Chi è stato consigliere comunale non può presiedere l’azienda di servizi locali prima del decorso del periodo di raffreddamento

2Non è conferibile, a chi sia stato membro del Consiglio comunale, l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale di servizi locali dello stesso Comune dove il soggetto interessato ha ricoperto la carica politica, prima del decorso del periodo di raffreddamento di due anni, fissato dalla normativa vigente. Lo ha stabilito l’ANAC, con la delibera n. 511 approvata dal Consiglio del 6 novembre 2024.

Nel caso di specie, la presidenza era stata attribuita dal sindaco a una consigliera comunale che si era dimessa dal suo ruolo nell’amministrazione locale dieci giorni prima della nomina al vertice dell’azienda speciale. È però espressamente vietata, dalla normativa sulle inconferibilità, l’attribuzione di incarichi di amministratore di ente pubblico di livello comunale a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del Comune che conferisce l’incarico.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Per un sindaco è inconferibile l’incarico di presidente di consorzio di gestione di servizi della stessa zona

Con Atto del Presidente approvato dal Consiglio nella seduta del 30 luglio 2024, l’ANAC ha evidenziato che il sindaco di un Comune facente parte di un consorzio di gestione di servizi sociali non può essere allo stesso tempo presidente del Cda del consorzio con funzioni gestionali. Questo in base al decreto legislativo n. 39/2013, articolo 7.

Il decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, infatti, che: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti – lettera c) – gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.

L’Anac ha stabilito l’inconferibilità, sia in ragione dei poteri ad esso connessi, sia alla luce di quelli attribuiti al CdA nel suo complesso, che rendono tale ruolo riconducibile a quello di amministratore di ente pubblico (vedi articolo 1, del d.lgs. n. 39/2013).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, inconferibilità e incompatibilità: La legge nazionale prevale su norme regionali e a Statuto speciale

I decreti attuativi della legge Severino, come il n. 39/2013 che disciplina le inconferibilità e le incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, sono prevalenti rispetto a legge regionali, anche speciali, o delle Province autonome. E’ quanto ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente del 13 settembre 2023. La richiesta di parere era giunta da Comune di Palermo, intenzionato ad applicare le disposizioni proprie regionali in materia di nomine e designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati, invece della normativa nazionale disposta dai decreti Severino.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 – scrive Anac – non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto costituiscono l’espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l’azione del funzionario può mettere a rischio l’immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (d.lgs. n. 39/2013) non si applicano, invece, ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale (caso relativo al collegio sindacale di un’azienda sanitaria locale). Infatti, lo svolgimento di funzioni dirigenziali o gestorie costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto. Disciplina quest’ultima che non trova dunque applicazione con riferimento ad esempio all’incarico di revisore dei conti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incarichi ai condannati per reati contro la Pubblica amministrazione

Il divieto di attribuzione degli incarichi ai condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica amministrazione vale anche nell’ipotesi in cui la pena sia stata sospesa. Lo ha ribadito Anac nella nota del presidente del 7 dicembre 2022.

L’inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrrazione non rientra nella categoria delle sanzioni (penali o amministrative) ma riguardi uno status oggettivo nel quale si trova chi è stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la PA previsti dal codice penale. Sono vietati quindi l’attribuzione o il mantenimento degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. La sentenza infatti è la prova che il condannato non è idoneo ai poteri pubblici.

Quanto alla durata del periodo di inconferibilità, Anac precisa che il divieto di attribuzione degli incarichi decorre dal primo atto certo in cui l’amministrazione manifesta la propria conoscenza della situazione di inconferibilità. In altre parole, il calcolo della durata dell’inconferibilità parte dal momento in cui il dipendente raggiunto dalla sentenza di condanna sia stato effettivamente allontanato dall’incarico. Nel caso in esame, l’amministrazione è venuta a conoscenza della causa di inconferibilità il 28 maggio 2021, tuttavia l’incarico è stato annullato solo il 28 luglio 2021, due mesi dopo.

 

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ANAC, Inconferibile l’incarico di dirigente ai condannati per associazione a delinquere

Con comunicato del Presidente del 24 novembre 2021, l’Anac ha chiarito che l’inconferibilità va applicata anche in caso di condanna penale per reato associativo finalizzato al compimento di reati contro la pubblica amministrazione. In tal modo l’Autorità ha completato quanto già affermato nella delibera n.720 del 27 ottobre 2021, integrando quella precedente, n.1201 del 18 dicembre 2019.

Anac era intervenuta lo scorso 27 ottobre prendendo posizione sulla nomina di un Comune, già sciolto per infiltrazioni mafiose, che ha assegnato un incarico dirigenziale a un soggetto condannato per il reato di associazione per delinquere, ribadendo che tale pratica non è consentita dalla legge, e pertanto l’incarico è inconferibile.

Il dirigente in questione, trasferito per mobilità da altro ente, ha riportato condanna di primo grado per associazione per delinquere finalizzata a reati di corruzione. Il giudice di primo grado, però, disponeva il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per altri capi di reato del suddetto dirigente contro la Pubblica amministrazione.

L’Autorità Anticorruzione ha confermato (decreto legislativo 39/2013, attuativo della legge Severino) che non possono essere attribuiti incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e in enti privati di controllo pubblico a quanti siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione. Tale prescrizione di legge – sostiene Anac – va applicata anche per reati associativi al compimento di reati contro la pubblica amministrazione. Infatti “anche il solo aspetto di partecipare all’associazione è idoneo a integrare la fattispecie delittuosa, pur se la pena è più lieve rispetto a quella prevista per coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l’associazione”.

Secondo l’Autorità “sarebbe ingiusto oltre che irragionevole, liberare dal divieto di conferimento degli incarichi pubblici un soggetto responsabile del delitto di associazione per delinquere di più reati contro la pubblica amministrazione, e assoggettarvi invece colui che sia responsabile di un solo delitto”.