Il potere di vigilanza attribuito all’Autorità Nazionale Anticorruzione si esercita anche sulle specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi individuate con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d. lgs n. 201/2022), e previste in particolare nell’ambito della distinzione che è stata introdotta tra funzioni di gestione dei servizi e quelle di regolazione, indirizzo e controllo, nell’organizzazione degli enti locali e anche in relazione ai soggetti partecipati. La vigilanza dell’Anac si svolge anche sulle fattispecie che impediscono la nomina a componente delle commissioni di gara per gli affidamenti della gestione dei servizi.
E’ quanto viene evidenziato dall’Autorità con Comunicato del Presidente del 3 dicembre 2024, richiamando anche le valutazioni espresse sul punto dal Consiglio di Stato (parere n. 907 del 30 luglio 2024).
Il decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali ha previsto che a soggetti con specifici ruoli, anche per il periodo di un anno successivo alla loro conclusione, non possano essere conferiti “incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio”. Il divieto riguarda in particolare: i componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, e i dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; i componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, e i dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; i consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio. A chi ottenga quindi un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario, o inerente alla gestione del servizio, la norma impone di presentare la dichiarazione relativa al fatto che non sussistano queste ipotesi previste come incompatibili.
Alla luce anche del rinvio normativo operato dal decreto e per la coerenza con il quadro normativo generale sulla prevenzione della corruzione, il Consiglio di Stato – ricorda Anac – ha ritenuto che in questo ambito sussistano sia il potere di controllo dei responsabili anticorruzione (Rpct) degli enti coinvolti, sia i poteri di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che può anche espletare attività ispettive e di accertamento, eventualmente sospendere le procedure di conferimento e segnalarle.
Per quanto riguarda poi i commissari delle gare per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali, il Consiglio di Stato ha evidenziato come, secondo il nuovo Codice degli appalti, la commissione giudicatrice possa essere composta da dipendenti della stazione appaltante o dell’amministrazione beneficiaria dell’intervento o di altre amministrazioni o, in via residuale, da professionisti esterni. Sono stabilite però anche in questo caso specifiche ipotesi di inconferibilità della nomina a membro di una commissione, facendo riferimento anche a quanto previsto per i casi di conflitti di interessi, rispetto ai quali lo stesso decreto legislativo n. 201/2022 richiama l’obbligo di astensione.
Anche sulle specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità previste per i componenti delle commissioni giudicatrici, spiega il comunicato del Presidente Anac, il Consiglio di Stato ha riconosciuto all’Autorità un importante ruolo, al fine di prevenire illegalità e corruzione, nell’ambito del generale potere di vigilanza sul rispetto del Codice degli appalti e sullo svolgimento trasparente dei contratti pubblici.