa essere percorsa “nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”, quale nuovo vincolo interno, il bilancio dell’ente, sostitutivo del vincolo generale dell’invarianza.

In conclusione, l’indennità di funzione da corrispondere al sindaco ed agli assessori deve essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’art.1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’art.4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione contributo 2023 incremento indennità amministratori entro il 31 ottobre 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 dicembre 2023, a decorrere dal 3 luglio 2024 sarà resa disponibile alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’utilizzo del contributo per l’incremento dell’indennità di funzione di cui all’articolo 1, commi 583, 584 e 585, della legge 30 dicembre 2021, n.234, relativo all’anno 2023.

La certificazione dovrà essere trasmessa, unicamente con le consuete modalità telematiche, entro il termine del 31 ottobre 2024.

Nell’invitare ad una attenta lettura delle istruzioni per compilazione del certificato, reperibili nelle risorse correlate al presente comunicato, la Direzione Centrale presente che la mancata trasmissione comporterà inevitabilmente l’attivazione dei controlli ex articolo 158 Tuel, per la verifica del corretto utilizzo del contributo.

Istruzioni per la compilazione 

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione fondo incremento indennità amministratori 2022: riapertura portale fino al 15 maggio 2024

Il Ministero dell’Interno comunica che, per aderire alle richieste formulate da diversi comuni ancora inadempienti o che hanno la necessità di modificare il certificato già presentato circa l’utilizzo del contributo per incremento indennità degli amministratori locali anno 2022, si è provveduto a riaprire la procedura telematica, che sarà utilizzabile anche per integrare o modificare i dati già inseriti.

Viene ricordato, a tal fine:

  • che l’integrazione o la modifica del certificato deve avvenire con l’annullamento e la sostituzione del vecchio certificato con il nuovo;
  • che il certificato va compilato a cura del RSF con l’indicazione degli importi del contributo effettivamente utilizzati;
  • che negli appositi spazi presenti al passo 2 della certificazione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi delle quietanze di tesoreria. L’inserimento di un importo non corrispondente all’ammontare della somma da quietanzare comporta la segnalazione di un errore che però non preclude la possibilità di concludere la procedura;
  • nel caso in cui la somma da riversare sia uguale a zero non viene richiesto l’inserimento degli estremi della quietanza;
  • in caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.

La procedura per l’acquisizione dei certificati sarà fruibile inderogabilmente fino al 15 maggio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riapertura termini certificazione contributo statale anno 2022 per incremento indennità amministratori

La Direzione Centrale della Finanza Locale con apposito comunicato ricorda che, al fine di acquisire i dati relativi all’utilizzo del contributo statale per l’anno 2022 a concorso della copertura dell’onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali ai sensi dell’articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è stato predisposto uno specifico certificato, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale di questo Dipartimento al seguente indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

Al riguardo, la Direzione comunica che, per aderire alle richieste formulate da diversi comuni e per consentire agli 81 enti ancora inadempienti di procedere alla trasmissione del certificato, si è provveduto a riaprire la procedura telematica per la certificazione in argomento, che sarà utilizzabile fino al 15 dicembre 2023 anche per integrare o modificare i dati già inseriti.

In proposito, i 227 comuni che non abba indicato gli estremi della quietanza di tesoreria ed i 3 enti che hanno indicato un ammontare della quietanza inferiore a quanto dovuto dovranno integrare il certificato già trasmesso con tali estremi.

Di seguito gli elenchi degli enti interessati ai predetti adempimenti e le istruzioni per la sostituzione dei certificati privi di quietanza o con quietanza insufficiente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci: Corte dei conti chiarisce modalità attuative della riduzione dell’indennità degli amministratori

Importante chiarimento, su richiesta di parere ANCI in merito ad una specifica modalità attuativa del nuovo regime delle indennità, è stato espresso con Deliberazione n. 11/SEZAUT/2023 dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (non ancora pubblicata).

Nella delibera, la Corte evidenzia che la riduzione del 10% prevista dalla legge n.266/2005 non si applica alle nuove indennità fissate dall’articolo 1, commi 583-586 della legge 30 dicembre 2021, n.234 ma si utilizza solo ai fini del calcolo differenziale tra le indennità pregresse e quelle a regime dal 2024 o dal 2022 secondo quanto disposto dalla norma.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aspettativa e indennità di funzione degli amministratori dipendenti a tempo determinato

Riconoscere una indennità piena al lavoratore a tempo determinato, che non può assolvere all’incarico della funzione pubblica a tempo pieno ed esclusivo, configurerebbe una disparità di trattamento ed una ingiustificata discriminazione tra l’amministratore in aspettativa non retribuita – con diritto a percepire la sola indennità di funzione – e l’amministratore/lavoratore a termine che, oltre all’indennità in misura piena, acquisirebbe il proprio trattamento stipendiale. Dunque, sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, quest’ultimo non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla quantificazione dell’indennità di funzione da corrispondere agli amministratori. In particolare, è stato chiesto se un amministratore, insegnante del comparto scuola a tempo determinato part-time, con contratto di lavoro inferiore al cinquanta per cento, non potendo fruire dell’aspettativa non retribuita e avendo un contratto minimo di lavoro, possa avere diritto a percepire l’indennità in misura piena, considerando che la retribuzione è legata all’orario di lavoro contrattualmente sottoscritto.

Il Ministero ricorda come l’art. 81 del TUEL configura un diritto potestativo degli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, di essere collocati in aspettativa, funzionale all’attuazione del dettato costituzionale in tema di esercizio di funzioni pubbliche elettive. Il successivo art. 82 rubricato “Indennità”, statuisce il dimezzamento dell’indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei Comuni che, in quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita. Secondo la Corte dei conti, detta disposizione è funzionalizzata ad indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, attraverso la diminuzione forfettaria dell’indennità loro spettante, in ragione del prevedibile minore impegno dedicato all’espletamento della funzione pubblica, laddove essi decidano di optare per lo svolgimento anche di altra attività lavorativa (cfr. sez. reg. di controllo Puglia, delib. n. 19/PAR/2013). Il soggetto che decida di dedicarsi a tempo pieno all’espletamento della funzione pubblica, optando per l’aspettativa non retribuita dal proprio rapporto di lavoro, non può essere posto nella medesima condizione, in termini di corresponsione della indennità di funzione, rispetto a chi decide di continuare a svolgere attività lavorativa dedicandosi solo parzialmente alle esigenze dell’ente locale.

Il Ministero, in conformità a diverse pronunce della Corte dei Conti (Cfr. Corte dei Conti, sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR, Corte dei Conti Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR e Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR), ha avuto finora occasione di evidenziare che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che, per legge, non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita. Tuttavia, la magistratura contabile, in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, ha modificato parzialmente l’orientamento per cui il dimezzamento dell’indennità di funzione sarebbe correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa. E’ stato, infatti, recentemente precisato dalla Corte dei Conti che, pur volendo dare rilievo al fatto che il lavoratore a tempo determinato sia tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro e non possa essere collocato in aspettativa, egli, di fatto, non può assolvere all’incarico della funzione pubblica a tempo pieno ed esclusivo.

 

La redazione PERK SOLUTION