Non è inconferibile l’incarico di amministratore di un’Azienda pubblica sottoposto a misure cautelari

L’amministratore unico di un’Azienda Trasporti pubblica regionale non deve lasciare il posto anche se sottoposto a misura cautelare personale. Soltanto se condannato, anche solo in primo grado, rientra nei casi di inconferibilità e incompatibilità stabiliti dalla legge (decreto legislativo N.39/2013). E’ quanto ha chiarito l’Autorità Anticorruzione con Atto del Presidente del 20 luglio 2023, rispondendo alla richiesta di parere del Direttore generale della stessa Azienda pubblica in merito all’eventuale reintegro dell’amministratore unico.

L’Autorità ricorda che il legislatore ha stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e
assimilati fissando all’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La disposizione ha codificato delle presunzioni assolute di conflitto di interessi al ricorrere delle quali taluni incarichi nella pubblica amministrazione sono da considerarsi inconferibili o incompatibili. Tra queste, si inserisce la situazione di inconferibilità individuata nell’art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Si tratta, quindi, di una condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche se con condanna non passata in giudicato, già riconosciuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, senza che sia rimesso alcun margine di apprezzamento all’amministrazione, la quale non ha il potere di graduare la sanzione in relazione alla diversa gravità dei fatti (Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019). Tra l’altro, l’art. 3 del d.lgs. 39/2013 non elenca i singoli reati la cui commissione è causa di inconferibilità, ma si limita a indicare genericamente un genus di reati, quelli contro la Pubblica Amministrazione, così ricomprendendo evidentemente tutte le fattispecie che rientrano in tale categoria.

Per la legge, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali non sono inficiati dall’essere sottoposti a misura cautelare, ma richiedono per lo meno una condanna in primo grado per poter far scattare l’inconferibilità.

 

La redazione PERK SOLUTION