La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 120/2022, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in materia di incentivi destinabili al personale dipendente in conseguenza dell’incremento del gettito per l’accertamento e la riscossione dei tributi IMU e TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, ha ribadito la possibilità, in ossequio al principio di diritto espresso dalla Sezione delle autonomie (del. n. 19/2021), di erogare i compensi incentivanti di cui trattasi anche laddove l’approvazione del bilancio o del rendiconto sia avvenuta entro i termini prorogati dal Ministero dell’interno o dal legislatore, escludendo invece un ulteriore ampliamento degli ambiti applicativi della norma, sino al riconoscimento del compenso incentivante anche nell’ipotesi in cui l’approvazione del rendiconto avvenga oltre il maggiore termine concesso dalla normativa emergenziale, ma entro l’esercizio in cui cade l’obbligo della rendicontazione.
La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 19/2021, ha chiarito che “appare incongruo correlare gli incentivi di cui al predetto comma 1091 all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, comma 7, d.lgs. 267/2000. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato”.
L’attività esegetica sollecitata dal Comune istante circa un ulteriore ampliamento della norma, riconoscendo gli incentivi anche nel caso di approvazione del rendiconto oltre i termini prorogati ma comunque nell’esercizio di riferimento, si risolve, invero, nella richiesta di un’interpretazione contra legem, che, come tale, non può essere accolta con il favore del Collegio, in quanto imperniata sulla forzatura delle chiare espressioni letterali utilizzate all’interno del testo normativo, sino ad obliterare quella parte del contenuto precettivo del comma 1091, che, in ogni caso, impone all’ente locale il rispetto di termini perentori per l’approvazione dei propri documenti contabili, ordinari o differiti che siano. Ai fini di una corretta attività di esegesi non è consentito valicare il limite della littera legis sino a giungere all’evidente manipolazione dell’enunciato linguistico.
Atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della predetta circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091, al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione.
La redazione PERK SOLUTION