Immobile concesso in leasing, il locatore paga l’IMU anche se non ha la disponibilità del bene

Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 ottobre 2020, n. 21612.
Nel caso di specie, la Società di leasing ha impugnato il diniego di rimborso dell’IMU pagata per l’anno 2012 al Comune, rimborso richiesto in quanto per tutto l’anno 2012 l’immobile in questione era rimasto nella materiale detenzione del locatario nonostante il contratto di leasing fosse stato già risolto in data 29.4.2011. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Nel giudizio d’appello, la CTR ha invece accolto le istanze Comune, rilevando che l’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011, in caso di locazione finanziaria, individua il soggetto passivo dell’IMU nel locatario per tutta la durata del contratto e pertanto solo finché il contratto stesso dura, essendo ininfluente il momento della riconsegna.
Per i giudici di legittimità, la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011 individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, anche se l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impostivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene.
Pertanto, la ritardata riconsegna del bene è fatto idoneo a produrre l’obbligazione risarcitoria inter partes, e all’interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante ma non può interferire nel rapporto tra e l’ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Corte di Cassazione, Niente esenzione IMU a coniugi residenti in comuni diversi

Ai fini del pagamento dell’IMU, l’agevolazione relativa all’abitazione principale non si estende anche ad altri immobili di proprietà dei coniugi ubicati in Comuni diversi, nei quali ciascuno di loro è dimorante abituale, anche per esigenze lavorative. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20130/2020. Nel caso di specie, i giudici hanno accolto il ricorso di una società di riscossione avverso la sentenza della CTP che, relativamente ad una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per IMU per l’anno di imposta 2013, ha ritenuto sussistente il presupposto per fruire dell’aliquota agevolata IMU da abitazione principale, giacché la contribuente medesima aveva la residenza anagrafica all’interno dell’immobile e la residenza anagrafica del coniuge in altro comune per esigenze lavorative.
Nella decisione è stato confermato che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“. Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.
Come indiretta conferma di quanto sopra osservato, la Corte rileva anche la modifica apportata all’art. 13, comma 3, dal comma 3a) relativo all’abbattimento della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, in caso di rispetto dei requisiti ivi previsti.

 

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Il debito IMU non impedisce la compensazione del credito IVA

Il divieto previsto dall’art. 31 del D.L. 78/2010, che impedisce la compensazione del credito emerso dalla dichiarazione IVA fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali, non trova applicazione in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 385 del 22 settembre 2020, ad una istanza di interpello presentata da una società in liquidazione che dichiara di avere un credito IVA da poter compensare con le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo. Tuttavia pendono a suo carico debiti per IMU scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo superiore a 1.500 euro, per le annualità 2012 e 2013, relativi ad un fabbricato produttivo di categoria D. La società chiede se il divieto di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali – possa trovare applicazione anche in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU.
L’art. 31 del D.L. 78/2010 prevede che dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…”. Con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell’11 marzo 2011 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che i tributi ricompresi nella locuzione “imposte erariali”, sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di imposte prima richiamate), l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e contributi di qualsiasi natura. In merito alla disciplina dell’IMU e ai cambiamenti apportati dal legislatore, l’Agenzia precisa, altresì, che la riserva del gettito dell’IMU a favore dello Stato, e in particolare del gettito relativo ai fabbricati di categoria D, non ha inciso sulla natura del tributo, che rimane comunale, come specificato nella risoluzione n. 2/DF/2012. Tale considerazione trova conferma nella circostanza dell’affidamento dell’accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei rimborsi IMU al Comune. Esclusa, dunque, la natura erariale dell’IMU ne consegue l’inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

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Esenzione IMU a coniugi in comuni diversi

La Commissione tributaria provinciale di Lecce, seconda sezione, con sentenza n. 945 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune per omesso pagamento IMU, non ritenendo – il Comune – applicabile l’esenzione per abitazione principale, considerato che nell’immobile in questione non risiedeva l’intero nucleo familiare della ricorrente.
Secondo i giudici salentini “Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto. Il legislatore del 2011 si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent’anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione dall’Imu, ciascuno per la propria abitazione principale. D’altronde, per evitare di premiare comportamenti elusivi, lo stesso legislatore ha, coerentemente e condivisibilmente, introdotto il limite dell’esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune. Qui è lo stesso legislatore che non considera oggettivamente giustificata la scelta di abitare in case diverse e sancisce una sorta di presunzione ex lege di un intento elusivo”. Sempre secondo la CTP di Lecce l’interpretazione accolta è coerente con l’evoluzione sociale.
La pronuncia dei giudici di merito, però, non è in linea con quanto affermato dalla Cassazione anche con recenti pronunce (ordinanza 4166/2020). Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Secondo la Cassazione, ciò comporta «la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente».

 

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Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

Pubblicato in G.U. n. 228 del 14-09-2020 il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 settembre 2020 all’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2020, indicati nell’art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta sulle piattaforme marine (IMPi).
Ai sensi del comma 746, per i fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo  i  criteri  stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7  del  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti  ivi  previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’art. 38 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, c.d. decreto fiscale, prevede a decorrere dall’anno 2020  l’istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

 

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Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

Con il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 10 giugno 2020 sono aggiornati i coefficienti indicati nell’art.1, comma 746 della legge n. 160 del 2019 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l’anno 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile.

 

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Agenzia delle Entrate, le istruzioni sul versamento dell’IMU

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore generale Prot. n. 214429/2020 del 26 maggio 2020 fornisce istruzioni sulle modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché sulle modalità di trattenimento e riversamento del contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

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Facoltà di differimento termini IMU prima rata

L’IFEL-ANCI, a seguito delle numerose richieste ricevute in materia di differimento dei termini di pagamento che i Comuni possono disporre nell’esercizio della propria autonomia regolamentare e in relazione alle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ha messo a disposizione uno schema di delibera consiliare che permette di intervenire sui termini di pagamento dell’IMU, corredata dei riferimenti normativi essenziali applicabili a questo delicato argomento.
Lo schema di delibera, variamente adattabile a seconda degli orientamenti e delle esigenze di ciascun ente, dispone una proroga dei termini di versamento dell’acconto IMU 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
Il provvedimento non entra nel merito delle agevolazioni che potranno poi essere stabilite entro il termine per l’approvazione dei bilanci (attualmente il 31 luglio), ma si limita a disporre un differimento della rata di acconto non generalizzato, ma mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Viene cioè data la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v.
In tal modo sono salvaguardate le esigenze di cassa del Comune, messe già a dura prova a causa del generalizzato calo delle altre entrate comunali, in un contesto ancora incerto sotto il profilo della dimensione del sostegno statale ai Comuni e nell’imminenza del termine per il pagamento della prima rata IMU.
Inoltre, il differimento selettivo del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell’attuale situazione emergenziale.

 

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Esenzioni IMU per il settore turistico

La novella contenuta nell’art. 184 del Dl Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri dispone l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 155 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

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Allineamento termini approvazione tariffe e aliquote TARI e IMU e bilancio di previsione

L’art. 148 del DL Rilancio uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione. Infatti, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell’art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l’IMU il comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

 

Testo art. 148

Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

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