Il Fondo incentivi recupero evasione: La nota di aggiornamento di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di aggiornamento della lettura della disposizione riguardante il Fondo incentivi recupero evasione ex comma 1091, legge 145/2018, alla luce della recente deliberazione 113/2024, Corte dei conti, sez. Lombardia, già oggetto di una precedente nota di commento Ifel, precisando in particolare che le attività in corso, come pure i regolamenti approvati dai Comuni, previo accordo sindacale, non possono essere condizionati dalla recente variante interpretativa recata dalla deliberazione in commento, per le motivazioni addotte dalla Corte dei conti stessa e riportate nella nota allegata.

Con la nota del 28 febbraio 2019 IFEL ha fornito un supporto interpretativo per l’utilizzo delle prescrizioni contenute nel comma 1091, articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stato reintrodotto nell’ordinamento delle entrate comunali il dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario per il potenziamento della gestione del settore delle entrate nei Comuni. Ai fini dell’alimentazione del fondo, la norma non definisce il montante su cui calcolare la quota dell’incentivo, ma fa riferimento alla facoltà comunale di “prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento” sia destinato al potenziamento delle attività degli uffici preposti alla gestione delle entrate.

Secondo la nota IFEL del 28 febbraio 2019, il riferimento della norma è ben chiaro nel rivolgersi alla riscossione dell’IMU e della Tari non spontanea, ma indotta da azioni dell’amministrazione. Il “maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI” debitamente accertato nel rendiconto, rimanda con chiarezza ai risultati dell’azione positiva dell’amministrazione in materia di recupero dell’evasione. Per definire la portata del “maggiore gettito”, l’aggettivo – secondo IFEL – deve riferirsi all’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di contrasto all’evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, un aumento di risorse che non si sarebbe raggiunto con il solo adempimento
spontaneo. Per identificare il “maggior gettito”, dunque, non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le
riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune. In altri termini, il maggior gettito è quello realizzato complessivamente a seguito delle attività di contrasto dell’evasione, rispetto alla situazione in cui l’ente non effettui alcuna attività di controllo. Considerando la ratio della norma, si deve infatti ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento all’importo riscosso da atti di recupero tributario relativi all’IMU e alla Tari. Conseguentemente, quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno (competenza + resisui), indipendentemente dal periodo di emissione dell’atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell’alimentazione del Fondo debba essere l’ammontare complessivo delle “riscossioni sollecitate” realizzate in un determinato anno.

La delibera n. 113/2024 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riferimento alle somme da considerare per l’alimentazione del Fondo incentivi, ha ritenuto che “l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso di sola competenza di tali entrate accertate, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati… né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti)”. A parere di IFEL – si tratta di una interpretazione restrittiva che non trova diretto fondamento nel testo normativo e, di fatto, depotenzia fortemente l’istituto. Tale impostazione vincola, infatti, la consistenza del Fondo all’accertamento (e riscossione) incrementale rispetto all’anno prima, ed è penalizzante in modo particolare per quegli enti che negli anni hanno allestito un buon sistema di accertamento e controllo fiscale, puntando ad assicurare significativi e costanti livelli di recupero dell’evasione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per recupero evasione tributaria anche in caso di approvazione del rendiconto 2019 a giugno

È possibile riconoscere gli incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi nel caso in cui l’ente abbia approvato il rendiconto 2019 oltre il termine previsto dal TUEL (30 aprile) ed entro il termine prorogato dal legislatore (30 giugno 2020) con norma di carattere eccezionale, fermo restando l’approvazione del bilancio di previsione (2020) entro il termine del 31 dicembre (2019). È quanto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 113 del 10.09.2020, in risposta ad un quesito volto a superare i dubbi interpretativi relativi alle condizioni di applicabilità della previsione recata dall’art. 1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui subordina all’avvenuta approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” la possibilità per i comuni di riconoscere, con proprio regolamento, l’erogazione di un compenso incentivante al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.
Secondo i giudici contabili, l’approvazione del rendiconto entro il 30 giugno 2020, termine fissato per effetto di proroga legislativa dal D.L. n. 18/2020 onde consentire all’ente locale gli adempimenti contabili non perfezionati a causa della situazione emergenziale da Covid 2019, non altera di per sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, di cui si rende conto, e non produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione, nel medesimo esercizio, da parte del personale; quest’ultimo, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre. Per effetto del sopravvenuto mutamento legislativo di proroga, preordinato a consentire agli enti gli adempimenti contabili cui sono tenuti per legge, l’approvazione del rendiconto 2019 entro il 30 giugno 2020 si atteggia ugualmente a tempestiva adempienza contabile del comune, richiesta dalla norma quale condizione di applicabilità degli incentivi, vale a dire il rendere conto tempestivamente e certi i risultati della gestione dell’esercizio finanziario ormai passato. Nel caso di specie, la norma speciale prevale su quella generale la cui applicazione verrà ripristinata alla cessazione di efficacia della prima per il venir meno del profilo di specialità che ha giustificato l’esigenza del legislatore nel prevederla.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi IMU e TARI

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 46_2020 – a seguito di richiesta di parere concernente l’interpretazione dell’art. 1, comma 1091 della legge di bilancio n. 145/2018, e in particolare l’individuazione del termine entro il quale l’Ente deve adottare il bilancio di previsione al fine di poter procedere all’erogazione dell’incentivo al personale – ha ribadito, secondo l’oramai consolidato orientamento in materia, che l’erogazione degli incentivi al personale previsti dall’art. 1 comma 1091 della L. n. 145/2018 è possibile solo per quei Comuni che abbiano rispettato il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione.
La norma richiamata dispone espressamente che i comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 …”. Appare evidente dallo stesso tenore letterale della norma che la facoltà di erogare il trattamento accessorio anzidetto non sia riconosciuta indistintamente a favore di tutti i Comuni, bensì a favore dei soli Comuni che abbiano adottato il bilancio di previsione ed il consuntivo “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Ammettere un’interpretazione estensiva dell’inciso normativo, tale da ricomprendere anche le ipotesi di approvazione del bilancio di previsione entro il diverso termine fissato con decreto ministeriale motivato significherebbe, infatti, frustrare lo spirito della norma, consentendo l’erogazione dell’incentivo da parte di tutti i Comuni che abbiano comunque approvato il bilancio, rispettando almeno uno dei due termini.