Corte dei conti, liquidazione incentivi solo se previsti nei quadri economici dei singoli appalti

Ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli incentivi richiesti è necessario che:
1) l’ente si sia dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, essendovi indicate nel dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il completamento dell’opera o l’esecuzione della fornitura o del servizio che costituiscono oggetto dell’appalto, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti;
2) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;
3) l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
4) la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l’acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all’erogazione.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 43/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere concernente la possibilità, o meno, di liquidare gli incentivi in assenza di: a) apposito quadro economico predisposto dal RUP, approvato dal Responsabile del Servizio e sottoposto alla Giunta Comunale; b) di apposito accantonamento; c) di una definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, d) nonché di una relazione sulle attività svolte da ogni singolo soggetto interessato dalla procedura di che trattasi.
La Sezione, dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento ha osservato che l’approvazione del regolamento comunale non è determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l’ente autorizzato direttamente dalla legge a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è condizione necessaria per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto. Il regolamento dell’ente locale costituisce un elemento atto ad integrare la “fattispecie complessa” che conduce alla liquidazione del compenso incentivante. Ai regolamenti dell’amministrazione è demandata dalla legge l’individuazione delle tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, nonché l’indicazione dell’ammontare delle percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna. L’emanazione dell’atto regolamentare è, quindi, funzionale all’assunzione degli impegni di spesa e all’effettuazione dei pagamenti. Resta inteso che è preclusa per l’ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti.
Con specifico riferimento all’aspetto contabile, la Sezione evidenzia come sia rilevante ai fini dell’assunzione dell’impegno, il momento di effettivo svolgimento dell’attività. A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad un appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell’appalto, si prevede che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. Il momento dell’impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente. Quindi, in presenza di accantonamenti già effettuati dall’ente nelle more dell’approvazione del regolamento, l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di PPP la disciplina degli incentivi

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha inviato al Presidente della Camera, Roberto Fico, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, un Atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
A seguito delle problematiche interpretative e applicative riscontrate nello svolgimento dell’attività istituzionale, l’Anac segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture.
Per l’Autorità sarebbe auspicabile, inoltre, l’avvio di una attività di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione alle indicazioni del Codice, mediante l’adozione di un proprio regolamento per la ripartizione degli incentivi e la costituzione del fondo per l’accantonamento delle risorse finanziarie.
Nell’Atto di segnalazione, l’Anac evidenzia altresì l’opportunità di un intervento legislativo al fine di chiarire l’ambito oggettivo dei regolamenti che le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate ad adottare, con particolare riferimento alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche in caso di appalto di servizi articolato in lotti

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 29 del 15.03.2021, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere, o meno, gli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del codice dei contratti, in caso di appalto di servizi di importo superiore ad euro 500.000, articolato in lotti, ciascuno di importo inferiore.
La Sezione ritiene che il cumulo dei lotti non rilevi ai fini del raggiungimento della soglia di € 500.000,00 prescritta per la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto quale presupposto per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi, né che possa farsi riferimento all’importo cumulato dei lotti per la determinazione dell’importo del fondo incentivante: i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati contestualmente con un’unica procedura di gara in ossequio al disposto dell’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Il cumulo degli importi dei singoli lotti, infatti, nella sistematica del codice dei contratti pubblici rileva, in conformità alla direttiva europea di settore, esclusivamente ai fini dell’individuazione della procedura di scelta del contraente, che si determina in funzione del valore stimato dell’appalto superiore (articolo 35) o inferiore (articolo 36) alla soglia comunitaria. Il cumulo dei lotti ai fini della determinazione delle modalità di gara risponde, quindi, all’esigenza di evitare l’artificioso frazionamento del contratto in funzione elusiva delle predette regole di matrice europea. Per tutte le altre finalità, invece, il cumulo dei lotti resta irrilevante: i requisiti di partecipazione, l’importo della garanzia provvisoria, il contributo da corrispondere all’ANAC, per esempio, nelle gare articolate in lotti fanno riferimento all’importo dei soli lotti cui ciascun operatore economico intende partecipare, non all’importo cumulato di tutti i lotti messi a gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Incentivi per funzioni tecniche in caso di adesione a convenzione quadro stipulata da soggetto aggregatore

Gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere riconosciuti al personale dipendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche nella fase di esecuzione di un appalto di servizi concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, laddove sia stato nominato il direttore dell’esecuzione e purché ricorra quella particolare complessità che deve caratterizzare l’attività incentivabile, la cui occorrenza in concreto va verificata dall’Amministrazione. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 120/2020. La Sezione ricorda preliminarmente che il fatto che l’Ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”. Il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza. L’elencazione delle funzioni incentivabili (di cui al secondo comma dell’art. 113 del Codice) è riferita a particolari attività il cui espletamento è richiesto dalla complessità del procedimento cui esse attengono. Una volta ammesso il ricorso a tali forme d’incentivazione a tutte le tipologie di appalto, ciò che rileva, ai fini della riconduzione o meno della fattispecie entro lo spazio di applicabilità della norma, non è l’utilizzo di determinati meccanismi di approvvigionamento, quanto l’effettiva occorrenza di una delle attività incentivabili. Duplice presupposto per il riconoscimento degli incentivi è rappresentato dal fatto che vi sia a monte una “gara” (poiché in mancanza non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo) e una particolare complessità che in concreto deve caratterizzare attività da incentivare. Nel merito, spetterà all’ente la valutazione dell’occorrenza di attività effettivamente incentivabili svolte in relazione ad un appalto concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, rappresentando, la stessa, comunque, ipotesi eccezionale, la cui legittimità dipende dall’accertamento della particolare complessità che deve connotare l’attività svolta (tale da necessitare di uno sforzo supplementare che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione). Rimane altresì fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.
Con la medesima deliberazione la Sezione ha altresì evidenziato che le funzioni tecniche svolte nella fase di esecuzione di un appalto di servizi, concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, non sono incentivabili qualora la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore sia avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016. Nell’ipotesi di pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 deve pertanto applicarsi, anche per quanto riguarda gli incentivi per funzioni tecniche, la disciplina previgente, la quale va individuata nel previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In base a tale normativa non erano incentivabili le funzioni relative alla esecuzione degli appalti di servizi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici al personale dipendente

L’ANAC, con delibera n. 1047/2020, ha chiarito che non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. I dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. L’Autorità ricorda che la ratio degli incentivi tecnici sia stata individuata nella “funzione premiale dell’istituto, volto a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che, ove fossero svolte invece che da dipendenti interni, da esterni sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali. La ratio dei nuovi incentivi è, infatti, anzitutto quella di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al ricorso all’affidamento esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l’Ente, con aggravio della spesa complessiva. ” (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Lazio, delibera n. 57 del 6 luglio 2018).
L’erogazione di questo trattamento retributivo speciale e aggiuntivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche si contraddistingue per il carattere di specialità rispetto al principio generale della onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici enunciato all’art. 24, co. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detto in altri termini, gli incentivi sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.
Non si riscontra nelle fonti di rango primario una specifica disciplina sugli oneri di trasparenza delle determinazioni dirigenziali di liquidazione dei compensi concernenti gli stessi incentivi tecnici. E appare problematico anche individuare una apposita base normativa riguardo all’obbligo di pubblicare i dati desumibili dalle stesse. Ad esempio, essi non possono essere ricondotti ai dati concernenti la retribuzione per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione circoscritto ai soli dirigenti, laddove l’istituto, ai sensi dell’art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016, non si applica al personale con qualifica dirigenziale; né possono essere riconducibili ai dati relativi al personale di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 33/2013, trattandosi, questi ultimi, di dati aggregati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Possibile riconoscere l’incentivo a favore del dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice

L’attività di verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta dai soggetti o dal soggetto individuati dal comma 6, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo comma 7, nonché caratterizzata in concreto da una particolare complessità che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, è incentivabile a norma dell’art. 113 del medesimo decreto legislativo, anche a favore del dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 87/2020, in risposta ad una richiesta di parere, in merito alla possibilità di remunerare il tecnico dipendente pubblico posto in ausilio all’amministrazione appaltante, per l’attività di verifica del progetto di un’opera pubblica, ex art. 26 lettera C) Dlgs. 50/2016.
La Sezione osserva che la “verifica preventiva della progettazione” è attività disciplinata dall’intero art. 26 del Codice, e che si articola in differenti accertamenti, enucleati dal quarto comma, con elencazione non esaustiva (come si evince dall’utilizzo dell’inciso “in particolare” che precede l’elencazione).
Al riguardo, non sussistono indici normativi a sostegno della ipotesi di incentivabilità della sola attività complessivamente intesa, potendosi ben ammettere che la medesima attività sia suddivisa in sottofasi, ognuna delle queali risulti astrattamente incentivabile, evidentemente per quota parte. Parimenti, non sembrano sussistere disposizioni ostative alla possibilità di incentivare il dipendente di altra amministrazione a fronte dello svolgimento di funzioni tecniche.
L’art. 113, comma 5, quarto periodo del codice nell’affermare che “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo” ammette implicitamente la possibilità per il dipendente pubblico di essere remunerato per funzioni tecniche anche da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Tale lettura appare poi coerente con la ratio della norma, che si è evoluta nel tempo passando da quella di incentivare prestazioni specialistiche poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, per le quali le amministrazioni pubbliche che non dispongano di personale interno qualificato dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni a quella, più generale, di accrescere l’efficienza della spesa attraverso l’incentivazione di un novero di attività, anche puramente amministrative, pur sempre funzionali alla realizzazione di appalti. Tale finalità non sembra in effetti in alcun modo contraddetta dal ricorso a professionalità reperibili nell’ambito dei soggetti qualificati come amministrazioni aggiudicatrici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione incentivi per funzioni tecniche alla luce delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 121/2020, fornisce utili indicazioni in merito all’impatto normativo prodotto dal D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) sul codice dei contratti ai fini del riconoscimento degli incentivi, con riferimento agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000, per i quali l’art. 1, co. 2, lett. a) del citato decreto prevede l’affidamento diretto. I giudici, dopo una ricostruzione del quadro normativo e degli orientamenti interpretativi in materia, evidenziano preliminarmente che per i contratti di importo inferiore alla cd. soglia di rilevanza comunitaria le amministrazioni sono obbligate ad applicare un corpus normativo appositamente dedicato, il quale implica – sia nel regime ordinario che nel regime derogatorio ex D.L 76/20 – l’esperimento di procedure semplificate ad evidenza pubblica, e comunque in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. In merito alla procedura comparativa legittimante l’erogazione degli incentivi, la Sezione rileva che:

  1. la disciplina in deroga introdotta con l’art. 1 decreto-legge n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è di stretta interpretazione e non consente alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della portata letterale dell’art. 113, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale rimane -quindi- invariato ed inderogabile nel riferimento alla gara e/o alla procedura comparativa e nella specificazione delle prestazioni tecniche incentivabili;
  2. la gara e/o la procedura comparativa che nell’art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare;
  3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi (v. Anac Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018);
  4. L’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) consentito in regime derogatorio a temporalità limitata dal D.L. 76/20 “per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35” (“… ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”, v. mod. in legge di conversione 11 settembre 2020 n.120) continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riconoscimento incentivi tecnici al Direttore dell’esecuzione in caso di affidamento tramite CUC

Si può ritenersi ammissibile, in linea con il vigente panorama legislativo, il riconoscimento degli incentivi tecnici (di cui al citato art. 113), in capo al direttore dell’esecuzione, purché “…appositamente nominato…” e, previo esperimento a monte di una gara d’appalto, anche nell’ipotesi in cui l’ente si è avvalso per dell’espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica della Centrale Unica di Committenza (CUC). È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 111 del 10.09.2020, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di riconoscere al Direttore dell’esecuzione, appositamente nominato, l’incentivo tecnico di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, alla luce dei suoi rilevanti compiti strettamente connessi alla gara, non eseguita in prima persona dal Comune medesimo. Il Collegio segnala e fa proprie le conclusioni alle quali è giunta la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la recente deliberazione n. 30/2020/PAR, laddove precisa che nel caso in cui l’ente “…proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”; il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR)…”.
Fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo potrà dirsi spettante:

a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1,;

b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

Rimane altresì fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Project financing: niente incentivi per funzioni tecniche

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 110 del 10.09.2020, interviene per riaffermare che non sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche nel caso di un project financing, in specie per la concessione del servizio di gestione e manutenzione, fornitura di energia elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. La Sezione rammenta che la possibilità di applicare la disciplina dell’art.113 del D.lgs 50/2016 alle forme di partenariato pubblico-privato è stata oggetto di copiosa giurisprudenza della Corte dei conti (vd. ex multis deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Lombardia numeri 311 e 429 /PAR, deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 20/2020). Dirimenti, secondo i magistrati, sono invece le altre circostanze per cui la Sezione delle Autonomie (deliberazione 25.06.2019 n. 15) ha negato l’incentivabilità delle funzioni connesse alle concessioni, e, in particolare, l’assenza di uno specifico stanziamento riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture. Mentre nei contratti di appalto gli incentivi gravano sul capitolo di spesa previsto per i singoli lavori/servizi/forniture, con accantonamento di una parte per la specifica finalità dell’erogazione del compenso incentivante, tale meccanismo non opera né nelle concessioni né nei contratti di partnerariato pubblico-privato. Questo implica che manchi nel bilancio dell’ente lo specifico stanziamento di spesa cui parametrare la misura del fondo incentivante, determinando oneri non aleatori e su cui pertanto sono fondate tanto la mancata assoggettabilità alla normativa vincolistica di spesa per il personale, quanto la legittima erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.
Il Collegio ritiene, invece, che non sussistano motivi ostativi all’applicazione dello strumento degli incentivi alla fattispecie dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del codice dei contratti. Trattasi di uno strumento negoziale, che si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più fornitori con cui si stabiliscono i termini e le condizioni per futuri contratti di affidamento di beni, servizi o lavori richiesti dall’Amministrazione a seconda dell’oggetto dell’accordo quadro stesso. Ove, dunque, oggetto dell’accordo quadro è una delle attività previste dal legislatore ( lavori, servizi e forniture ), laddove sia stata effettuata a monte una procedura di gara e i relativi incentivi siano individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione, è possibile riconoscere legittimamente l’incentivo per funzioni tecniche svolte dal personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La liquidazione degli incentivi tecnici

Il diritto a percepire l’incentivo per la progettazione, di natura retributiva sorge alle condizioni previste normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione. L’omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l’azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare. Pertanto, stabilite le regole per la remunerazione delle attività espletate dai dipendenti per la ripartizione degli incentivi tecnici, in modo conforme ai criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata poi confluiti nel regolamento formalmente approvato dall’ente, eventuali ritardi per il completamento delle opere pubbliche non possono influire sui compensi maturati, potendo in questo caso i dipendenti rivolgersi al giudice ordinario per chiedere soddisfazione del salario accessorio non ricevuto, trattandosi di far valere un loro diritto soggettivo, stante la natura retributiva dei citati incentivi. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza 28 maggio 2020, n. 10222.
In merito alla natura dell’emolumento ed ai presupposti condizionanti l’insorgenza del diritto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata nell’affermare che l’incentivo ha carattere retributivo ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell’attività incentivata, bensì anche dall’adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
Sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti cod. civ., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all’adempimento di un’obbligazione di carattere retributivo, allorquando gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche l’esigibilità del credito si realizza solo con l’emissione del mandato di pagamento, è stato affermato dalla Corte di Cassazione solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dall’art. 22 della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass. S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l’inadempimento dell’amministrazione rispetto ad un’obbligazione già scaduta. Le disposizioni normative e regolamentari vanno, infatti, interpretate alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di accesso alla tutela giurisdizionale e, quindi, considerando che da tempo il giudice delle leggi ha evidenziato che «gli artt. 24 e 113 Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale, ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, può essere differita ad un momento successivo, sempre che sia osservato il limite imposto dall’esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l’interessato per un periodo di tempo incongruo» (Corte Cost. n. 154/1992).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION