Sospensione mutui quota capitale 2023. Domande entro il 30 settembre

ANCI, UPI ed ABI hanno stipulato un Accordo quadro contenente le linee guida in base alle quali le banche potranno procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2023 dei mutui erogati in favore degli enti locali. L’iniziativa, unitamente alla operazione di rinegoziazione dei mutui approvata da Cdp lo scorso aprile, va quindi a completare il set di misure su cui ANCI ha lavorato in queste settimane al fine di ridurre gli oneri da rimborso prestiti per fare fronte alla carenza di liquidità in un contesto caratterizzato da un generale e persistente incremento dei prezzi, in particolare quelli energetici e delle materie prime.

L’Accordo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere (solo i contratti stipulati nella forma tecnica del mutuo) in scadenza nel periodo intercorrente tra il 27 luglio 2023 – data di stipula dell’Accordo – e il 31 dicembre 2023, con estensione di sei mesi della durata del piano di ammortamento originario. La durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni.

Non vengono modificate le condizioni economiche contrattualmente previste: il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.

È previsto un meccanismo di adesione volontaria da parte delle banche che possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, nonché modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti. Non è previsto il pagamento di commissioni, al netto degli oneri relativi agli atti connessi all’operazione di sospensione.

Tra le cause di esclusione vanno ricordate l’eventuale attivazione nei confronti dell’ente della procedura di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, la presenza di morosità pregresse o di rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda, la condizione di dissesto finanziario qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL. Lo stato di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) non è condizione di esclusione.

Gli enti hanno tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare la domanda di sospensione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche. Queste si impegnano a fornire una risposta entro i 30 giorni successivi. L’ABI pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato delle banche aderenti (www.abi.it).

 

La redazione PERK SOLUTION

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, la circolare della RGS

Con la Circolare n. 5/2023, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce informazioni agli enti territoriali circa il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2023 e 2024, ed ex post, per l’anno 2021, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La RGS ribadisce che il saldo non negativo previsto dall’articolo 9 della legge n. 243/2012, inteso quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito, deve essere conseguito – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce “criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali” – dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. I singoli enti sono tenuti, invece, a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall’articolo 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla RGS, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione da parte della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto.

La RGS, al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’ articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2022- 2024 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni), riscontrando, negli anni 2023-2024, il rispetto, a livello di comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali). Anche la verifica ex post effettuata, sempre a livello di comparto, sui rendiconti 2021 trasmessi alla Bdap mostra che il saldo non è superato.

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2023 e 2024, in base ai dati dei bilanci di previsione 2022-2024, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2023-2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, la circolare della RGS

Pubblicata la circolare n. 15 del 15 marzo 2022 del MEF-Rgs, avente ad oggetto: “Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-2023”. Nel documento, il Mef conferma di valutare la tenuta degli equilibri prescritti dall’articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 2012 a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Con la circolare n. 5/2020, la Rgs ha chiarito che l’equilibrio ai sensi dell’articolo 9, legge 243/2012 (saldo senza utilizzo di avanzi, FPV e debito), in linea con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale e che costituisce presupposto per la legittima contrazione del debito. I singoli enti sono tenuti, quindi, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, vale a dire il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l’ utilizzo dell’avanzo, il FPV e il debito.

Con l’attuale circolare – al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’ articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis a livello regionale e nazionale – si evidenzia che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2022-2023, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION