Sono illegittimi gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici prestati senza preventiva autorizzazione

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la Sentenza n._97/2023, ha stabilito che sono illegittimi gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici prestati senza effettiva autorizzazione e ha ritenuto antigiuridica e dolosa, pertanto fonte di danno erariale, la condotta della dipendente comunale che ha svolto incarichi extraistituzionale in favore di un altro comune, in evidente conflitto di interessi, privi dell’autorizzazione preventiva, e non ha riversato i compensi all’amministrazione di appartenenza.

La dipendente comunale ha agito in violazione dell’articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990, che prevede, espressamente, che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Pertanto, la convenuta non poteva trattare, la pratica della autorizzazione all’incarico ex articolo 53 del Dlgs n. 165 del 2001 che la riguardava direttamente in quanto beneficiaria e non era, altresì, abilitata a incassare il compenso, che doveva essere riversato, in automatico, nelle casse del Comune di appartenenza.

Il danno non è derivato direttamente dallo svolgimento dell’attività lavorativa extra senza autorizzazione, bensì dal mancato riversamento del compenso in adempimento dell’obbligo di legge e alla conseguente mancata entrata nel bilancio dell’ente di appartenenza del dipendente. Alla mancata entrata da omesso riversamento di un ente non è infatti direttamente collegato un risparmio di spesa di un altro ente, bensì l’arricchimento del dipendente, cioè proprio il risultato che la norma mira a evitare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi di supporto al RUP, incarichi esterni solo in assenza di competenze nella Pa

Con il Parere funzione consultiva n..11/2023, Anac ha chiarito le modalità con cui è possibile ricorrere da parte delle stazioni appaltanti a un supporto giuridico-legale per il Rup (Responsabile Unico del Procedimento), esterno all’amministrazione. La stazione appaltante è tenuta ad individuare all’interno dell’amministrazione un Rup dotato di adeguata professionalità rispetto all’incarico da svolgere e, nel caso cui individui un RUP carente dei requisiti richiesti, la stessa può affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.

Tale incarico va distinto dagli incarichi di architettura e di ingegneria, soggetti a disciplina speciale. E’ infatti qualificabile come appalto di servizi, richiede lo svolgimento di prestazioni ontologicamente differenti rispetto all’incarico di progettazione, e va affidato separatamente dagli altri incarichi. Per quanto riguarda le tariffe previste per tali incarichi esterni, per Anac sono applicabili le tariffe per professioni legali, dato che si tratta di un supporto giuridico al Rup, che non dispone di tali competenze, per l’intera procedura di gara o parte di essa.

L’incarico esterno di supporto al Rup “costituisce un’obbligazione nei confronti del committente con oggetto il compimento del servizio, l’organizzazione dei mezzi necessari di tipo imprenditoriale per eseguirlo, e l’assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione”. Va pertanto intesa come un’attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali, ma che si organizzi anche, con assunzione del rischio, per soddisfare le esigenze dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION