Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo, definito il riparto delle risorse incrementali

È stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale in favore dei comuni dell’incremento di 79,1 milioni di euro, per l’anno 2021, del fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto prevede il riparto in favore dei comuni di risorse, per l’ammontare complessivo di 63.095.959,05 euro, destinate per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’abolizione, per l’anno 2021, della prima rata dell’imposta municipale propria relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della precitata legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n.160 del 2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Allegato A – Riparto per singolo Comune
Allegato B – Nota Metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori minori entrate IMU per i soggetti non residenti titolari di pensione

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 2 luglio 2021, informa che è stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto in favore dei comuni del fondo di cui all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto prevede il riparto in favore dei comuni di risorse per l’ammontare di 8.758.232,84 euro, destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta municipale propria nella misura della metà e della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, come previsto dall’articolo 1, comma 48, della citata legge n.178 del 2020.
Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stato stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24). Ai fini della determinazione del riparto sono stati selezionati in primo luogo i dati disponibili per il Dipartimento delle Finanze, relativi agli immobili a uso abitativo posseduti da soggetti (italiani) non residenti che fruiscono di una pensione in regime di convenzione internazionale, escludendo le abitazioni che risultano locate o concesse in comodato. In caso di possesso di più abitazioni è stato considerato come parzialmente esente l’immobile con maggiore base imponibile ai fini IMU, considerato che l’agevolazione riguarda una sola abitazione. L’impatto dell’esenzione è stato poi valutato considerando le aliquote al momento vigenti in ciascun comune alla base imponibile degli immobili agevolati, come sopra individuati.

Allegato A – Riparto ristoro per ciascun comune
Allegato B – Nota Metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IMU, Esenzioni covid e obbligo dichiarativo entro il 30 giugno 2021

I soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020, in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19, sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Lo chiarisce il Dipartimento delle Finanze con le nuove Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.
In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.
Tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.
Discorso diverse per gli enti commerciali, i quali hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno ai sensi del comma 770 della legge 160/2019.
Il Dipartimento, ribadisce, altresì la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agevolazione IMU prima casa per i coniugi residenti in comuni diversi

In tema di IMU l’agevolazione per l’abitazione principale è fruibile da entrambi i coniugi ove residenti in comuni diversi. La sola esclusione riguarda il caso in cui i due coniugi dichiarino diverse abitazioni principali all’interno dello stesso Comune. Con tali motivazioni i giudici della CTR, con sentenza del 12/11/2020, n. 665, hanno ribadito l’esito del giudizio di primo grado favorevole al contribuente e respinto l’appello del Comune. Alla base di tale orientamento vi è l’interpretazione espressa dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia che, con la circolare n. 3/DF 2012, ha affermato il principio secondo cui l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi, come inequivocabilmente risulta nel caso di specie, e abbiano anche addotto le ragioni puntuali per cui abbiano operato tale scelta.
Sebbene il Collegio sia consapevole che sono state prese posizioni contrarie all’interpretazione ministeriale nella giurisprudenza di merito e di legittimità, appare corretto ritenere persistere il diritto all’esenzione in caso di coniugi residenti in immobili situati in differenti comuni, come nel caso di specie. Ne può ritenersi contraddittoria la circostanza che con riferimento a due possibili abitazioni principali la legge faccia riferimento ad un unico nucleo familiare. Infatti la definizione di “nucleo familiare designa un’unità sociologica che vive nello stesso alloggio, oltre che una famiglia tradizionale, una persona fisica che vive sola (in una casa, in un appartamento) in pratica fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ex art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, norma che chiarisce che, agli effetti anagrafici per famiglia si intende una serie di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, specificandosi che una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Se cosi è ciascun coniuge può costituire una sua distinta famiglia anagrafica nell’ambito di comuni diversi.
L’importante, ai fini dell’esclusione dall’IMU/TASI è che, alla residenza anagrafica presso quell’immobile indicato come “abitazione principale”, corrisponda il dato sostanziale dell’abitualità della dimora presso quell’abitazione. Ciò costituisce il dato scriminante che deve essere oggetto di prova (in tal senso C.T.P. Brescia 605/2016 dep. 14.7.2016). Nel merito poi sono parimenti condivisibili le valutazioni della C.T.P. I primi giudici hanno correttamente, ad avviso del Collegio, rilevato che, nella sostanza, il resistente Comune non ha contestato gli assunti della ricorrente relative all’abitazione e alle dimore ubicate distintamente da parte di ciascuno dei coniugi in comuni diversi, né ha fornito prova contraria sul punto. Peraltro sia nel presente che nel precedente giudizio la contribuente ha ampiamente documentato le ragioni delle proprie scelte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori minori entrate saldo IMU 2020 per i settori del turismo e dello spettacolo

Il Ministero dell’Interno, con comunicato di oggi 15 dicembre 2020, ufficializza l’adozione del decreto del 10 dicembre 2020 (in corso di pubblicazione in G.U.) recante «Ulteriore riparto in favore dei comuni del Fondo, avente una dotazione complessiva di 87,60 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno per l’anno 2020 dall’articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per il ristoro delle minori entrate connesse all’abolizione della prima e della seconda rata dell’imposta municipale propria del 2020 per le fattispecie imponibili specificate nell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da COVID-19». Il provvedimento, anticipato nei giorni scorsi da IFEL, opera il riparto delle risorse sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote che saranno attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale. I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per l’annualità 2020, sono indicati nell’allegato A.
Al riguardo, si ricorda che il riparto è avvenuto in due quote: la prima, pari a 1,65 milioni di euro, relativa alla prima rata IMU degli immobili D, integrata successivamente al DM del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2020, con cui si procedeva al ristoro già disposto dall’art.177 del DL n.34/2020; la seconda, di 85,95 milioni, volta a ristorare i comuni dalle esenzioni previste per il pagamento della seconda rata per le medesime categorie e per le discoteche, i cinema ei teatri, come disposto dall’art.78 del DL n.104 del 2020.Tale riparto si aggiunge ai 74,9 milioni di euro già riconosciuti dal dl 34/2020 (art.177).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittimo l’accertamento IMU relativo a immobili di proprietà di un fondo di investimento

È legittimo l’accertamento per omesso versamento dell’IMU relativa a immobili di proprietà di un fondo comune di investimento, ma notificato a una Società di gestione del risparmio, che può stare in giudizio al fine di tutelare gli interessi del fondo di investimento. È quanto stabilito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3290 del 02/11/2020. I fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Quest’ultima è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. In base a tale principio, contenuto nell’art. 36 comma quarto del Testo Unico sulle intermediazioni immobiliari (TUF) e richiamando alcune precedenti sentenze della Corte di Cassazione (12062/2019, 16605/2010), i giudici hanno sottolineato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

IMU sulle piattaforme estrattive, nessuna esenzione per gli anni di imposta precedenti il 2018

La CTP di Ancona, con sentenza del 13/11/2020, n. 249/3,  nega l’esenzione parziale dal pagamento dell’IMU sulle piattaforme estrattive situate nel mare territoriale per gli anni di imposta precedenti l’entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Secondo i giudici marchigiani la novità restrittiva introdotta dall’art. 1, comma 728, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 non ha efficacia retroattiva, in quanto trattasi di norma innovativa e non meramente interpretativa. I giudici di prime cure ribadiscono che “la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore” (Corte Costituzionale, sentenze nn. 311 del 1995 e 397 del 1994 e ordinanza n. 480 del 1992). L’esame della portata letterale della nuova norma induce a dubitare che si tratti di un caso simile, pertanto la CTP anconetana ha ritenuto di confermare l’orientamento già espresso in proprie pronunce sul tema (sentenze n. 730 del 4-10-2018 e n. 217 del 18-04-2019). In particolare, ad avviso dei giudici marchigiani, la disposizione sopra richiamata, di portata innovativa e che consente di ritenere che la base imponibile IMU è limitata “alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili”, non si può estendere al caso di specie. A quest’ultimo risulta applicabile la norma impositiva originaria, pacificamente interpretata anche dalla Corte di Cassazione, nel senso che l’IMU è dovuta sui manufatti complessivi serventi lo sfruttamento del sottofondo marino.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Differimento termine per la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti

L’Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 11 novembre, ha approvato in prima lettura, con modifiche, il ddl n. 1970 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Durante l’esame in Commissione, in sede referente, sono stati aggiunti i nuovi commi 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies all’art. 1.
Il comma 4-quinquies, nel novellare l’articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, proroga ulteriormente, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, da parte dei comuni, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e l’imposta municipale propria (IMU). E’ altresì  prorogata, al 31 dicembre 2020, la data entro la quale il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote IMU e il testo del relativo regolamento, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Il comma 4-sexies conferma il termine del 16 dicembre 2020 per il versamento dell’IMU previsto dall’articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), da effettuare sulla base dei citati atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 4-septies precisa che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 724, della legge 147 del 2013 nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’IMU di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Immobile “merce”, per l’esenzione IMU è indispensabile la dichiarazione

La Corte di cassazione, sez. VI civile, con ordinanza n. 21465/20, chiarisce che la mancata presentazione della dichiarazione determina il mancato riconoscimento dell’esenzione dall’Imu per gli immobili invenduti dall’impresa costruttrice. Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 2 del D.L. n. 102/2013 “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma”. Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr 15407/2017 nr. 4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

Autore: La redazione PERK SOLUTION