Incentivi per le funzioni tecniche: Dalla Conferenza delle Regioni il nuovo schema di regolamento

Nella seduta del 19 ottobre scorso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato lo schema di regolamento recante la “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023”.
Lo schema di regolamento – elaborato da uno specifico tavolo tecnico coordinato dalla Regione Umbria nell’ambito del Gruppo di lavoro Contratti Pubblici presso ITACA – rielabora il precedente Regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche già adottato dalla Conferenza delle Regioni il 26 luglio 2018, con l’obiettivo di aggiornarlo alle rilevanti novità introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

La “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche” si propone il fine di costituire un valido ausilio alle Regioni e alle altre stazioni appaltanti e centrali di committenza nella adozione di regolamenti interni per il riconoscimento e l’erogazione degli incentivi al personale coinvolto nel ciclo dei contratti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo codice degli appalti: Assicurazione dipendenti interni

Con il parere n. 2163 il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture fornisce chiarimenti in merito all’art. 45, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che “…una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale “.

Si chiarisce che le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria sono quelle indicate al comma 2 dell’art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell’allegato I.10, se presenti all’interno della stazione appaltante. Le spese per l’assicurazione sono a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento.

 

Normativa di riferimento
Articolo 45.  Incentivi alle funzioni tecniche

1.  Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2.  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. E’ fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3.  L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4.  L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5.  Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6.  Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a)  la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
b)  l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c)  l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7.  Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a)  per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b)  per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c)  per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8.  Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2.

 

La redazione PERK SOLUTION

Possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche anche nel caso di contratti di concessione

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 187/2023, nel fornire riscontro ad un Comune ha evidenziato che l’art. 45 del D.lgs 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti, per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti.

Gli enti concedenti sono definiti secondo quanto previsto dallo stesso D.lgs. n. 36/2023 nelle definizioni ad esso allegate e all’art. 174 comma 2. Il valore della concessione (tipologia di contratto definito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato come figura contrattuale “di default” del partenariato pubblico-privato) deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.lgs n. 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.

Inoltre, l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, sebbene non faccia più esplicita menzione al “regolamento” che era, invece, espressamente previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, al comma 3, con riferimento alle modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi, statuisce che i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, “sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”. Anche il nuovo codice, quindi, sembra lasciare spazi che possono essere colmati dall’esercizio della potestà regolamentare delle pubbliche amministrazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gli incentivi per le funzioni tecniche devono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota prot. n. 225928 del 12/9/2023, in risposta ad una richiesta di un Comune che chiede di sapere se – in relazione all’articolo 45, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede che l’incentivo “è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente” – sia corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscano più nel “fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall’art. 113 del previgente Codice (…) essendo
erogati direttamente al personale dipendente, ha chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

Il Ministero rileva come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all’articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell’incentivo fosse “disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti” e pertanto la diversa formulazione disposta dal comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.

L’inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:
– dell’articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (…)”;
– dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le “risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.

 

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Per l’erogazione degli incentivi funzioni tecniche occorre la nomina del direttore dell’esecuzione

La Corte dei conti, Sez. Campania, con delibera n. 191/2023, in riscontro ad una richiesta di parere in materia di incentivi per le funzioni tecniche, ha evidenziato come negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell’esecuzione come figura distinta dal RUP – rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020).

Al ricorrere di tale presupposto, che va verificato con rigore e oggettività, il legislatore preferisce derogare al suddetto principio, nell’intento di valorizzare,
attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all’amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a
professionisti esterni. Se queste sono le ragioni della deroga, è chiaro che essa si giustifica solo in presenza di appalti di particolare e oggettiva importanza per qualità o importo delle prestazioni dedotte nel contratto. Sono queste le coordinate che devono guidare l’interpretazione delle norme in esame.

La Sezione rileva che nel sistema delineato dal Codice previgente:
– la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applica, ai sensi dell’art. 113, comma 2, alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, come figura distinta dal RUP;
– la nomina del direttore dell’esecuzione, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, è prevista soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità; le due ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità.

Con riferimento al nuovo codice, di cui al D.Lgs. 36/2023:
– l’art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione. –  l’art. 114, comma 8, rinvia all’allegato II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle
prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all’allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della “particolare importanza”;
– l’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32”;
– l’art. 32 dell’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell’esecuzione debba essere diverso dal RUP;
– per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14.
– per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche: possibile procedere alla liquidazione anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 53/2023, fornisce chiarimenti in merito alle corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, il Comune istante ha chiesto di sapere se:
– la formalizzazione del gruppo di lavoro, prima dello svolgimento delle attività/fase oggetto di incentivo (quindi prima dello svolgimento dell’attività di progettazione, gara etc.), costituisca presupposto di legittimità per l’erogazione dello stesso, oppure, stante il silenzio della legge e del regolamento comunale, il RUP, attestando analiticamente, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività incentivabili, possa procedere a liquidare gli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro;
– sia possibile prevedere una liquidazione della fase esecutiva “per step”, ad esempio al termine di ogni esercizio (con adeguamento proporzionale), nel presupposto che il servizio viene comunque reso alla comunità durante tutta la vigenza del contratto di appalto (e non solo al termine, come per l’opera pubblica);
– dalla lettera dell’art. 113, co. 4 d.lgs. n. 50/2016, sia possibile trarre il corretto comportamento da adottare in caso di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate ed in parte da fondi comunali.

La Sezione evidenzia che la formalizzazione del gruppo di lavoro prima dello svolgimento delle attività oggetto di incentivo non costituisce presupposto di legittimità. Se il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestino, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e suscettibili di incentivazione, si potrà procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro. Alla luce di ciò, ai fini della corresponsione dell’incentivo, appare irrilevante l’individuazione, in un esatto momento temporale, del gruppo di lavoro deputato allo svolgimento delle attività incentivabili. Prevale, di converso, l’elemento dell’effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal comma 3 dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento, appare preclusa la possibilità di prevedere una liquidazione della fase esecutiva “per step”. Nelle ipotesi, invece, di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate e in parte da fondi comunali, la Sezione propende per un’interpretazione restrittiva della lettera della norma, che è esclude la possibilità per l’ente di destinare il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione. Ciò che rileva è il principio secondo cui, in presenza di un vincolo di destinazione impresso da ente terzo, il medesimo regime di esclusione va esteso a tutte le risorse coinvolte nella realizzazione dell’opera.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Diritto all’incentivo e condizione di incentivabilità delle funzioni tecniche

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il parere 1485, fornisce chiarimenti in merito alle condizioni di incentivabilità delle funzioni tecniche.  In particolare è stato chiesto se il diritto del dipendente alla corresponsione dell’incentivo sorga a seguito del mero accertamento dell’effettivo svolgimento di una delle attività di cui al comma 2, ovvero se questo sia condizionato al raggiungimento di una determinata fase della procedura di acquisizione. Si pensi, a titolo esemplificativo alle attività svolte dal soggetto incaricato della programmazione di un investimento a cui non si sia dato seguito, oppure alle attività del RUP e degli incaricati della predisposizione di una procedura di gara che sia, successivamente, andata deserta. In tutti i predetti casi, infatti, appare opportuno condizionare la nascita del diritto all’incentivo, alla stipula del contratto o, quantomeno, alla effettiva aggiudicazione dell’appalto.

In merito al quesito posto, il Ministero rappresenta preliminarmente che le risorse del fondo ex art. 113, comma 3, del Codice sono ripartite sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i rispettivi ordinamenti, tra i dipendenti che hanno svolto le attività per le quali è riconosciuto l’incentivo. Ferma restando, pertanto, la discrezionalità del singolo ente nella definizione delle modalità di riparto delle somme anzidette, in assenza di apposita regolamentazione sul punto, si ritiene opportuno, in linea con l’orientamento della giurisprudenza contabile, che l’erogazione dell’incentivo sia subordinato al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti. Ciò in quanto, dalla formulazione del già richiamato comma 3 dell’art. 113 del Codice, si evince l’obbligo, in capo all’amministrazione aggiudicatrice, di stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse  alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi  dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi per funzioni tecniche se non previsti nei quadri economici dei singoli appalti

Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall’amministrazione al personale dipendente, previa approvazione dell’apposito regolamento, al ricorrere delle specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art.113 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, qualora la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro, e l’abbia contabilizzata secondo le previsioni del principio contabile contenuto nell’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, facendo confluire le risorse anche nel fondo per la contrattazione integrativa. Non è da escludere che gli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico trovino copertura in bilancio e conseguentemente vengano accantonati al fondo ex art.113 e al fondo per la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condizioni, nel rispetto della disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un adeguato corredo motivazionale. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 131/2022 in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla distribuzione degli incentivi per la progettazione e le funzioni tecniche al personale dipendente, di cui all’art.113, c.3, d.lgs. 50/2016. In particolare, il Comune istante chiede di sapere se è possibile erogare i compensi incentivanti per le funzioni tecniche al personale, relativamente agli anni 2016-2020, evidenziando il parere contrario della rappresentanza sindacale, in quanto i relativi fondi sono stati accantonati nei bilanci dei rispettivi anni, ma non inseriti nella costituzione del fondo per ciascun esercizio di riferimento. Il Sindaco precisa che è intenzione dell’amministrazione approvare il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e che, in data 03/02/2022, è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo relativo alla parte economica per l’anno 2021.

La Sezione ricorda come la giurisprudenza è, infatti, unanime nel ritenere che debba ritenersi preclusa all’amministrazione la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, in considerazione del chiaro tenore normativo e dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell’Ente (Sez. reg. Toscana n.93/2022, Sez. reg. Emilia-Romagna n.43/2021; Sez. reg. Lombardia n.64/2022, 73/2021, 304/2018; Sez. reg. Liguria n.58/2017). Ciò in quanto è attraverso la costituzione del fondo che l’amministrazione vincola una quota parte delle risorse stanziate per l’appalto agli incentivi per il personale, le quali, in tal modo, entrano nella programmazione dell’appalto stesso, ricevendo copertura finanziaria. La giurisprudenza ha, tuttavia, riconosciuto come, in astratto e a priori, non possa escludersi “che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico (e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione dell’importo a base di gara) trovino copertura in bilancio”, ammettendo, quindi, la possibilità della loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico (così Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 43/2021/PAR citata; cfr. anche Sezione controllo Puglia, delibera n. 103/2021/PAR; Sezione controllo Emilia Romagna, delibera n. 56/2021)”(cfr. Sez. reg. Sardegna, n.1/2022), nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016.

In particolare, l’eventuale successiva inclusione nel quadro economico deve ammettersi se giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza, a fronte di una motivazione rafforzata, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico e, al contempo, della complessità delle attività svolte (cfr. Sez. reg. Toscana, n.93/2022, n. 11/2021; Sez. reg. Emilia-Romagna n. 56/2021), in quanto, diversamente, “appare sintomatica di un difetto di programmazione” (Sez. reg. Friuli Venezia Giulia n.43/2021). Inoltre, è stata riconosciuta la possibilità di incrementare il fondo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo di gara (escludendo le varianti determinate da errori di progettazione) e previo accertamento dell’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti (Sez. reg. Lombardia, n.65/2022).

Sempre di recente, la giurisprudenza, “facendo leva” sul rapporto sinallagmatico tra prestazioni del personale e controprestazione a carico dell’amministrazione che beneficia dell’espletamento delle attività tecniche, ha, altresì, riconosciuto all’amministrazione subentrante nell’appalto, a fronte di un “adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento”, la possibilità di rivedere il quadro economico dello stesso, ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai dipendenti (Sez. reg. Sardegna, n.1/2022).

Pertanto, il mancato accantonamento nel fondo previsto dal secondo comma dell’art.113 delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche e, dunque, la mancata previsione nel quadro economico del singolo appalto, impedisce all’amministrazione di erogare gli stessi al personale dipendente, mancando la copertura della spesa. Una volta accantonate le risorse nel fondo ex art.113 (nel caso in via postuma), ai fini dell’erogazione degli incentivi occorre che l’amministrazione abbia assunto il relativo impegno di spesa a valere sul detto fondo, vale a dire, sullo stanziamento previsto in bilancio per l’appalto e, al contempo, sul fondo per la contrattazione integrativa, previo accertamento in entrata sulle risorse accantonate al primo fondo, nel rispetto del principio contabile ex allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, onde evitare l’effetto duplicativo della spesa.

In presenza di tali presupposti, l’erogazione degli incentivi è consentita (con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale), solo qualora l’amministrazione abbia preventivamente approvato un apposito regolamento. Può ritenersi consentita l’erogazione anche in presenza di un regolamento approvato successivamente all’espletamento delle funzioni da parte dei dipendenti, purché prima della conclusione del procedimento di riparto e successiva liquidazione degli stessi.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Incremento incentivazione per funzioni tecniche in caso di perizia di variante suppletiva

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all’ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti. Più precisamente il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall’articolo 113, comma 2 del D.lvo n. 50/2016”.
Nel caso di specie, la Provincia istante ha chiesto di sapere se “nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici per varianti dei contratti di appalto, autorizzate dal RUP, che comportino maggiori opere o lavori e un incremento dell’importo a base di gara … sia legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi relativi all’incremento dell’importo a base di gara a seguito di approvazione di perizia di variante con i seguenti criteri: il fondo è riferito al nuovo importo lordo a base di gara; l’incremento del Fondo deve corrispondere all’incremento dell’importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale; il Fondo così ricalcolato deve rispettare comunque il limite massimo del 2% del nuovo importo lordo a base di gara di cui all’art.113 comma 2 del Codice dei contratti”.
La Sezione rammenta che la giurisprudenza contabile si è già interessata della questione, evidenziando la non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi e sottolineando che i due aspetti possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza.
Si è, dunque, ritenuto che l’incremento del fondo possa essere ammesso solo in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora le varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità, non siano ascrivibili ad un difetto di programmazione, e vadano a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica posto che può costituire oggetto d’incentivazione ai sensi dell’art. 113 del codice degli appalti “solo lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche, e non qualunque generica partecipazione del personale dipendente della stazione appaltante al ciclo di gestione del contratto pubblico”. In tali evenienze l’incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara”, anche alla stregua di un esito interpretativo che ha trovato di recente conferma nel D.M. 4 ottobre 2021, n. 204 con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha definito le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dello stesso Dicastero.
Considerato, dunque, che l’incentivo risulta correlato al compimento di attività che potenziano l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della spesa, in caso di varianti l’incremento del fondo potrà avvenire, esclusivamente ove ricorrano tali presupposti la cui effettiva sussistenza deve essere accertata dall’amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche escluse dai limiti di spesa del personale

Le spese per incentivi tecnici sono escluse dalla voce di spesa di personale, dal vincolo del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni pubbliche, nonché dal calcolo della capacità assunzionale dell’Ente. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 1/2022, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune volta a conoscere se le spese sostenute per incentivi tecnici, ai sensi dell’ art. 113 comma 5 bis del Codice degli appalti, possano essere ricomprese nel computo della spesa per il personale, ai fini della
determinazione della capacità assunzionale dell’Ente, come definita dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019.

La natura giuridica delle spese per incentivi tecnici, quale individuata dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG (che ha enunciato il principio di diritto secondo il quale gli incentivi non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017), non trova, per i giudici liguri, una diversa qualificazione in relazione al vincolo posto dall’art. 33 comma 2 del decreto legge 34/2019. La norma citata prevede, in sintesi, il superamento della regola del turn-over e l’introduzione di un meccanismo maggiormente flessibile basato sul concetto di sostenibilità finanziaria della spesa di personale e fondato su determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

Ad evitare che la mancata sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli posti alla spesa di personale possa determinare una espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorrono i limiti fissati dallo stesso legislatore: la fissazione del tetto massimo del 2% dell’importo posto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti; l’obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l’obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi. La Sezione evidenzia che la corretta procedura di contabilizzazione degli incentivi tecnici debba comunque rimanere strettamente connessa al mantenimento degli equilibri di bilancio, con la conseguenza che ciascuna amministrazione, nella costituzione del fondo e nella conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, debba valutare attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa al fine di preservare il corretto uso delle risorse pubbliche ed una sana gestione finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION