Sindaco, obbligo di astensione dall’esercizio della professione in materia edilizia privata e pubblica

Il Ministero dell’Interno, con parere del 23 aprile scorso, ha ribadito che sul sindaco, “responsabile dell’amministrazione del comune” ex articolo 50, comma 1, TUEL e presidente dell’organo esecutivo ex comma 2 del medesimo articolo, grava l’obbligo di astensione positivizzata dal comma 3 dell’articolo 78 del predetto testo unico. L’articolo 78, comma 3, nel disporre che “I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”, intende garantire la imparzialità dell’azione amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un’attività libero-professionale negli stessi delicati settori nei quali, come pubblici amministratori, sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale. Tra i destinatari dell’obbligo di astensione (…) rientrano non solo gli assessori cui siano state conferite deleghe nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e dei lavori pubblici, ma anche lo stesso sindaco, sul quale, come organo responsabile dell’amministrazione del Comune e presidente della giunta comunale, grava l’onere di sovraintendere su tutte le attività del Comune, anche su quelle delegate. La violazione del dovere di astensione, pur non comportando la decadenza dalla carica, può rilevare, comunque, sul piano della personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, nonché sul piano della legittimità degli atti adottati. Va pertanto, escluso che, per il fatto di essersi avvalso della facoltà di delega ad un assessore nella materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, il sindaco possa ritenersi esonerato dall’osservanza dell’obbligo di astensione dall’esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica” (così Cass. Civ.. sezione II, sentenza n. 14764 del 19/7/2016, sopra cit.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Incompatibilità tra incarico di revisore e componente OIV nello stesso ente

Il revisore non può svolgere la funzione di componente dell’OIV nel medesimo ente locale per evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’articolo n.236 del Tuel, in particolare se il revisore di un ente locale possa essere contemporaneamente componente dell’OIV dell’ente medesimo.

Di seguito la risposta:

In proposito il disposto dell’articolo n.236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplina le ipotesi di incompatibilità dei revisori, in particolare, il comma 3 specifica che “i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. È opportuno preliminarmente precisare che per “incompatibilità” si intende l’impedimento che non consente il regolare svolgimento dell’attività di revisore, a causa di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto da cui potrebbe derivare un conflitto di interessi ed impone una scelta tra il nuovo ed il precedente ufficio ricoperto. La disposizione enuncia quindi un principio cardine per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria: sono incompatibili con l’attività di revisore, sia gli incarichi di gestione diretta delle funzioni e dei servizi dell’Ente Locale, sia gli incarichi di consulenza funzionali allo svolgimento di tali funzioni e servizi. Pertanto, questa disposizione costituisce uno strumento di garanzia dell’imparzialità dei componenti dell’Organo di revisione di fronte alle diverse fattispecie sottoposte al loro controllo economico-finanziario. In tal senso si veda anche il parere della Corte dei Conti, sezione regionale del Piemonte, contenuto nella delibera 23 aprile 2018, n.44, che afferma l’impossibilità di nominare il revisore dei conti dell’Ente quale componente di un organo di valutazione del personale, stante la previsione dell’articolo 236, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. La rigorosa interpretazione delle norme in materia di incompatibilità appare, peraltro, rafforzata anche alla luce delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190, con particolare riferimento ai principi e alle modifiche introdotte in materia di attribuzione o autorizzazione di incarichi ai dipendenti della pubblica amministrazione e di conferimenti di incarichi pubblici, volte ad evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. In conclusione, si ritiene che il revisore non possa svolgere la funzione di componente dell’OIV nel medesimo ente locale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION