Incentivi tecnici, possibile adottare, ex post, un regolamento con efficacia retroattiva

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 16/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima di interesse generale posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 170/2021/QMIG), ha enunciato il seguente principio di diritto: ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo. Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, con conseguente inapplicabilità’ dello ius superveniens. Una cristallizzazione normativa del suddetto principio si riscontra nell’ art. 216, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, che legittima una lettura dei precedenti artt. 92 e 93 del d.lgs n. 163/2006 nel senso della loro ultrattività, a conforto della necessità, in specifiche e ben delimitate fattispecie, di un temperamento degli effetti che andrebbero a scaturire da una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum.

Incentivi, le quote parti relative a prestazioni svolte da personale esterno confluiscono nel risultato di amministrazione

Le quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a personale esterno, al termine dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 131 del 23.09.2021, in risposta in merito all’utilizzo delle quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dal codice dei contratti pubblici corrispondenti ad attività affidate all’esterno, che non è possibile ripartire tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Per la Sezione, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione non possono alimentare gli acquisti innovativi previsti dal comma 4 dell’articolo 113; inoltre, non possono essere ripartite tra i dipendenti con il risultato di maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, né vi sarà un’economia di spesa immediatamente riutilizzabile. L’incremento del fondo determinato dall’affidamento all’esterno di una o più delle prestazioni elencate dall’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, dunque, astretto da questo duplice vincolo, alla chiusura dell’esercizio in cui si conclude l’appalto dovrà confluire nel risultato di amministrazione. Secondo l’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tuttavia, com’è noto, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione, al termine dell’esercizio confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 249/2021, ha ribadito che i compensi da corrispondere al personale dipendente a titolo di incentivi tecnici, di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, non costituiscono spesa del personale, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la normativa di cui all’ art. 33, comma 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Di recente la Sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 73/2021/PAR, si è pronunciata in merito ad un quesito analogo ed ha evidenziato che l’inserimento del comma 5-bis ad opera dell’art. 1, comma 526 della legge n. 205 del 2017 è l’elemento importante che è stato oggetto di approfondimento della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 6/2018/QMIG) che, proprio per la prescrizione specifica, ha sottolineato come il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale.

 

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Niente incentivi tecnici senza l’espletamento di una gara pubblica

L’affidamento diretto di un servizio, mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 Tuel, a un operatore economico già parte di un precedente (e ormai privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l’affidamento del medesimo servizio, osta al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, difettando il presupposto ex lege del previo svolgimento di una gara pubblica. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 103/2021. La Sezione, nel riscontrare l’evoluzione della disciplina in materia e le condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, rammenta, in linea con gli orientamenti interpretativi delle Sezioni regionali della Corte dei conti, che il riferimento all’«importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara» (art. 113, comma 2), quale parametro rispetto al quale modulare le risorse finanziarie destinate agli incentivi in menzione, rende infatti manifesta la necessità del previo espletamento di una procedura comparativa, sia pure semplificata (procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura. Ne consegue che sono escluse ai fini di accantonamento del fondo in questione importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto. Tale esclusione appare proprio funzionale alla finalità della norma, che mira a spingere verso l’utilizzo sempre più esteso di procedure competitive, ordinarie e programmate. Le procedure eccezionali e non competitive non sono escluse, ma sottratte all’incentivazione. Nell’ipotesi di affidamento diretto di un servizio mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti (come nel caso di specie), queste ultime si pongono per il soggetto privato affidatario come fatto generatore di obblighi ai sensi della clausola residuale ex art. 1173 c.c. (che annovera tra le fonti delle obbligazioni – oltre al contratto e al fatto illecito – «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico»), alternativo alla sequenza della gara pubblica disegnata dal d.lgs. n. 50/2016 (art. 32). In siffatta ipotesi, non appaiono dirimenti, ai fini della possibilità di riconoscere l’incentivo di che trattasi, l’identità del soggetto affidatario diretto rispetto a quello risultato aggiudicatario del precedente appalto e il connesso rinvio delle ordinanze ai patti e condizioni del contratto stipulato all’esito dell’aggiudicazione della precedente gara. Ciò per l’ovvia considerazione che il segmento pubblicistico della gara e il complesso di atti che lo articolano (dalla determinazione a contrarre fino all’aggiudicazione) non può essere surrogato dal contratto che apre la fase privatistica conseguente all’aggiudicazione.

 

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Capacità assunzionali, gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale

Con deliberazione n. 73/2021, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e smi. La fattispecie prospettata dal Comune nella richiesta di parere riguarda la natura degli incentivi tecnici, di cui al comma 5-bis dell’art. 113 del Codice degli appalti, che traggono origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dal comma 2, e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una specifica spesa per il personale in assenza di appalti e degli stanziamenti ad essi relativi. Il citato comma 5-bis è stato peraltro già oggetto di approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n. 6/2018/QMIG è giunta a ritenere chiaramente che “L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale”. Al tempo stesso, si rileva che “tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori”. Ne consegue che gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

 

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ANAC, osservazioni sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha inviato al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
L’Autorità segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture. Particolare attenzione viene rivolta anche alla mancata attuazione da parte di numerose amministrazioni aggiudicatrici delle disposizioni di cui all’articolo 113 del Codice, relativamente alla mancata adozione da parte delle stesse del regolamento per la ripartizione degli incentivi, di cui al comma 3 del predetto articolo, e della mancata costituzione del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tali inadempimenti, per i quali il Codice non prevede alcuna forma di sanzione o di potere di intervento dell’Autorità, determinano l’impossibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con grave danno per gli stessi.
Infine, nell’Atto di segnalazione si auspica un tempestivo intervento legislativo che consenta di superare le incertezze applicative conseguenti dal nuovo orientamento giurisprudenziale, espresso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nei pareri n. 145 del 3.2.2021 e n. 281 del 1.3.2021, circa l’inammissibilità di una diposizione regolamentare che disponga la sostanziale retroattività del proprio ambito applicativo, che preclude la possibilità per gli emanandi regolamenti di riconoscere gli incentivi per le attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore degli stessi, che potrebbe costituire un ulteriore elemento di ostacolo all’adozione dei regolamenti medesimi.

 

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Corte dei conti, liquidazione incentivi solo se previsti nei quadri economici dei singoli appalti

Ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli incentivi richiesti è necessario che:
1) l’ente si sia dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, essendovi indicate nel dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il completamento dell’opera o l’esecuzione della fornitura o del servizio che costituiscono oggetto dell’appalto, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti;
2) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;
3) l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
4) la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l’acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all’erogazione.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 43/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere concernente la possibilità, o meno, di liquidare gli incentivi in assenza di: a) apposito quadro economico predisposto dal RUP, approvato dal Responsabile del Servizio e sottoposto alla Giunta Comunale; b) di apposito accantonamento; c) di una definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, d) nonché di una relazione sulle attività svolte da ogni singolo soggetto interessato dalla procedura di che trattasi.
La Sezione, dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento ha osservato che l’approvazione del regolamento comunale non è determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l’ente autorizzato direttamente dalla legge a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è condizione necessaria per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto. Il regolamento dell’ente locale costituisce un elemento atto ad integrare la “fattispecie complessa” che conduce alla liquidazione del compenso incentivante. Ai regolamenti dell’amministrazione è demandata dalla legge l’individuazione delle tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, nonché l’indicazione dell’ammontare delle percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna. L’emanazione dell’atto regolamentare è, quindi, funzionale all’assunzione degli impegni di spesa e all’effettuazione dei pagamenti. Resta inteso che è preclusa per l’ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti.
Con specifico riferimento all’aspetto contabile, la Sezione evidenzia come sia rilevante ai fini dell’assunzione dell’impegno, il momento di effettivo svolgimento dell’attività. A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad un appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell’appalto, si prevede che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. Il momento dell’impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente. Quindi, in presenza di accantonamenti già effettuati dall’ente nelle more dell’approvazione del regolamento, l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso.

 

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ANAC, estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di PPP la disciplina degli incentivi

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha inviato al Presidente della Camera, Roberto Fico, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, un Atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
A seguito delle problematiche interpretative e applicative riscontrate nello svolgimento dell’attività istituzionale, l’Anac segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture.
Per l’Autorità sarebbe auspicabile, inoltre, l’avvio di una attività di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione alle indicazioni del Codice, mediante l’adozione di un proprio regolamento per la ripartizione degli incentivi e la costituzione del fondo per l’accantonamento delle risorse finanziarie.
Nell’Atto di segnalazione, l’Anac evidenzia altresì l’opportunità di un intervento legislativo al fine di chiarire l’ambito oggettivo dei regolamenti che le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate ad adottare, con particolare riferimento alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

 

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Incentivi per funzioni tecniche in caso di appalto di servizi articolato in lotti

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 29 del 15.03.2021, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere, o meno, gli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del codice dei contratti, in caso di appalto di servizi di importo superiore ad euro 500.000, articolato in lotti, ciascuno di importo inferiore.
La Sezione ritiene che il cumulo dei lotti non rilevi ai fini del raggiungimento della soglia di € 500.000,00 prescritta per la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto quale presupposto per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi, né che possa farsi riferimento all’importo cumulato dei lotti per la determinazione dell’importo del fondo incentivante: i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati contestualmente con un’unica procedura di gara in ossequio al disposto dell’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Il cumulo degli importi dei singoli lotti, infatti, nella sistematica del codice dei contratti pubblici rileva, in conformità alla direttiva europea di settore, esclusivamente ai fini dell’individuazione della procedura di scelta del contraente, che si determina in funzione del valore stimato dell’appalto superiore (articolo 35) o inferiore (articolo 36) alla soglia comunitaria. Il cumulo dei lotti ai fini della determinazione delle modalità di gara risponde, quindi, all’esigenza di evitare l’artificioso frazionamento del contratto in funzione elusiva delle predette regole di matrice europea. Per tutte le altre finalità, invece, il cumulo dei lotti resta irrilevante: i requisiti di partecipazione, l’importo della garanzia provvisoria, il contributo da corrispondere all’ANAC, per esempio, nelle gare articolate in lotti fanno riferimento all’importo dei soli lotti cui ciascun operatore economico intende partecipare, non all’importo cumulato di tutti i lotti messi a gara.

 

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Incentivi per funzioni tecniche in caso di adesione a convenzione quadro stipulata da soggetto aggregatore

Gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere riconosciuti al personale dipendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche nella fase di esecuzione di un appalto di servizi concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, laddove sia stato nominato il direttore dell’esecuzione e purché ricorra quella particolare complessità che deve caratterizzare l’attività incentivabile, la cui occorrenza in concreto va verificata dall’Amministrazione. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 120/2020. La Sezione ricorda preliminarmente che il fatto che l’Ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”. Il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza. L’elencazione delle funzioni incentivabili (di cui al secondo comma dell’art. 113 del Codice) è riferita a particolari attività il cui espletamento è richiesto dalla complessità del procedimento cui esse attengono. Una volta ammesso il ricorso a tali forme d’incentivazione a tutte le tipologie di appalto, ciò che rileva, ai fini della riconduzione o meno della fattispecie entro lo spazio di applicabilità della norma, non è l’utilizzo di determinati meccanismi di approvvigionamento, quanto l’effettiva occorrenza di una delle attività incentivabili. Duplice presupposto per il riconoscimento degli incentivi è rappresentato dal fatto che vi sia a monte una “gara” (poiché in mancanza non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo) e una particolare complessità che in concreto deve caratterizzare attività da incentivare. Nel merito, spetterà all’ente la valutazione dell’occorrenza di attività effettivamente incentivabili svolte in relazione ad un appalto concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, rappresentando, la stessa, comunque, ipotesi eccezionale, la cui legittimità dipende dall’accertamento della particolare complessità che deve connotare l’attività svolta (tale da necessitare di uno sforzo supplementare che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione). Rimane altresì fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.
Con la medesima deliberazione la Sezione ha altresì evidenziato che le funzioni tecniche svolte nella fase di esecuzione di un appalto di servizi, concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, non sono incentivabili qualora la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore sia avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016. Nell’ipotesi di pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 deve pertanto applicarsi, anche per quanto riguarda gli incentivi per funzioni tecniche, la disciplina previgente, la quale va individuata nel previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In base a tale normativa non erano incentivabili le funzioni relative alla esecuzione degli appalti di servizi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION