Un Comune ha trasmesso una richiesta di parere inerente ai requisiti per il riconoscimento al personale gli incentivi di cui all’art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle riscossioni delle annualità 2018 e 2019. La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1/2023, ha riepilogato le condizioni per il pagamento degli incentivi in esame:
- che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL; al riguardo, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2021/QMIG, ha già chiarito che la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, contenuta nella norma in esame, debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, del T.u.e.l.) e, per il rendiconto, con legge; pertanto, questa prima condizione è da ritenersi soddisfatta laddove i documenti contabili siano stati approvati entro i termini così prorogati;
- che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare – nell’an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;
- che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
- che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa;
- che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
- che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione.
Ove sussistano tutte le condizioni elencate, sarà possibile erogare la quota destinata al trattamento accessorio, nella misura così determinata, al personale impiegato nelle attività di cui trattasi. Tale quota peraltro non sarà da computarsi a fini di rispetto del limite di cui all’art. 23, co.2, del d.lgs. n. 75/2017.
La redazione PERK SOLUTION