Nuovo codice dei contratti: il Quaderno operativo Anci sulle funzioni tecniche incentivabili

Il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR e, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, “a regime”, molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni. Tra le molte novità, anche quella sulle funzioni tecniche incentivabili, oggetto di approfondimento del quaderno operativo dell’ANCI. Obiettivo del documento è quello di fornire una prima disamina dei principali contenuti dell’articolo 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici sulle funzioni tecniche incentivabili e cosa cambia rispetto all’articolo 113 del D. Lgs. n.50/2016, nonché per facilitare la prima applicazione della nuova norma, proporre un modello di Regolamento per la definizione degli stessi incentivi.

Con le nuove disposizioni vengono superate le difficoltà derivanti dal d.lgs. n. 50/2016 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti. Viene individuato il limite del 2% delle risorse che, a valere sugli stanziamenti delle procedure di affidamento, possono essere destinate alle remunerazioni delle funzioni tecniche. Si specifica che la disciplina si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti possono prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale.

Viene stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come previsto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile. Non c’è più alcun riferimento alla contrattazione decentrata integrativa del personale per l’adozione del regolamento che fissa i criteri del riparto delle risorse per le funzioni tecniche.  Viene innalzato il tetto retributivo individuale (percepito dal singolo dipendente) dal 50% del D.lgs. n. 50/2016 fino al 100%. È previsto un incremento
ulteriore del 15%, rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi tecnici anche in caso di affidamento diretto previo esperimento di una procedura comparativa

Relativamente agli incentivi tecnici previsti dall’ art.113 d. Lgs. 50/2016 nel testo vigente è consentito adottare un’accezione estesa del requisito della procedura comparativa necessaria alla corresponsione degli stessi, tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate, quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Lo ha chiarito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 173/2022.

Il previo esperimento di una procedura comparativa è stato ritenuto, infatti, alla luce del tenore letterale dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, un presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, nella forma, quantomeno, dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Quale logica conseguenza è stato affermato che le procedure non comparative (come, per esempio, i lavori in amministrazione diretta), non sono idonee ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici.

Pur confermando l’esperimento di una procedura comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, la Sezione accoglie una accezione estesa anche a forme più ridotte e semplificate, riferibili quantomeno allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogazione incentivi tecnici anche in caso di tardiva individuazione del cd. gruppo di lavoro

La Corte dei conti, Sez. Campania, deliberazione n. 21/2022, in riscontro ad una richiesta di parere concernente l’interpretazione del disposto di cui all’art. 113 d.lgs. 50/16, recante la controversa disciplina in tema di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, ha chiarito che è consentita comunque l’erogazione dell’incentivo anche nella ipotesi in cui l’individuazione dei dipendenti beneficiari dello stesso sia tardiva e quindi successiva rispetto all’effettivo avvio della procedura di gara. Rileva, infatti, che la platea dei possibili beneficiari è tassativamente selezionata dall’art 113, comma 3 d.lgs. 50/16. Il medesimo comma 3, poi, precisa anche che “La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”, senza null’altro specificare a tal specifico proposito. 
Medesime considerazioni valgono anche con riferimento al caso degli appalti relativi a servizi e forniture, per i quali sia obbligatoria la nomina del direttore della esecuzione disgiunta da quella del RUP, laddove si possa ugualmente procedere alla erogazione dell’incentivo anche nel caso in cui la nomina del primo sia tardiva, successiva, cioè, all’inizio della esecuzione del servizio o della fornitura. Ed invero, nello specifico caso degli appalti dei servizi e delle forniture, si richiede l’ulteriore requisito rappresentato dalla nomina del direttore della esecuzione. anche in tale specifica ipotesi ciò che rileva è che, in ottemperanza al generale principio di effettività, sancito dall’art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dal delineato quadro normativo, ivi compresa l’avvenuta nomina del direttore della esecuzione, si accerti l’effettivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di remunerazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Incentivi tecnici, esclusa la destinazione della quota del 20% proveniente da risorse vincolate di terzi

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 80/2021, fornisce chiarimenti in merito l’interpretazione dell’art. 113, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 circa le corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici previsto dalla norma citata. In particolare, i dubbi del Comune istante si appuntano sulla possibilità o meno di destinare all’erogazione degli incentivi a favore dei dipendenti la quota del 20% del fondo per le funzioni tecniche, di cui al comma 2, nel caso in cui tale quota sia rappresentata, anche parzialmente, da “risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”, che – in quanto tali – non possono essere destinate dall’Ente all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, alla luce dell’espresso divieto di cui al comma 4.
Nel merito, la Sezione ricorda che in riferimento alle corrette modalità di “costituzione” e successiva “destinazione” del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 è possibile di individuare quattro fasi:
La prima fase: relativa alla quantificazione e “costituzione” del fondo per le funzioni tecniche;
La seconda fase: destina” le risorse inserite nel fondo di cui al c. 2, suddividendole secondo le finalità previste dai commi 3 e 4, nella misura rispettivamente dell’80% (destinata a finanziare gli incentivi a favore dei dipendenti, che a vario titolo partecipano all’appalto svolgendo le funzioni tecniche indicate nella norma, secondo i criteri e le modalità definite in contrattazione decentrata e in apposito regolamento) e del 20% (“ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione);
La terza fase: l’amministrazione procede all’utilizzo delle risorse, secondo le destinazioni consentite dai commi 3 e 4;
La quarta fase: inerente alla gestione della quota parte di risorse che, seppur inserite nel fondo del comma 2, sono rimaste inutilizzate. La prima ipotesi riguarda le risorse stanziate (pari all’80% – ai sensi del comma 3 – per gli incentivi tecnici, relative a prestazioni non svolte dai dipendenti, o da questi svolte con accertamento negativo. In tal caso, il penultimo periodo del comma 3 dispone espressamente che le economie risultanti vadano ad incrementare il fondo di cui al comma 2. La seconda ipotesi riguarda risorse (pari al 20%) non destinabili all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, in quanto provenienti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
I giudici, confermando l’orientamento espresso anche dalla Corte conti, sez. contr. Puglia, deliberazione n. 108/2017, rilevano che non possano essere destinate al finanziamento degli incentivi tecnici a favore dei dipendenti le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati. La quota del 20% proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi, pertanto, dovrà confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’ente terzo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Niente incentivi tecnici per i contratti di rendimento energetico

“Il contratto di rendimento energetico (EPC) rientra nelle fattispecie di partenariato pubblico privato disciplinate dall’art. 180 e ss.gg. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente “Codice dei contratti pubblici”, per le quali non trova applicazione il sistema di incentivazione tecnica previsto dall’art. 113, comma 2, del medesimo decreto legislativo”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 10/2021 in risposta ad una questione di massima sollevata dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, in relazione al quesito posto dal Comune di Ferrara (FE) relativamente agli incentivi tecnici disciplinati dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti). In particolare, l’Ente chiedeva se fosse legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi in oggetto per i contratti di rendimento energetico di cui al d.lgs. n. 102 del 2014.
Il Collegio evidenzia come tra i contratti di PPP può rientrare senza alcun dubbio il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), definito dall’art. 2, comma 2, lett. n), del d.lgs. n. 102/2014. La suddetta inclusione tra i contratti di PPP è stata riconosciuta anche dal Codice dei contratti a seguito della modifica apportata dal legislatore con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, che, con l’art. 8, comma 5, lettera c-quater), ha introdotto al comma 2 dell’art. 180 del Codice. Il contratto in questione vede solitamente coinvolte due parti, il beneficiario e il fornitore, tipicamente una società di servizi energetici (Energy Service Company, d’ora in avanti ESCo), anche se in alcuni casi il finanziatore può essere un soggetto diverso dal fornitore e può diventare parte del contratto stesso. Tali contratti (ricompresi nella categoria dei contratti di PPP) si caratterizzano:
– per la mancanza di uno stanziamento iniziale, essendo a carico del fornitore l’onere finanziario iniziale, relativo all’investimento, necessario per ottenere il miglioramento della prestazione energetica;
– per l’assunzione del rischio dell’operazione da parte del fornitore, in quanto i suoi ricavi dipenderanno (e saranno parametrati) dai risultati dell’investimento in termini di miglioramento energetico (es. risparmi di spesa sulla bolletta).
La Sezione ritiene che gli incentivi tecnici trovino applicazione, sulla base di un’interpretazione sistematica e letterale della voluntas legis, solo per i contratti che rientrino nel campo di applicazione della parte seconda del Codice: ossia i contratti di appalto, nei quali l’onere finanziario è sostenuto dalla stazione appaltante pubblica (con conseguente assunzione del rischio relativo agli effetti dell’operazione contrattuale), con imputazione della spesa sullo “specifico stanziamento” previsto per il lavoro, fornitura, servizio, sul quale gravano anche gli incentivi tecnici.
Nel contratto di rendimento energetico come tipica fattispecie di PPP emerge l’assenza di oneri finanziari immediati per il cliente (contratto che resta a titolo oneroso perché il cliente cede i risparmi futuri), con il trasferimento dei rischi in capo alla ESCo che ripaga il proprio investimento grazie ai risparmi generati dall’intervento nel corso della durata contrattuale (è fondamentale che l’intervento realizzi l’obiettivo di risparmio energetico definito). Pertanto, una volta qualificato – in relazione alle sue connotazioni intrinseche – il contratto di rendimento energetico come fattispecie di PPP, ne discende l’esclusione dell’applicazione del sistema degli incentivi tecnici, così come già previsto dalla deliberazione n. 15/2019 per i contratti che rientrano nelle concessioni.
Il Collegio, infine, non nega che anche nei contratti di PPP e nelle concessioni vi possano essere spazi per attività simili a quelle che caratterizzano il sistema incentivante degli appalti di cui all’art. 113 del Codice, così come riconosciuto anche dall’ANAC nell’Atto di Segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021, in specie per le fattispecie di PPP, quali i contratti di rendimento energetico, caratterizzati dalla particolare complessità e specialità del settore di intervento. Ciò si rileverebbe particolarmente vantaggioso, non solo per favorire una adeguata specializzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche mediante l’introduzione di meccanismi premiali e pertinente programmazione formativa, con conseguenti benefici effetti in ordine ad un più razionale e produttivo impiego delle risorse umane disponibili, ma anche a garanzia del fondamentale principio del buon andamento di cui all’ art. 97, secondo comma, Cost., da salvaguardare attraverso un’accorta valutazione e vigilanza delle attività ad alto tasso di tecnicismo, oggetto del contratto di concessione o di PPP, da parte di personale tecnico dell’Amministrazione adeguatamente incentivato.
Tuttavia, per pervenire alla conclusione di rendere operativo un sistema incentivante anche ai contratti di partenariato pubblico privato, come a quelli di concessione, si appalesa la necessità di un apposito intervento normativo che, partendo dalla constatazione della complessità evidenziata, non inferiore a quella dei contratti d’appalto, e dei benefici conseguibili, si determini in tal senso, integrando sul punto l’attuale Codice dei contratti, attraverso la previsione di una puntuale disciplina, che non potrà non tener conto della ben diversa struttura dei relativi schemi contrattuali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi ai dipendenti per le concessioni

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 176/2020, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di estendere gli incentivi tecnici alle concessioni, ha ribadito che gli incentivi di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, previsti per i contratti di appalto, non si possono estendere ai contratti di concessione anche se l’amministrazione riconosce un “prezzo” (contributo pubblico) al concessionario. La questione è stata, tra l’altro, ampiamente trattata dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 15/2019/QMIG, che ha enunciato il seguente principio di diritto «Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione». La mancanza del requisito della “identità” del capitolo, non essendovi, per il caso di concessione, la presenza di costi di gestione a carico della stazione appaltante sicché non sarebbe integrata la fattispecie normativa, di cui al  comma 5 bis dell’art.113, a mente del quale “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Il “di cui” al quale fa riferimento la norma (ossia il valore degli incentivi) non potrebbe costituire voce del quadro economico dello stanziamento previsto nella declinazione della spesa per l’appalto del lavoro o servizio, ma rappresenterebbe, invece, una voce inserita nello stanziamento di risorse finalizzate all’erogazione di un prezzo consistente in un contributo pubblico, che non ha comunque natura di corrispettivo a differenza del “prezzo” del contratto di appalto. La Sezione ribadisce che i contratti di appalto si differenziano dai contratti di concessione in quanto mentre i primi comportano il pagamento di un corrispettivo a carico dell’Ente, (art 3 del codice dei contratti) i secondi trovano la propria remunerazione nella gestione dell’opera o del servizio. Per i contratti di appalto il “prezzo” costituisce il corrispettivo erogato dall’amministrazione, mentre il “prezzo” eventualmente riconosciuto nel contratto di concessione ai sensi dell’art 165, ha il fine di garantire l’equilibrio economico. Nei contratti concessori il rischio di gestione rimane in capo al concessionario anche quando vi è l’erogazione di un prezzo da parte del concedente, mentre nel contratto di appalto il rischio è intestato all’amministrazione. Ne deriva che anche in presenza del pagamento di un “prezzo” da parte dell’amministrazione giudicatrice, il contesto normativo di riferimento non consente l’assimilazione della concessione al contratto di appalto ai fini dell’estensione degli incentivi tecnici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche nell’ambito di procedura di gara svolta da soggetto aggregatore

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 30/2020 – in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Presidente di Provincia, volto ad appurare se gli incentivi spettanti per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 21, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possano ritenersi spettanti al personale preposto all’esecuzione di un contratto stipulato a seguito di una gara “svolta non dallo stesso Ente ma da un soggetto aggregatore – ha evidenziato che il fatto che l’Ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”. Il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR). In merito alla spettanza dell’incentivo al dipendente dell’Ente che, appositamente nominato, svolga funzioni di “esecuzione” del contratto, la Corte rammenta che va valorizzato l’ultimo periodo dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, laddove è previsto che: “La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”. Sicché, fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo potrà dirsi spettante:

a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1,;

b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

Rimane fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION